CIRCOLARE N. 9/E
Roma, 23 luglio 2021
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –
Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
7.1 Beni in leasing
Domanda
Nell’ipotesi di investimento effettuato mediante contratto di locazione
finanziaria, si chiede quali conseguenze derivino dal mancato riscatto del bene o
dalla cessione del contratto di leasing.
Si chiede di sapere, inoltre, quali siano le conseguenze nell’ipotesi in cui il
bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto, per il quale si è fruito del credito
d’imposta in esame, sia oggetto di un contratto di sale and lease back.
Risposta
Il comma 1060 della legge di bilancio 2021 prevede che il credito d’imposta
debba essere corrispondentemente ridotto (c.d. recapture) nell’ipotesi in cui «i beni
agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate
all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto»12 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta
interconnessione (c.d. “periodo di sorveglianza”).
La norma citata mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia
collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo
nell’economia dell’impresa.
Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria,
il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di
leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione
dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale
equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un
contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente
previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e
di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.
In tali circostanze, come stabilito dal comma 1060 della legge di bilancio
2021, «il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo
dall’originaria base di calcolo il relativo costo».
Considerato che, ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021, per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria ai fini della
determinazione del credito d’imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni, si ritiene che sia tale valore a dover essere escluso dall’originaria
base di calcolo (rappresentata dalla somma di tutti i costi dei beni ammessi
all’agevolazione) ai fini della rideterminazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo
di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga
successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di
sale and lease back.
Al riguardo, conformemente a quanto indicato nella risposta al precedente
quesito n. 4.4, ovverosia che, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, non rileva il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di
esercizio del diritto di opzione in quanto si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni, si precisa che l’eventuale esercizio del diritto di riscatto del bene
oggetto del contratto di sale and lease back non configura un’ulteriore ipotesi di
investimento agevolabile.
Tanto chiarito, si ritiene opportuno precisare che anche nelle ipotesi in cui la
rideterminazione riguardi i beni in leasing, si rendono applicabili «in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi», come stabilito dall’ultimo
periodo del comma 1060 della legge di bilancio 2021.
Come ricordato nella risposta n. 23 fornita in occasione di Telefisco 2020 con
riferimento all’analoga norma contenuta nel comma 193 dell’articolo 1 della legge
di bilancio 2020, le disposizioni concernenti il trattamento dei cosiddetti
“investimenti sostitutivi” sono state introdotte a complemento della precedente
disciplina agevolativa dell’iper ammortamento (articolo 1, comma 9, della legge n.
232 del 2016 e successive modifiche e integrazioni), al fine di consentire alle
imprese di continuare a fruire di tale agevolazione anche nel caso in cui, durante il
periodo di fruizione della maggiorazione del costo ammortizzabile, si fosse
verificata la cessione a titolo oneroso dei beni agevolati di cui all’allegato A annesso
alla legge n. 232 del 2016.
In particolare, ai sensi del comma 35 dell’articolo 1 della legge n. 205 del
2017, se nel corso del periodo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso
del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote
del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso
periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo
avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste
dall’allegato A della legge n. 232 del 2016;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del
nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste
dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016.
In base al successivo comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017,
qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia
inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, sempre che ricorrano le altre
condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento
(inferiore).
Si precisa che anche nell’ambito della nuova disciplina agevolativa le
disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi si rendono applicabili
esclusivamente per i beni materiali dell’allegato A.
RASSEGNA STAMPA
Una circolare di fine luglio delle Entrate chiarisce come non perdere il credito d'imposta
Beni 4.0 sotto la lente per 3 anni
L’operazione di lease back evita la rideterminazione del credito d’imposta 4.0 nel caso in cui il bene acquisito in locazione finanziaria venga riscattato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla sua entrata in funzione («periodo di sorveglianza»).