Parere dell'agenzia delle entrate
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Al riguardo, si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul
piano temporale debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del
15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si
sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento.
In questo caso, si ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire
completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di
cui alla legge di bilancio 2020. Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli
investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
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Con le risposte del 17 settembre è stato ulteriormente precisato che, qualora entro il 15 novembre sia stato definito l’ordine vincolante (o sottoscritto il contratto di leasing), ma l’acconto (o il canone anticipato) sia stato versato dopo tale data, l’agevolazione applicabile sarà comunque quella nuova.
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IN SINTESI
Contratto ed acconto del 20% entro il 15/11/2021: vecchia normativa
Contratto ed acconto inferiore al 20% entro 15/11/2021: nuova normativa
Sembra invece che per gli investimenti fatti dopo il 1 luglio 2021 valga sempre la nuova normativa anche in presenza di contratto ed acconto fatti entro il 15/11/2021 (Il sole 24 ore -18/9/2021)
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Altra precisazione contenuta nella risposta 602.
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Pertanto, tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale
rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene
che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d'imposta è utilizzabile in
compensazione a decorrere dall'anno 2020.
Come già la scrivente ha avuto modo di chiarire, nel caso in cui la quota annuale
- o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in
avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite
temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità
di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal
medesimo anno.
Di conseguenza, nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione
anche la seconda delle tre quote del credito di imposta (fermo restando quanto
evidenziato in premessa).
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IN SINTESI
Bene interconnesso a dicembre 2020, teoricamente la prima delle tre quote può essere compensata nel 2020, se ciò non avviene il secondo anno (2021) può essere compensata la prima e la seconda quota.
Per quanto riguarda gli acconti la risposta è identica alla 630
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Al riguardo, si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul
piano temporale debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del
15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si
sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento.
In questo caso, si ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire
completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di
cui alla legge di bilancio 2020. Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli
investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
Beni consegnati ed interconnessi (2020) poi rispediti al fornitore in conto riparazione (2021), l'investimento viene considerato interconnesso e completato nel 2020.
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In merito al quesito di cui alla lettera b) sull'interconnessione dell'investimento 2,
si formulano le seguenti osservazioni.
Dalla documentazione prodotta dall'istante, si evince che il bene è stato
consegnato il 30 dicembre 2020, a nulla rilevando la circostanza che "accortosi però di
un difetto di verniciatura, le macchine sono state rispedite al fornitore in c/riparazione
e successivamente riconsegnate definitivamente il 05.02.2021". Tale investimento
risulta interconnesso in data 22 dicembre 2020, come da perizia tecnica, giurata in data
23 dicembre 2020.
Tanto considerato, seppur emergono perplessità sulla circostanza che i beni
risultano prima interconnessi (22 dicembre) e poi consegnati (30 dicembre), tenuto
conto che, come sopra evidenziato, all'investimento 2 è applicabile la disciplina di cui
alla legge di bilancio 2020, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, il credito
di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall'anno successivo a quello
dell'avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall'anno 2021.
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Viene inoltre confermata la procedura per la regolarizzazione delle fatture
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In relazione al quesito di cui alla lettera c), in caso fosse necessario rettificare i
riferimenti normativi sulle fatture ed i documenti relativi agli investimenti, i soggetti
interessati possono integrare (rectius, regolarizzare) i documenti già emessi, sprovvisti
della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che
inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo le
modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.
Sebbene resa in relazione all'applicazione della disciplina del credito d'imposta
per gli investimenti in beni strumentali di cui ai commi 185-197 della legge di bilancio
2020, si ritiene che dette indicazioni tornino applicabili anche alle acquisizioni di beni
ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020 (i.e., data di decorrenza della nuova
disciplina agevolativa), attesa la sostanziale equivalenza degli obblighi di
conservazione documentale posti a carico anche dei beneficiari del nuovo credito
d'imposta.
In particolare, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle
disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di
ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante
l'utilizzo di un apposito timbro.
Nel caso di fattura elettronica tramite SdI ricevuta dal venditore, è possibile
stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta
indelebile e conservarlo ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 oppure, in
alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare
insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI,
secondo le modalità indicate in tema d'inversione contabile nella circolare n. 14/E del
17 giugno 2019.
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RASSEGNA STAMPA