Agenzia delle Entrate - Risposta n.600 del 16/9/2021
Parere dell'agenzia delle entrate
In base alle disposizioni richiamate risulta che le S.T.P. possono essere costituite
ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di
capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa. Dette società professionali non
costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società
tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono
soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le
deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge n.
183 del 2011 e nel regolamento attuativo.
Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli
articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e
b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della
qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto,
l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di
operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018).
Con il secondo quesito, direttamente collegato al primo, la società istante chiede
di sapere se, a fronte di un programma di investimenti in beni strumentali, possa
beneficiare sia del credito d'imposta Industria 4.0 ex articolo 1, comma 1057 e
seguenti, della legge n. 178 del 2020 sia del credito d'imposta ex articolo 1, commi 98-
108, della legge n. 208 del 2015.
L'articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n.160 riconosce
un credito d'imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190
in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, entro 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 a
condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
(termini prorogati dalla legge n. 178 del 2020).
L'ambito soggettivo di applicazione è rappresentato da tutte le imprese residenti
in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito.
L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha
istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio
2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e
attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Nei provvedimenti emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 24 marzo
2016 ed il 14 aprile 2017, in attuazione del comma 103 dell'articolo 1 della legge di
stabilità 2016, è previsto che il modello di comunicazione per la fruizione del credito
d'imposta "è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa".
Destinatari di entrambe le agevolazioni sono, quindi, i soggetti titolari di reddito
di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che l'istante, al verificarsi di tutte le
altre condizioni di legge che non formano oggetto del presente interpello, può
beneficiare dei citati crediti di imposta.
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RASSEGNA STAMPA
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Il Sole 24 Ore - 16/9/2021
Le Entrate: Stp con reddito d'impresa, spazio a bonus Sud e Industria 4.0
Una società tra professionisti – non costituita nella forma di società semplice – realizza un reddito qualificabile come reddito d’impresa, per cui gli investimenti in beni strumentali posti in essere fruiscono dei crediti d’imposta riservati alle imprese, come ad esempio il credito «Industria 4.0» .......................... e il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno.
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Eutekne - 16/6/2021
Le STP possono beneficiare dei bonus investimenti 4.0 e Mezzogiorno
/ Pamela ALBERTI
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