Per l'agenzia delle Entrate deve essere conteggiato anche il finanziamento a tasso agevolato.
Risposta n. 508 del 23/07/2021
Soluzione prospettata dal contribuente
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Con particolare riferimento al Contratto di Sviluppo/Accordo di Programma, che
prevede la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 47 per cento
degli investimenti ammessi e di un finanziamento agevolato nella misura del 28 per
cento, secondo la società istante non v'è dubbio che ai fini della determinazione del
limite di cumulabilità nel calcolo dell'agevolazione fruita rientri esclusivamente quella
rappresentata dalla percentuale del contributo a fondo perduto, pari al 47 per cento, in
quanto l'altra agevolazione (finanziamento agevolato) costituisce "mero sostentamento
finanziario".
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Parere dell'agenzia delle entrate
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Sul punto, la società istante ritiene che, ai fini della determinazione del limite di
cumulabilità, nel calcolo dell'importo complessivo delle agevolazioni fruite rientri
esclusivamente il "contributo a fondo perduto", ma non il "finanziamento a tasso
agevolato", in quanto costituisce "mero sostentamento finanziario".
Al riguardo, tale soluzione non è condivisibile; depone in tal senso l'espressa
previsione dell'articolo 8, commi 1 e 2, del DM 9 dicembre 2014 (recante disciplina
dei c.d. "Contratti di Sviluppo") secondo il quale le agevolazioni previste in
riferimento agli specifici progetti di investimento sono concesse "nei limiti delle
intensità massime di aiuto" stabilite nel decreto stesso, in una delle "seguenti forme,
anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto
interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa".
Quanto al "tasso agevolato di finanziamento", in particolare, il comma 3 del
citato articolo 8, prevede che sia "pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente
alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla
Commissione europea".
Come risulta evidente dal dato normativo, il "finanziamento agevolato"
costituisce una delle diverse forme di agevolazione concedibili, nei limiti delle
intensità massime di aiuto.
Di conseguenza, si ritiene che il computo dell'effettivo beneficio economico
ritraibile da tale strumento agevolativo in favore delle imprese assegnatarie (che si
sostanzia nell'applicazione di un tasso di interesse "agevolato" in quanto inferiore a
quelli di mercato) vada effettuato con gli stessi parametri utilizzati al fine di stabilire,
nel contesto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di riferimento - di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - le intensità
massime di aiuto.