4327 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e cumulo con altri contributi pubblici (Risposta n.508/2021 del 23/7/2021)

Per l'agenzia delle Entrate deve essere conteggiato anche il finanziamento a tasso agevolato.

 


Risposta n. 508 del 23/07/2021

Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ex articolo 1,comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Cumulo con altri contributi pubblici a fronte dei medesimi costi agevolabili - pdf

 


Soluzione prospettata dal contribuente

...

Con particolare riferimento al Contratto di Sviluppo/Accordo di Programma, che

prevede la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 47 per cento

degli investimenti ammessi e di un finanziamento agevolato nella misura del 28 per

cento, secondo la società istante non v'è dubbio che ai fini della determinazione del

limite di cumulabilità nel calcolo dell'agevolazione fruita rientri esclusivamente quella

rappresentata dalla percentuale del contributo a fondo perduto, pari al 47 per cento, in

quanto l'altra agevolazione (finanziamento agevolato) costituisce "mero sostentamento

finanziario".

...

Parere dell'agenzia delle entrate

...

Sul punto, la società istante ritiene che, ai fini della determinazione del limite di

cumulabilità, nel calcolo dell'importo complessivo delle agevolazioni fruite rientri

esclusivamente il "contributo a fondo perduto", ma non il "finanziamento a tasso

agevolato", in quanto costituisce "mero sostentamento finanziario".

Al riguardo, tale soluzione non è condivisibile; depone in tal senso l'espressa

previsione dell'articolo 8, commi 1 e 2, del DM 9 dicembre 2014 (recante disciplina

dei c.d. "Contratti di Sviluppo") secondo il quale le agevolazioni previste in

riferimento agli specifici progetti di investimento sono concesse "nei limiti delle

intensità massime di aiuto" stabilite nel decreto stesso, in una delle "seguenti forme,

anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto

interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa".

Quanto al "tasso agevolato di finanziamento", in particolare, il comma 3 del

citato articolo 8, prevede che sia "pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente

alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla

Commissione europea".

Come risulta evidente dal dato normativo, il "finanziamento agevolato"

costituisce una delle diverse forme di agevolazione concedibili, nei limiti delle

intensità massime di aiuto.

Di conseguenza, si ritiene che il computo dell'effettivo beneficio economico

ritraibile da tale strumento agevolativo in favore delle imprese assegnatarie (che si

sostanzia nell'applicazione di un tasso di interesse "agevolato" in quanto inferiore a

quelli di mercato) vada effettuato con gli stessi parametri utilizzati al fine di stabilire,

nel contesto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di riferimento - di cui al

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - le intensità

massime di aiuto.