4304 - Trasparenza dei contributi pubblici - Circolare del Ministero del Lavoro nr. 6 /2021 per il terzo settore: i contributi di carattere generale non devono essere indicati

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Terzo Settore: pubblicata la nuova Circolare sugli obblighi di pubblicità e trasparenza
25 giugno 2021
É stata emanata la Circolare Ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021, di aggiornamento della Circolare Ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 sul contenuto degli obblighi di pubblicità e trasparenza posti dall'art. 1 , commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA., con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del D.lgs n.33/2013, con particolare riferimento ai soggetti facenti parte del Terzo Settore.
Le circolari e gli orientamenti ministeriali in materia di enti del Terzo Settore sono consultabili qui.
Quelle riguardanti specificamente le imprese sociali sono consultabili qui.

 


Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza

e di pubblicità.

 

Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 ( disponibile alla pagina https://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf) sono state fornite le

opportune esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalità

di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter

adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.

Le disposizioni in epigrafe citate hanno formato oggetto di un successivo intervento legislativo, attuato mediante

l'articolo 35 del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha

riformulato la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche previste dai commi da 125 a 129

dell'articolo 1 della legge n. 124/2017. Tale riformulazione è stata attuata mediante la sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi, che hanno introdotto sia modifiche sostanziali che modifiche di coordinamento

sistemico e formale.

Sulla base del nuovo quadro normativo, sono stati sottoposti all’attenzione della scrivente Amministrazione

alcuni quesiti in ordine alla portata applicativa della disciplina sopra richiamata, riguardanti in particolare il

dettato del novellato comma 125, in relazione all’oggetto degli obblighi informativi.

Tale disposizione ha investito in modo significativo la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate

agli obblighi di informazione e trasparenza: difatti, a fronte dell’ampiezza dell’originaria formulazione legislativa,

che faceva riferimento a “vantaggi economici di qualunque genere”, il nuovo testo del comma 125 ha operato un

restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione, in forza del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicità

gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato

dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo. Una volta circoscritta la sfera

di applicazione ai contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi o aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli

enti assimilati, non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico ( come è il caso di tutti i

provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/1990) il legislatore del

2019 ha operato un’ulteriore perimetrazione, escludendo dallo specifico regime di informazione gli ausili pubblici

aventi carattere generale. Per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla

base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano

determinate condizioni: in tale prospettiva si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il

contributo del cinque per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli

obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto. Per altro verso, per le somme ricevute a titolo di

cinque per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse,

previsti dall'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Al contempo, in una prospettiva più generale, si reputa opportuno apportare i necessari aggiornamenti alla sopra

citata circolare n. 2/2019, anche in relazione agli ulteriori aspetti interessati dalle sopravvenute modifiche

normative, riguardanti i soggetti eroganti; il termine di adempimento ed infine i profili sanzionatori.

In ordine al profilo soggettivo, il nuovo comma 125 specifica da un lato che le erogazioni devono provenire dalle

pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ( in luogo del generico

richiamo alle pubbliche amministrazioni contenuto nella formulazione originaria); dall’altro nel mantenere il

richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2- bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ha eliminato

dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle

PP.AA.

Altrettanto pregnante è lo spostamento del termine di adempimento degli obblighi in parola dall'originaria data

del 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.

Infine, deve essere posta attenzione al nuovo impianto sanzionatorio, introdotto, a decorrere dall'1 gennaio

2020, dal comma 125 -ter: all'originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese, si sostituisce

un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una