4289 - Credito d'imposta R.&S: Unico e Bilancio - Risposta n.396 del 9/6/2021

Risposta n. 397 del 9/06/2021

Superbonus - interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020,n. 34(decreto Rilancio). Rettifica parziale a risposta n. 231 pubblicata il 9/04/2021 - pdf

 

LA MANCATA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE DI CARATTERE  FORMALE

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015 (di

seguito decreto attuativo), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono

state adottate le disposizioni applicative necessarie al funzionamento del credito

d'imposta in argomento. In particolare, l'articolo 6 del decreto attuativo (come anche il

comma 8, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) stabilisce che il credito

«deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel

corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui all'art. 4» (comma 1) e che «è

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo

d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui all'art. 4 sono stati sostenuti»

(comma 3).

Ciò premesso, con la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.9.1, è

stato chiarito che «Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi - che si ricorda

consistere, [...], nell'indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di

dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti

agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di

imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo - si

osserva che né l'articolo 3 né il decreto attuativo prevedono l'indicazione in

dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione. [...]. Ancorché

l'inosservanza dell'adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza

dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si

precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante

la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa».

Inoltre, con il medesimo documento di prassi è stato chiarito «che l'omessa

indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione

costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile

la sanzione prevista per le 'violazioni relative al contenuto e alla documentazione

delle dichiarazioni' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre

1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini

sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472».

 

RILEVAZIONE IN BILANCIO

Nei successivi paragrafi 4.9.2 e 4.9.3 è stato precisato che, «la disciplina

agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua

concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento» richiedendo,

invece, «la predisposizione di "apposita documentazione contabile" che deve essere

"certificata" da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel

registro dei revisori legali. [...] la documentazione contabile certificata deve essere

conservata ed esibita unitamente al bilancio e che la medesima documentazione va

certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non

sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili».


RASSEGNA STAMPA

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