NORMATIVA
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui
al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet
o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le
informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi
effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma
si applica:
a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349;
b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli
stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo
2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio
di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le
informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi
effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti
alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al
primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e
importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet,
secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza
di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di
categoria di appartenenza.
125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli
obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari
all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000
euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi
di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il
trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la
sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti
eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio
oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente
per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibile.
125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e
125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano
adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al
comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente
competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al
primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le
somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis
contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la
registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della
relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione
posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a
condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di
obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli
aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non
tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di
categoria di appartenenza.
125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d),
sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti
internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate
somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di
integrazione, assistenza e protezione sociale.
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L'obbligo tocca i soggetti non tenuti a redigere la nota integrativa
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