4282 - Pubblicità degli aiuti di stato in bilancio o sul sito aziendale: scadenza 30 giugno

NORMATIVA

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)

 

125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui

al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet

o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le

informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o

aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi

di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi

effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo

2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma

si applica:

a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,

n. 349;

b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;

d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli

stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo

2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio

di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le

informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o

aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi

di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi

effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi

dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti

alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al

primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e

importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet,

secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza

di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di

categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli

obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari

all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000

euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi

di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il

trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la

sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti

eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio

oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente

per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto

compatibile.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi,

vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura

corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e

125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano

adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al

comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli

degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente

competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al

primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di

cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le

somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla

poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis

contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui

all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la

registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente

pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai

soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della

relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione

posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a

condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di

obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli

aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non

tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito

internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di

categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d),

sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti

internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate

somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di

integrazione, assistenza e protezione sociale.

 


ITALIA OGGI  2 GIUGNO 2021

Aiuti di stato, alert web

Pmi senza sito in affanno per la pubblicità.

L'obbligo tocca i soggetti non tenuti a redigere la nota integrativa

 


RASSEGNA STAMPA

ECNEWS 10 GIUGNO 2020

REGIONE  EMILIA-ROMAGNA

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

ATENEOWEB  20 MAGGIO 2021