DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)
(GU n.123 del 25-5-2021)
Art. 67
Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti
pubblicitari
.....
10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il
comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "1-quater. Limitatamente
agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica
del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al
comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che
costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il
beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e
periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non
partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere
finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero
dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito
d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per
l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1°
ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel
periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022."
LE NOVITA'
Per il 2021 ed 2022 l'agevolazione è pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio.
Per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 i fondi stanziati sono pari a:
- 65mln per gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- 25mln per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per il 2021 il bando e' stato riaperto e sarà possibile presentare domanda dal 1 al 30 settembre, restano valide le richieste presentate entro il 31.3.2021
RASSEGNA STAMPA
Stampa e investimenti pubblicitari 2021: novità nel Sostegni Bis - (Fisco e Tasse 28.5.2021)
Bonus pubblicità al 50% anche per gli investimenti 2021 su radio e tv - (Ecnews - 11.6.2021)