4259 - Credito d'imposta R&S - Definizione di prototipo (Agenzia delle entrate - Risposta 280 del 21.4.2021)

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Nello specifico caso, in particolare, sulla base della documentazione tecnica

prodotta dalla società istante, si ritiene che il prototipo, la cui realizzazione costituisce

oggetto delle attività in esame, possa essere considerato alla stregua di un "prototipo di

R&S": dovendosi intendere per tale, anche sulla base dei criteri indicati nel "Manuale

di Frascati", un modello originale creato appositamente per l'esecuzione del progetto -

e non disponibile, quindi, come prodotto di serie né come unità di pre-produzione

destinata all'ottenimento di certificazioni tecniche o giuridiche - che possiede le qualità

tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto finale da

realizzare e che permetta di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e

fissare le caratteristiche finali del prodotto. Pertanto, si ritiene che le attività svolte

dalla società istante nel corso del 2018 e del 2019 in relazione alla realizzazione del

prototipo, così come descritte nell'istanza d'interpello, costituiscano attività di

"sviluppo sperimentale" nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta.