4252 - Credito d'imposta Industria 4.0 - I beni possono essere utilizzati temporaneamente all'estero (Agenzia delle Entrate - risposta 259 del 19/4/2021)

Risposta n. 259 del 19/04/2021

Articolo 1, comma 189 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Creditod'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: utilizzo temporaneo dei beni oggetto d'agevolazione all'estero - pdf

 


OGGETTO: Articolo 1, comma 189 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito

d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: utilizzo temporaneo

dei beni oggetto d'agevolazione all'estero.

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Alla luce di quanto rappresentato e tenuto conto delle prospettate concrete

modalità di svolgimento del servizio fornito dall'istante, nel presupposto che il luogo

presso cui di volta in volta è realizzato l'intervento di manutenzione non abbia le

caratteristiche tali (analizzando ad esempio, beni materiali, immateriali e risorse

umane) da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» ubicata all'estero,

circostanza di fatto la cui valutazione esula dall'analisi in sede di interpello e su cui

resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, si ricava che, nel caso in esame, lo svolgimento di attività di manutenzione eseguibili

sulle pipeline, con un impiego temporaneo di mezzi e personale (quindi non destinati

ad una struttura produttiva estera), anche al di fuori del territorio dello Stato, non

configura un'ipotesi di delocalizzazione ai sensi del citato comma 193, a condizione

che detti beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo

organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente

svolta dalla stessa.

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RASSEGNA STAMPA

www.ecnews.it - 30.4.2021