Risposta n. 259 del 19/04/2021
OGGETTO: Articolo 1, comma 189 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito
d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: utilizzo temporaneo
dei beni oggetto d'agevolazione all'estero.
.......................
Alla luce di quanto rappresentato e tenuto conto delle prospettate concrete
modalità di svolgimento del servizio fornito dall'istante, nel presupposto che il luogo
presso cui di volta in volta è realizzato l'intervento di manutenzione non abbia le
caratteristiche tali (analizzando ad esempio, beni materiali, immateriali e risorse
umane) da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» ubicata all'estero,
circostanza di fatto la cui valutazione esula dall'analisi in sede di interpello e su cui
resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, si ricava che, nel caso in esame, lo svolgimento di attività di manutenzione eseguibili
sulle pipeline, con un impiego temporaneo di mezzi e personale (quindi non destinati
ad una struttura produttiva estera), anche al di fuori del territorio dello Stato, non
configura un'ipotesi di delocalizzazione ai sensi del citato comma 193, a condizione
che detti beni agevolabili appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo
organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente
svolta dalla stessa.
................................
RASSEGNA STAMPA