4236 - Definizione di PMI ed imprese localizzate al di fuori dello stato membro - Parere della commissione ministeriale del 30.5.2017

 

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DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONEDELLA DIMENSIONE AZIENDALE

AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

VENTESIMA RIUNIONE – 30 MAGGIO 2017 – RISPOSTE AI QUESITI

 

N. 73

D. ---. (20^ RIUNIONE – 30/05/2017) (IMPRESE LOCALIZZATE AL DI FUORI DELLO

STATO MEMBRO)

R. Da più parti e in relazione a diverse fattispecie questa Commissione è sollecitata a chiarire se e

in che misura le imprese localizzate in un Paese diverso dall’Italia, sia comunitarie che a maggior

ragione extracomunitarie, che siano collegate o associate ad imprese italiane, vadano considerate

alla luce della Definizione europea di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361 e del calcolo dei

parametri dimensionali pertinenti.

A questo fine occorre innanzitutto precisare che nel diritto comunitario la Raccomandazione,

diversamente dal Regolamento e dalla Direttiva, ha carattere non vincolante in quanto tale.

D’altra parte, laddove un atto giuridicamente vincolante, sia comunitario (Regolamento, Direttiva),

sia nazionale (Legge, Decreto legislativo, Decreto-legge, ...), a qualsiasi livello territoriale, faccia

espressamente riferimento a una Raccomandazione, la stessa diventa, indirettamente, vincolante.

Due casi particolarmente significativi a questo riguardo sono:

1) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli

aiuti «de minimis»;

2) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato.

Occorre innanzitutto rilevare che la Raccomandazione 2003/361 di per sé non affronta affatto il

tema qui dibattuto, limitandosi a definire i rapporti di associazione/collegamento fra “imprese”.

Analogamente, il Regolamento (UE) n. 651/2014 semplicemente ignora la questione.

Viceversa, il Regolamento (UE) n. 1407/2013, pur partendo dalla Raccomandazione, che

esplicitamente richiama, declina, al considerando n. 4 e all’articolo 2, comma 2, una innovativa

definizione di “impresa unica”, semplificata rispetto a quella allegata alla Raccomandazione, in

funzione del proprio campo di applicazione. 5

In particolare il considerando 4 stabilisce che “è opportuno che il presente regolamento preveda

un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso

Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica”.

Ne consegue che, nell’applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n.

1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in

un Paese diverso dall’Italia.

Per fare un esempio limite, due imprese italiane, fra loro indipendenti, ma entrambe possedute al

100% dalla stessa impresa di diritto tedesco, saranno considerate due “imprese autonome” ai

sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’allegato alla Raccomandazione.

Una simile interpretazione non sarà, al contrario, possibile nell’applicazione di una norma

agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 651/2014, dove la Definizione è applicata in tutta la

sua estensione.

In questo caso le stesse tre imprese dell’esempio precedente, due imprese italiane, fra loro

indipendenti e la controllante impresa di diritto tedesco saranno considerate “imprese collegate”

ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’allegato alla Raccomandazione, con tutte le conseguenze del

caso