4230 - La maggiorazione del credito d'imposta per R&S (comma 200) è aiuto di stato quindi bisogna fare attenzione alla cumulabilità (Il Sole 24 Ore - 10/3/2021)

La maggiorazione riguarda solo il credito d'imposta R&S conforme al manuale di Frascati (comma 200 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019).

Per l'innovazione tecnologica ed il design le percentuali non sono aumentate.

 

RICERCA & SVILUPPO (comma 200): dal 25% al 45%

Piccole imprese 45% di cui: il 12% non è Aiuto di stato; il 33% è Aiuto di stato;

Medie imprese 35% di cui: il 12% non è Aiuto di stato; il 23% è Aiuto di stato;

Grandi imprese 25% di cui: il 12% non è Aiuto di stato; il 13% è Aiuto di stato

INNOVAZIONE TECNOLOGICA (comma 201): 6% o 10%

DESIGN (comma 202): 6%

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Il decreto-legge 19 maggio 2020, nr.34 ha aumentato le percentuali per il mezzogiorno e le regioni del sisma con decorrenza 2020 (solo per il mezzogiorno sono state prorogate al 2021 e 2022)

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)

Art. 244 ((Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017))

1. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ((nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)), la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, ((della legge)) 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "((Aiuti a progetti)) di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in ((106,4 milioni)) di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione,)) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 


 

Con la risoluzione dell' Agenzia delle Entrate nr.13/E del 1° Marzo 2021 sono stati istituiti i codici tributo che risultano distinti per le maggiorazioni

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo,

transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;

- “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo –

Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;

- “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo –

Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

 


 

BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - FAQ SULLA CUMULABILITA'

BANDO  ECONOMIA CERICOLARE

FAQ  SULLA  CUMULABILITA’   SCARICATE IL  15.3.2021

Progetti R&S economia circolare - Domande frequenti (FAQ) (mise.gov.it)

3.3. Le agevolazioni concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?

No. Le agevolazioni previste dal D.M. 11/06/2020, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 12, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese e costituenti aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». ll predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti di Stato concessi nella forma di benefici fiscali e/o di garanzia per i quali il cumulo, sulle medesime spese, è consentito nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.

3.4. Le agevolazioni concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?

Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

3.5. Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali (es. crediti d’imposta) sono cumulabili per le medesime spese e costi con quelle concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare?

Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali sono cumulabili con quelle concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.

Come previsto dall’articolo 6, comma 12, del D.M. 11/06/2020, nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, il cumulo con gli aiuti di cui al D.M. 11/06/2020 è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i., come indicato nella precedente FAQ 3.3.

Nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale, il divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 12, non interviene, come indicato nella precedente FAQ 3.4. In tal caso il cumulo è comunque consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

 


LIMITE PER LA CUMULABILITA' (Faq 3.5 riportata sopra)

Come previsto dall’articolo 6, comma 12, del D.M. 11/06/2020, nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, il cumulo con gli aiuti di cui al D.M. 11/06/2020 è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i., come indicato nella precedente FAQ 3.3.

 


 

SI ALLEGA IL REGOLAMENTO GBER NR.651/2014 dove sono riportate le percentuali massime per le agevolazioni R&S

Sezione 4

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Articolo 25

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo