4219 - Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. e onere di disconoscimento

Dispositivo dell'art. 2712 Codice Civile (1)

Le riproduzioni fotografiche, informatiche(2) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose(3) formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime(4).

Note

(1) Per la forma ed efficacia del documento informatico è necessario fare riferimento agli artt. 21, 23 ter, D. lsg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); e anche al d. P. R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Posta elettronica certificata).

(2) Parola inserita ex art. 23 (ora 23 quater dopo le modifiche apportate dal D. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1 gennaio 2006.

 

APPROFONDIMENTO

Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. e onere di disconoscimento