Erogazione contributo
Erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021
Come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.
L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Ulteriori dettagli saranno forniti con apposito provvedimento ministeriale in corso di predisposizione.
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021
95. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole: «in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In
caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il
contributo viene erogato in un'unica soluzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalita' determinate
con il medesimo decreto».
96. Per le finalita' di cui al comma 95, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e' integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.