4172 - Fondo per le imprese creative istituito dalla legge di Bilancio 2021

Premessa: per l'attuazione occorre aspettare i decreti ministeriali


LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021

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Art.1

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109. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello

sviluppo  economico,  il  «Fondo  per  le  piccole  e  medie  imprese

creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022.


110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialita' e lo sviluppo di imprese del

settore   creativo,   attraverso   contributi   a   fondo    perduto,

finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore  creativo

con le imprese di altri settori  produttivi,  in  particolare  quelli

tradizionali, nonche' con le universita' e gli enti di ricerca, anche

attraverso l'erogazione di contributi a fondo  perduto  in  forma  di

voucher da destinare all'acquisto  di  servizi  prestati  da  imprese

creative ovvero per favorire processi di innovazione;

c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la

sottoscrizione di strumenti  finanziari  partecipativi,  a  beneficio

esclusivo delle  start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese

innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.

33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi  strategici

nazionali;

d) consolidare e favorire lo sviluppo del  sistema  imprenditoriale

del  settore  creativo  attraverso  attivita'  di  analisi,   studio,

promozione e valorizzazione.


111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma  110,  lettere

a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e  l'aderenza  alle

caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione  con  le

regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra  i  rispettivi

programmi in materia.


112. Ai fini dei commi da 109 a  111,  per  «settore  creativo»  si

intende il settore che comprende le attivita' dirette allo  sviluppo,

alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione

dei  beni  e  servizi  che   costituiscono   espressioni   culturali,

artistiche o altre espressioni creative  e,  in  particolare,  quelle

relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai  musei,

all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi  il  cinema,  la

televisione e i contenuti multimediali, al software, ai  videogiochi,

al patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale,  al  design,  ai

festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello  spettacolo,

all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla

pubblicita'.

113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,

sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei  commi  da  109  a

112, comprese quelle relative:

  a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui  al  comma  109
tra gli interventi di cui al comma 110; 
  b)  all'individuazione  dei  codici  ATECO  che   classificano   le
attivita' dei settori indicati al comma 111; 
  c)  alle  modalita'  e  ai  criteri  per   la   concessione   delle
agevolazioni; 
  d) alla definizione delle  iniziative  ammissibili  alle  forme  di
aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di  aiuti  di
Stato; 
  e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici  nonche'
alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma  109,  anche
volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.