4162 - Bonus pubblicità, due anni di proroga solo per gli investimenti sulla carta stampata; contributo sempre del 50% (Art.1, comma 608 della legge di bilancio)

La novità per il 2021 e 2022 è rappresentata dall'esclusione degli investimenti effettuati sulle emettenti televisive e radiofoniche.

 

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021

Art. 1

608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente:
«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella  misura
unica del 50 per cento del  valore  degli  investimenti  pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani  e  periodici,  anche  in  formato
digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota
spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai  fini  della
concessione del credito d'imposta si applicano  le  disposizioni  del
comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.  Per
le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui al citato  articolo  1  della
legge n. 198 del 2016, e' incrementato di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022».