4134 - Bozza legge di bilancio 2021 - Art. 17 Fondo impresa femminile

BOZZA LEGGE  DI BILANCIO  Rev. 16/11/2020

ART. 17. (Fondo impresa femminile)

1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo sostiene:
a) interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
b) programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.

3.Gli interventi di cui al comma 2 lettera a) possono prevedere:
a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
b) finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’ottanta percento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme del presente articolo.

4. Gli interventi di cui al comma 2 lettere b) e c) possono prevedere le seguenti azioni:
a) iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università;
b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM;
d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati di cui al presente articolo.

5. Nell’ambito delle attività previste dalle presenti disposizioni e al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con le Regioni e gli Enti Locali, le Associazioni di categoria, il Sistema Camerale e i Comitati per l’imprenditoria femminile.

6. Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro 60 (sessanta) giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, sono individuate la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 3 lettera e) e ivi incluse le azioni di controllo e monitoraggio. Il Ministero dello Sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l’attuazione degli interventi previsti.

8. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

9. È’ istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna. Il Comitato:
a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2;
b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa;
c) formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia;
d) contribuisce alla redazione della Relazione annuale di cui al comma 6.

10. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.

11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite le modalità di composizione del Comitato.

 

 

Relazione illustrativa

Istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo,
delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il Fondo per l’imprenditoria femminile prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un’impresa, di avviare una start-up, di intraprendere studi scientifici.
L’obiettivo prioritario è affrontare – e attualizzare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l’assistenza all’attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start-up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.
Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo, formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia; contribuire alla redazione della menzionata relazione annuale e condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.