4019 - Faq dal MedioCredito Centrale, gestore del fondo pmi Covid

DECRETO LIQUIDITA' - LE MISURE PER IL FONDO DI GARANZIA

https://www.fondidigaranzia.it/dl-liquidita-le-misure-per-il-fondo-di-garanzia/

 

FAQ DECRETO LIQUIDITA' (Sulla destra i fondo: Documenti e Link Utili)

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/05/FAQ-DL-Liquidità.pdf

 

ALCUNI CHIARIMENTI

 

14. D.  È possibile consultare, per la nuova procedura, il plafond impegnato per singolo soggetto beneficiario?

R. Sì, è possibile consultare il plafond nella sezione “gestione plafond” del Portale FdG. Inoltre, è attivo un controllonellafase conclusiva della richiesta di ammissione che non permette la presentazione della stessa nel caso in cui siano superati i limiti di importo consentiti dalla norma.

 

Con la Faq nr. 17 è stato chiarito che una volta terminata la possibilità di utilizzare l'aiuto temporaneo, le imprese possono comunque utilizzare quello messo a disposizione ai sensi del regime de minimis.

17. D. Qualora l’impresa abbia richiesto la garanzia ai sensi della lettera m) fino all’importo massimo ammissibile, l’impresa può chiedere su una diversa operazione un’altra garanzia non al 100% ma eventualmente al 90%?

R. Sì,l’impresa può richiederesu una diversa operazioneun’ulteriore garanziaconcoperturaal 90% qualora sirientri nei parametri delPunto 3.2 delQuadro temporaneo di Aiuti. Qualoranonsirientriin tali parametri, si potrà accedere al Fondo con copertura all’80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento de “de minimis” o del RegolamentoUE 651/2014.

Si riporta di seguito un esempio.Impresa ABC Srl

Per semplificare, si ipotizza che l’impresa ha depositato il bilancio 2019 e che, in riferimento alla garanzia ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità, non si avvalga della possibilità di richiedere un importo correlato al fabbisogno di liquidità prospettico

Importo ricavi 2019 = 200.000 euro

Spese per il personale 2019 =25.000 euro

Importo totale dell’operazione (o delle operazioni)che può esseregarantito ai sensidellaletteram),comma 1, art. 13 del DL Liquidità= 25.000 euro Importo totale dell’operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità= 50.000 euro

Importo totale che può essere garantito attraverso le misure previste dal DL Liquidità e dal Quadro temporaneo di Aiuti =75.000 euro.

Oltre i 75.000euro,si potrà accedere al Fondo con coperture all’80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento de “de minimis” o del Regolamento UE 651/2014.

 

18. D. In che modo viene determinato l’aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi della lettera m?

R. Le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell’articolo 13 del DL Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”-Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e l’intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa (800.000,00 euro ovvero, per le imprese appartenenti al settore pesca 120.000,00 euroovvero,per le imprese nel settore agricoltura,100.000,00 euro)

Considerazione: il finanziamento fino ad € 25.000,00 viene considerato come un fondo perduto.

 

26. D. In che modo viene determinato l’aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? È calcolato un Equivalente Sovvenzione Lordo come per le garanzie concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e del Regolamento UE 651/2014?

R: per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l’aiuto per l’impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell’intervento del Fondo, sulla base dei premiteorici di garanzia previsti al Punto 3.2 del Quadro temporaneo. Tale aiuto verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.Per le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, l’aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo

 

27. D. In riferimento all’aiuto ai sensi del punto 3.1 del Quadro temporaneo connesso alla garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del predetto Quadro temporaneo, quali sono i limiti previsti per singola impresa?

R. Il limite previsto per singola impresa è di 800.000 (incluso il settore dell’autotrasporto). Per le imprese appartenenti alsettore pesca illimiteèdi120.000,00 euro e per le imprese nel settore agricoltura 100.000,00 euro. Oltre all’aiuto connesso alla garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, al raggiungimento del limite concorrono anche le garanzie con copertura pari al 100% di cui alDL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera m) e gli eventuali altri aiuti ottenuti ai sensi del Punto 3.1 del predetto Quadro temporaneo

 

33. D. È possibile consultare, per le operazioni presentate a valere sul nuovo Quadro temporaneo di Aiuti, il plafond impegnato per singolo soggetto beneficiario?

R. Nella sezione “gestione plafond” del Portale FdG è presente una sezione dedicata a questa tipologia di operazioni.