3995 - Trasparenza sui contributi pubblici nella nota integrativa

Il principio guida è quello di cassa

L'obbligo non scatta se l'importo complessivo annuo incassato non supera i 10mila Euro

Per gli aiuti de minimis e gli aiuti di stato contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è sufficiente dare notizia in nota integrativa senza fornire ulteriori dettagli

Per eventuali erogazioni non in denaro (esempio crediti d'imposta), il criterio per cassa deve essere inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto; il vantaggio economico di  natura non monetarie sarà quindi di competenza del periodo in lo stesso è fruito (EcNews 18/3/2020)

Non devono essere pubblicate le agevolazioni aventi carattere generale in quanto non sono aiuti di stato, per esempio:

  • Credito d'imposta R&S
  • Super e Iperammortamento

 

 

Normativa (EcNews  18/3/2020)

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e poi riformulata dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita), ed il primo bilancio interessato dal nuovo obbligo è stato quello relativo all’anno 2018.

In particolare, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, l’articolo 1, commi 125-bis, L. 124/2017 stabilisce che:

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Ai sensi del successivo comma 127, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, è precisato che tale obbligo non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.