3789 - Iper ammortamento - da 60 a 65 e 229 legge di bilancio 2019

APPROFONDIMENTO

 

Iper ammortamento

Prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio vengono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di favore

 

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

 

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

 

60. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e

digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni

dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si

applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo,

anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi,

destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato,

effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre

2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di

acquisizione.

61. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti

si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a

2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli

investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e

nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni

di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non

si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il

limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli

investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo

1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al

comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano

investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di

cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come

integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento.

63. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 62,

l'impresa e' tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo

1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

64. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui

all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta

ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di

investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

65. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta

in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo e' effettuata

considerando quale imposta del periodo precedente quella che si

sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60

e 62.

 

 

 

229. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che si considerano

agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso,

mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui

all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del

canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della

disciplina agevolativa.