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Possibile il prelievo a rate per gli importi in conto capitale
Cronologia articolo20 febbraio 2012
I contributi pubblici alle imprese prevedono diversi metodi di imputazione.
I contributi in conto capitale, nel Testo unico delle imposte sui redditi sono trattati in modo differente rispetto ai criteri di contabilizzazione civilistica. L'articolo 88 del Tuir (Dpr 917/86) prevede che si considerino sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità, con esclusione dei contributi in conto esercizio e di quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili. Da ciò discende che i contributi in conto capitale rientrano fra le sopravvenienze attive. Per questi, il comma 3 dell'articolo 88 dispone che concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o, a scelta del contribuente, in quote costanti da un minimo di 2 ad un massimo di 5 esercizi. Poiché il criterio civilistico è invece quello della competenza, si possono determinare delle differenze temporanee e, in caso di rateizzazione della tassazione in più periodi di imposta o se gli esercizi di maturazione e di incasso non coincidono, è necessario contabilizzare le imposte differite.
I contributi in conto esercizio rientrano invece fra i ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir, tassabili per competenza nell'esercizio in cui sorge la certezza del diritto a percepire il contributo.
Il requisito della certezza che fa scattare la tassazione si verifica quando l'ente emette il decreto di liquidazione della somma spettante e l'impresa ha la formale conoscenza dell'ammontare liquidato con la notifica o con la pubblicazione del provvedimento. Se la procedura di liquidazione non si manifesta in atti formali esterni, la competenza si individua nel momento in cui si verificano tutti gli elementi oggettivi che determinano la certezza sull'an e il quantum dell'importo da liquidare (circolare 73/E del 1994).
I contributi in conto impianti per l'acquisizione di beni strumentali non rientrano né tra le sopravvenienze, attive, come quelli in conto capitale, né tra i ricavi, come quelli in conto esercizio. Poiché il Tuir non ne disciplina espressamente le modalità di tassazione, i contributi in conto impianti partecipano al reddito d'impresa in base alle norme generali dell'articolo 56 del Tuir e al principio generale di competenza economica (articolo 109 Tuir) in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi. Questo avviene, alternativamente, con il metodo dei risconti o con l'imputazione in diminuzione del costo del bene e conseguenti minori ammortamenti a conto economico (Risoluzione 2 del 2010). In caso di successiva cessione del bene strumentale per cui è stato percepito un contributo in conto impianti che avvenga prima del termine del periodo di ammortamento, se è stata adottata la tecnica dei risconti, l'intero importo del risconto residuo va imputato a conto economico come provento nell'esercizio di cessione.
In alcuni casi, i contributi pubblici concessi possono essere esonerati dall'imposta sui redditi in base a disposizioni di legge, come avviene ad esempio per quelli erogati dalle Regioni o da altri enti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle imprese di trasporto locale (Risoluzione 127 del 2011). L'esonero dall'imposta sui redditi non ha rilievo ai fini Irap, salvo che ciò sia previsto da una disposizione di legge (Cassazione, 21749 del 2009).
I contributi erogati dagli enti pubblici e privati sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei soli contributi «in conto impianti» per l'acquisto di beni strumentali.