(2641) Limite al contante, sanzioni "in cinque fasi" (Eutekne 23/1/2012)

antiriciclaggio

Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»

Dal 1° febbraio, per la violazione del limite di 1.000 euro, l’iter prevede contestazione, istruttoria, decretazione e notifica della sanzione, esecuzione

 

Eutekne.info

/ Lunedì 23 gennaio 2012
 
 
 

Con la circolare n. 2 del 16 gennaio, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”, il Ministero dell’Economia e delle finanze fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al limite all’uso di contanti e di titoli al portatore di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007. Attualmente tale limite è pari a 1.000 euro, per effetto di quanto disposto dal DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011. L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di frazionamento “artificioso” di un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un’unica transazione economica. La violazione al nuovo limite potrà essere sanzionata a partire dal 1° febbraio 2012.

Dopo aver ricordato quali disposizioni di cui all’art. 49 permangono ancora valide, il MEF descrive la procedura per l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione del suddetto limite di 1.000 euro, al di là del quale va garantita la tracciabilità dei pagamenti, che quindi possono avvenire solo attraverso strumenti nominativi (ad es., assegni bancari o postali sui quali sia apposta la clausola di non trasferibilità, bonifici bancari, carte di credito).

L’iter per l’applicazione delle sanzioni è suddiviso in cinque fasi: la prima concerne la contestazione della violazione, conseguente alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 51 del DLgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti. L’ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all’autore della violazione. Detto termine è chiaramente interrotto ove l’ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.

Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l’istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate, entro i 30 giorni dalla notifica, memorie difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione. Il MEF precisa che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l’eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.

A questo punto, si procede alla decretazione della sanzione, ovvero al proscioglimento nel merito o all’archiviazione per motivi procedurali (ad es. decadenza o prescrizione). Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere congrua ed esaustiva, dovendo fornire elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte; si precisa altresì che la sanzione è irrogata per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di oblare al momento della contestazione.

Alla decretazione fa seguito la notifica del provvedimento sanzionatorio alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire entro cinque anni dal momento dell’avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni (ai sensi della L. n. 689/1981).

Infine, il procedimento si conclude con l’esecuzione: notificato il decreto, scaduti i termini per la presentazione del ricorso (con conseguente sospensione dell’esecuzione), l’ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell’eventuale iscrizione a ruolo dell’importo della violazione tramite Equitalia.
Il ricorso va proposto esclusivamente innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (che diventano 60 se l’interessato è residente all’estero), mentre non è possibile rivolgersi al Giudice di Pace. Il MEF sottolinea altresì l’inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini. In caso di sentenza sfavorevole, l’appello può essere proposto entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza o entro 30 giorni dall’eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all’Avvocatura dello Stato.

Nella circolare sono infine individuate le sei sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per la trattazione di posizioni relative a quelle contestazioni della Guardia di Finanza aventi ad oggetto violazioni all’art. 49 per importi eccedenti i 250.000 euro, non oblabili: si tratta delle RTS di Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna e Bari. Tali sedi sono altresì competenti anche per quanto attiene alle violazioni dell’art. 50 (apertura di conti/libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) e dell’art. 51 (omessa comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati).
In ogni caso possono essere definiti con decreto motivato, e quindi trattati in ogni sede delle 22 RTS, i procedimenti relativi a violazioni di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da più rilievi, tutti di importo inferiore o pari a 250.000 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione.