(2994) In arrivo un nuovo credito d'imposta ricerca e sviluppo (Fonte: Eutekne.info - 31/12/2012)

Agevolazioni

In arrivo un nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo

La legge di stabilità dispone che i destinatari saranno imprese e reti di imprese che pongono in essere attività di ricerca interna o esternalizzata

 
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/ Lunedì 31 dicembre 2012
 
In arrivo un nuovo credito d’imposta per incentivare la ricerca e lo sviluppo delle imprese. L’art. 1, commi 95-97 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. n. 302 del 29 dicembre, infatti, introduce, a decorrere dal 2013, un nuovo incentivo fiscale per la ricerca e lo sviluppo, destinato in via preferenziale alle PMI.

Nello specifico, l’art. 1, comma 95 della legge istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle PMI. Criteri e modalità di concessione del credito saranno stabiliti di concerto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Viene precisato soltanto che il credito d’imposta è riservato alle imprese e alle reti di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad Università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

Sotto il profilo soggettivo, il citato credito è riconosciuto alle imprese, vale a dire, sulla base dei chiarimenti forniti in passato dall’Amministrazione finanziaria con riferimento a precedenti versioni del credito ricerca, ai seguenti soggetti: persone fisiche esercenti attività commerciale, ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; società in nome collettivo e in accomandita semplice; le società di armamento; società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale; consorzi tra imprese; società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative e di mutua assicurazione; enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata; stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle reti d’impresa. Al riguardo, si ricorda che l’art. 3, comma 4-ter del DL 5/2009 definisce il contratto di rete come il contratto in forza del quale, sulla base di un programma comune di rete, più imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Quanto all’ambito applicativo, stando al tenore letterale della disposizione, sarebbero oggetto dell’agevolazione non solo le attività di ricerca “esternalizzata”, commissionata ad università ed enti di ricerca, ma anche la ricerca “interna” svolta direttamente dall’impresa (art. 1, comma 96). Sotto tale profilo, il bonus si differenzia, quindi, da quello disciplinato dall’art. 1 del DL 70/2011 (il quale, si ricorda, veniva riconosciuto esclusivamente con riferimento all’attività di ricerca commissionata ad Università ed enti di ricerca).

Risorse derivanti dalla riduzione di altri stanziamenti

Il fondo per la concessione del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo viene finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

L’art. 1, comma 97 della legge di stabilità dispone inoltre che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.