(2942) Detassazione ambientale "retroattiva" con un nuovo bilancio (Fonte: Eutekne.info - 24/9/2012)

Detassazione ambientale «retroattiva» con un nuovo bilancio

Presentando una dichiarazione integrativa, si può usufruire dell’agevolazione anche con adempimenti «tardivi», dato che non è previsto alcun divieto

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 / Lunedì 24 settembre 2012
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I soggetti che in passato non hanno fruito della detassazione ambientale, principalmente a causa dei dubbi relativi alla cumulabilità della stessa con le tariffe incentivanti, si stanno chiedendo se possano beneficiare dell’agevolazione anche nel caso in cui gli adempimenti richiesti dall’art. 6, commi 13-19 della L. 388/2000 siano posti in essere “tardivamente”. L’interesse per tale agevolazione deriva, altresì, dall’avvenuta abrogazione della stessa a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera del DL 83/2012 (si veda “Abrogata la detassazione ambientale” del 2 agosto 2012).

Si osserva, anzitutto, che la norma agevolativa non prevede espressamente la revoca dell’agevolazione qualora tali adempimenti vengano svolti “tardivamente”, ma sulla tematica non constano chiarimenti ufficiali.

Tanto premesso, il comma 16 del citato art. 6 dispone che gli investimenti ambientali realizzati debbano essere rappresentati nel bilancio d’esercizio. Al riguardo, pare opportuna l’iscrizione in un’apposita voce denominata “Immobilizzazioni tecniche ambientali” dei soli costi incrementali nell’ambito della macroclasse “Immobilizzazioni materiali”, mentre la restante parte seguirà il consueto trattamento contabile; si segnala, tuttavia, che, secondo una versione più restrittiva dell’approccio incrementale, l’intero costo andrebbe imputato alla voce generica “Impianti” a prescindere dalla parziale motivazione ambientale, in quanto l’iscrizione nella posta “Immobilizzazioni tecniche ambientali” risulterebbe giustificata solamente in presenza di una esclusiva motivazione ambiental. Occorre, inoltre, riportare in Nota integrativa l’indicazione separata delle spese ambientali sostenute.

Al fine di ottemperare alla rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali, occorrerebbe quindi modificare il bilancio 2010 ed indicare espressamente gli investimenti ambientali effettuati (come sottovoce della categoria B.II e in Nota integrativa), nonché l’effetto sulle imposte della detassazione ambientale. Posto che si tratta, di fatto, di un errore “sostanziale” nella redazione del bilancio, lo stesso dovrà essere nuovamente approvato dall’assemblea e nuovamente depositato.
La nuova data di approvazione del bilancio rileva, poi, anche ai fini della comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico prevista dal comma 17 dell’art. 6 della citata L. 388/2000. È infatti stabilito che “le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13”. Al riguardo, occorre sottolineare che il termine di un mese dall’approvazione del bilancio non è previsto a pena di decadenza dell’agevolazione; non sembrerebbe, quindi, un termine di natura perentoria.

Dal punto di vista fiscale non si ravvisano ostacoli alla fruizione dell’agevolazione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente. Infatti, la ris. Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2010 n. 132 ha precisato, ancorché con riferimento alla Tremonti-ter, che la mancata indicazione della detassazione entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non ostacola la possibilità di avvalersi dell’agevolazione in sede di dichiarazione integrativa.

Integrativa entro il 1° ottobre

Pare, quindi, possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis del DPR 322/98, vale a dire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata.
Nel caso di specie, sarebbe quindi possibile presentare entro il 1° ottobre 2012 (considerando che il 30 settembre 2012 cade di domenica) una dichiarazione integrativa di UNICO 2011, dato che la detassazione ambientale avrebbe potuto essere usufruita con riferimento al periodo d’imposta 2010.

Fermo restando quanto sopra esposto, si ricorda che l’art. 19 del DM 5 luglio 2012 (decreto relativo al “Quinto conto energia”) ha precisato, con norma di valenza interpretativa, che il limite di cumulo del 20% previsto dall’art. 9, comma 1 del DM 19 febbraio 2007 (Secondo conto energia, in vigore per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel 2010) è applicabile anche alla detassazione per gli investimenti ambientali (sul punto, si veda “Cumulabilità limitata tra Secondo conto energia e detassazione ambientale” del 6 agosto 2012). Sulla base della nuova disposizione, quindi, è possibile cumulare la tariffa incentivante con la detassazione ambientale, purché quest’ultima agevolazione non ecceda il 20% del costo dell’investimento.