INDICE
- Sintesi della normativa
- Sisma - Elenco dei 92 comuni in cui è attivo Resto Qui per gli under 56
- Sisma - I 24 Comuni in cui è attivo resta qui senza limiti di età
- Rassegna Stampa
- Pareri dell'agenzia delle entrate
- Aumento delle agevolazioni decreto rilancio
- Decreto legge 20 giugno 2017 numero 91
- Circolare 22 dicembre 2017 numero 33
RASSEGNA STAMPA
Resto Qui è l'estensione di Resto al Sud nei comuni del cratere sismico (ed altri)
Resto Qui è l’estensione di Resto al Sud nei seguenti territori
-
aree del cratere sismico dell'Italia centrale colpite dai terremoti del 2016 e 2017
Per 24 dei suddetti Comuni - che hanno una percentuale di edifici inagibili superiore al 50% - non c’è alcun limite di età per chiedere i finanziamenti.
1.a SINTESI DELLA NORMATIVA
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. È rivolto a chi ha un’età compresa tra 18 e 55 anni. I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.
1.b NON CI SONO SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (salvo esaurimento dei fondi)
1.c FONDI STANZIATI: 1 miliardo e 250 mln (è quello che risulta sul sito di Invitalia il 14.12.2023)
2. GESTORE: Invitalia
3. ETA': soggetti under 56
3.1 Per le aree del cratere sismico: non ci sono limiti di età per i 24 Comuni compresi nelle aree del cratere sismico del Centro Italia nei quali più del 50% degli edifici è stato dichiarato inagibile.
4. RESIDENZA
Al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria), nelle isole minori marine del Centro-Nord, nonché in quelle lagunari e lacustri (guarda l'elenco delle isole)
oppure
trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria
5. CONDIZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 (*) che:
- non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017
- non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio
- non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento
- (*) per alcune aree del cratere sismico non ci sono limiti di età)
6. NON TUTTI I SOCI DEVONO AVERE I REQUISITI (faq)
Puoi comunque presentare la domanda, ma a questa condizione: i soci che non rispettano i requisiti non devono superare 1/3 della compagine sociale e non devono avere rapporti di parentela fino al quarto grado con nessuno dei richiedenti.
7. DATA COSTITUZIONE DELLE IMPRESE
- Imprese costituite dopo il 21/06/2017 - Sono comunque ammesse le sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda
- Imprese costituende (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza all’estero - dall’esito positivo dell’istruttori. La domanda può quindi essere presentata anche da persone fisiche senza che la ditta individuale o la società siano già costituite.
3.3 I soggetti di cui al punto 3.1 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche' risultino gia' costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) societa', ivi incluse le societa' cooperative.
8. SONO AMMESSI I PROFESSIONISTI:
(in forma societaria o individuale ) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche)
9. SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA I SOGGETTI BENEFICIARI NON DEVONO ESSERE TITOLARI DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
3.7 I soggetti di cui al punto 3.1 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro e tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.
10. AVVIO DEI PROGETTI: SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA OVVERO ALLA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
Sono ammesse le società costituite dopo il 21 giugno 2017
4.1 I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche di cui al punto 3.1
4.1 I progetti imprenditoriali devono essere avviati
successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione
ovvero alla data di costituzione della societa' nel caso in cui la
domanda sia presentata da persone fisiche di cui al punto 3.1. A tal
fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa
ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve
essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di
concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il
ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto
richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo
titolo di spesa ammissibile.
Faq:
No. I requisiti di accesso alla misura stabiliscono che il progetto imprenditoriale debba essere avviato solo dopo la presentazione della domanda. Sono quindi ammissibili le spese effettuate in data successiva alla presentazione della domanda (comprese anche le fatture di acconto) e intestate al soggetto proponente. Per le domande presentate da persone fisiche sono ammissibili le spese sostenute dopo la costituzione dell'impresa/società o apertura della P.IVA, in caso di libera professione.
11. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: 24 mesi dal decreto di concessione
La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
12. SETTORI AMMESSI
- Attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca
- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone
- Turismo
- Commercio
- Attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)
13.SETTORI ESCLUSI: (Faq)
A seguito dell’estensione dell’ambito di applicazione di Resto al Sud, sono state ricomprese tra le attività ammissibili quelle afferenti alla sezione M della classificazione Ateco - attività professionali, scientifiche e tecniche - e alla sezione G della classificazione Ateco – commercio all’ingrosso e al dettaglio. Restano, pertanto, escluse dalle agevolazioni le attività economiche rientranti nelle seguenti sezioni della classificazione Ateco:
- A - Agricoltura, silvicoltura e pesca, ad eccezione della divisione 3 – Pesca e acquacoltura
- L - Attività Immobiliari ad eccezione della classe 68.20 “affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing”
- O - Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria
- T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- U- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
14.1 AGEVOLAZIONE: 50% A FONDO PERDUTO E 50% CON UN FINANZIAMENTO BANCARIO
Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.
Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro.
14.2 IL 50% DEL FINANZIAMENTO BANCARIO è garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia
14.3 ULTERIORE CONTRIBUTO PREVISTO DAL DECRETO RILANCIO (Vedere la normativa sotto)
A supporto, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi:
- 15.000 euro per ditte individuali e attività professionali svolte in forma individuale,
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società.
15. SPESE AMMESSE (6.1)
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'attivita' del soggetto beneficiario nel limite massimo del 30% del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima del 20% del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale di cui al punto 4.1, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata.
15.1 I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA
15.2 NON E' AMMESSO IL LEASING
15.3 AUTOMEZZI
In linea generale sono esclusi, salvo eccezione
h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti. La valutazione sulla necessita' dell'automezzo e' condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione;
Faq - È consentito soltanto se strettamente necessari alla produzione di beni o all’erogazione dei servizi indicati nel progetto imprenditoriale (a titolo meramente esemplificativo: imprese edili, di pulizia, ristorazione ambulante, ecc…); non sono ammissibili quelli destinati ad attività consulenziali e/o libere professioni. È necessario, nella fase di rendicontazione del programma di spesa (sia in caso di 1 Sal che di Sal a Saldo), dimostrare la proprietà dello stesso, con idonea documentazione a supporto (certificato di proprietà e libretto di circolazione, ecc…).
15.4 SPESE ESCLUSE (6.3)
a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei canoni di leasing di cui al punto 6.1, lettera d);
b) per l'acquisto di beni di proprieta' di uno o piu' soci del soggetto beneficiario e, nel caso di soci persone fisiche, anche de relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», ossia i contratti che il soggetto beneficiario sottoscrive con un general contractor il quale esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili;
e) relative a commesse interne;
f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
g) notarili, imposte, tasse;
h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.
La valutazione sulla necessita' dell'automezzo e' condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione;
i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 fatta eccezione per le spese di cui al punto 6.1, lettera d);
j) relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di controllo delle societa' stesse.
15.5 LIMITE DI SPESA DI € 500 (Faq)
Il valore minimo di 500 euro si riferisce non al singolo bene, ma alla fornitura di beni riconducibili ad uno stesso fornitore ed alla medesima tipologia di spesa. Ad esempio, per un'attività di somministrazione di alimenti e bevande il programma di spesa - nella categoria Macchinari, impianti e attrezzature - può prevedere un totale di 800 euro, suddiviso tra 250 euro di piatti, 200 euro di bicchieri e 350 euro di posate (suppellettili per la somministrazione). Analogamente per un’attività ricettiva, possono essere ammesse, purché oggetto di una stessa fornitura, le spese relative all’allestimento delle camere (biancheria, arredi, tv ecc.) anche di importo unitario inferiore a €500. Per il riconoscimento delle spese, in fase di realizzazione del progetto, sarà necessario acquisire un’unica fattura o alternativamente un ordine di acquisto che le riconduca alla medesima fornitura.
15.6 PREFABBRICATI (Faq)
Sì, è consentito l’acquisto di pagode, spazi prefabbricati, anche modulari, purché di dimensione contenuta, destinati ad attività stagionali e quindi interamente smontabili con garanzia del perfetto ripristino dei luoghi, o realizzate all’aperto (ad es. come spogliatoi per centri sportivi). Tali investimenti sono annoverabili nella macrovoce impianti, macchinari ed attrezzature.
15.7 OPERE EDILI (Faq)
Sì, se riguardano l’adeguamento della sede aziendale alle esigenze produttive/organizzative dell’attività proposte, nel limite massimo del 30% del programma di spesa complessivo. Rientrano tra le opere edili di ristrutturazione anche quelle volte alla separazione degli spazi interni del locale e/o alla creazione di nuovi vani, effettuati tramite la realizzazione di pareti in cartongesso, pareti mobili ancorate al suolo, etc…; non rientra, invece, nella macro voce di spesa Opere Edili l’utilizzo di armadi o altri mobili volti a delimitare gli spazi interni: tali beni rientrano nella macrovoce B (Impianti, macchinari, attrezzature e arredi). Infine, rientrano tra le opere di ristrutturazione quelle relative ai basamenti e agli impianti connessi ad attrezzature da installare a cielo aperto, come ad esempio i campi sportivi, gli impianti di autolavaggio, ecc…
15.8 SITO WEB (Faq)
Sì, purché il sito sia legato alle esigenze produttive/gestionali o promozionali dell'impresa.
15.9 SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI (Faq)
Sono ammissibili, tra le spese per il capitale circolante, le spese pubblicitarie contabilizzate tra i costi di esercizio. A titolo esemplificativo, sono ammissibili: volantini, brochures, cartelloni pubblicitari, biglietti da visita etc. Non sono ammissibili, invece, le spese pubblicitarie che si configurano come investimenti di durata pluriennale e che vengono iscritte tra le immobilizzazioni come, ad esempio, la redazione di piani promozionali di marketing, i video pubblicitari et similia.
16. E' IN DE MINIMIS (7.1)
17. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI (8.1)
8.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti de minimis.
8.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono cumulabili
esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo
di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti de
minimis. Il soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi agli
obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115, e del
decreto interministeriale 31 maggio 2017, fermo restando l'obbligo
dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all'art. 14, comma 6,
del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede di
presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti eventualmente
gia' percepiti nell'esercizio finanziario in corso alla data della
domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.
18. E’ PREVISTO UN COLLOQUIO CON I PROPONENTI (9.4)
19. CRITERI DI VALUTAZIONE (9.4)
9.4 L'esame di merito, che prevede anche un colloquio con i proponenti, e' basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;
b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing;
d) sostenibilita' tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico, nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita' della garanzia del Fondo centrale per le PMI.
9.5 La griglia di valutazione allegata alla presente circolare rappresenta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
20. EROGAZIONE AGEVOLAZIONI : Due stati avanzamento lavori (11)
21. VINCOLO SUI BENI
I beni agevolati non possono essere trasferiti dalla sede aziendale, né alienati o destinati a usi diversi per i 5 anni successivi al completamento del programma di spesa e comunque non prima della completa restituzione del finanziamento bancario.
22. APPROFONDIMENTI (FAQ)
23.1 IL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO NON PUO' ESSERE SUPERIORE ALL'IMPORTO INDICATO IN DOMANDA
D. I beni non finanziabili possono essere acquistati dalla società autonomamente?
R. No, il progetto imprenditoriale deve prevedere un programma di spesa completo e funzionale allo svolgimento dell'iniziativa. Quindi il programma di spesa per il quale si chiede il finanziamento non può avere un importo superiore all'ammontare massimo complessivo delle agevolazioni concedibili ai richiedenti.
23.2 IMMOBILE DOVE SVOLGERE L'ATTIVITA'
Sì, il programma di spesa realizzato può essere inferiore rispetto quello ammesso, purché auto consistente (vale a dire completo di tutto ciò che è necessario per far sì che sia funzionale allo svolgimento dell’attività) e interamente pagato.
23.4 IL MATERIALI SONO AMMESSI NEL LIMITE DEL 20% DEL PROGETTO
Sì, tali spese sono ammesse nella macro-voce Spese per Capitale Circolante. Tale macro-voce ha il limite massimo pari al 20% del programma di spesa complessivo.
SISMA - Elenco dei 92 comuni in cui è attivo Resto Qui per gli under 56
SISMA - I 24 Comuni in cui è attivo resta qui senza limiti di età.
https://www.ticonsiglio.com - 24/11/2021
Resto al Sud, incentivi anche al settore commercio (www.pmi.it - 18/11/2021)
WWW.LEGGIOGGI.IT - 4/11/2019
PARERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
4439 - Resto al Sud, il contributo a fondo perduto a copertura del circolante non è tassato (Agenzia delle Entrate - risposta 815 del 15/12/2021)
AUMENTO DELLE AGEVOLAZIONI - DECRETO RILANCIO
Art. 245 e 245 bis del Decreto-legge 19 Maggio 2020 n.34
Art. 245
Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di
"Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria
1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale e i livelli
occupazionali delle attivita' finanziate dalla misura agevolativa
"Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, nonche' di sostenere il rilancio produttivo dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a
crisi di liquidita' correlate agli effetti socio-economici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di
circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari
a:
a) 15.000 euro per le attivita' di lavoro autonomo e
libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di
40.000 euro per ogni impresa.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi
professionisti, le ditte individuali e le societa', ivi incluse le
cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta
misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo
delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di
cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di
restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione
dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle
verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della
quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa
richiesta.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 245-bis
(( (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123). ))
((1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e
di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo
1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di
50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di
60.000 euro";
b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento")).
NB: Questo è il testo inziale che poi è stato modificato diverse volte
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110) (GU Serie Generale n.141 del 20-06-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata
«Resto al Sud»
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle AMBITO TERRITORIALE
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera
CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto al
Sud».
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i SOGGETTI AMMESSI
35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento
della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza
entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito
dell'istruttoria di cui al comma 5;
b) non risultino gia' beneficiari, nell'ultimo triennio, di
ulteriori misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di
accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al
progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul
sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli SOGGETTO GESTORE: Invitalia
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera
come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del
Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le
modalita' stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti
dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le Universita', previa comunicazione al POSSIBILITA' DI UNA CONSULENZA GRATUITA
soggetto gestore di cui al comma 3, possono fornire, a titolo
gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di
sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2.
Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere i
medesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previo
accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Le
pubbliche Amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo
precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri della
finanza pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa
istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica del Tempi per l'istruttoria
progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni
documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola
volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad LE DOMANDE VENGONO VALUTATE SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al
comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si TEMPI PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del
positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) AMMESSE DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA' comprese le cooperative
impresa individuale; b) societa', ivi incluse le societa'
cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la VINCOLO SULL'ATTIVITA'
residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del
finanziamento e le imprese e le societa' di cui al presente comma
devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e
operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo FINANZIAMENTO MASSIMO
di 40 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' € 40.000,00 per ogni socio, massimo € 200.000,00
soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma
societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo
del finanziamento erogabile e' pari a 40 mila euro per ciascun socio,
che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare
massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de REGIME DE MINIMIS
minimis.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi' RIPARTIZIONE FRA FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTO AGEVOLATO
articolati: 35% contributo a fondo perduto
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal 65% finanziamento a tasso agevolato
soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da
istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione
di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e'
rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del
finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e
usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui
al comma 9.
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
a) di un contributo in conto interessi per la durata del
prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti
di credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al
comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli
istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Fondo di garanzia
il Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione
specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e
medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e' trasferita quota
parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo
precedente definisce altresi' i criteri e le modalita' di accesso
alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di
garanzia per le PMI.
10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a ATTIVITA' AMMESSE
produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria,
ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal
finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad I professionisti ed il commercio sono stati poi ammessi
eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati SPESE ESCLUSE
per spese relative alla progettazione, alle consulenze e
all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese
individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di
controllo delle societa' stesse. Le imprese e le societa' possono
aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del
personale dipendente.
12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b), possono essere SOCIETA' IN CUI NON TUTTI I SOCI HANNO I REQUISITI
costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di
cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e
non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno
degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e' GARANZIA PER IL FINANZIAMENTO
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al
comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto
dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia,
al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di impresa. In
caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le
azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2,
non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del
finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate
e sottoscritte.
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e
del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per
l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al
comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono
definite da apposita convenzione che Invitalia e' autorizzata a
stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di
dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di
attuazione della stessa nonche' le modalita' di accreditamento dei
soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente
articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per
un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa
rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera
del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle annualita' del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in
importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017;
280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno
2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per
l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro
per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di
euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al
comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per
l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16,
individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8,
lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale
di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle
misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad
Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
NB: Questo è il testo inziale che poi è stato modificato diverse volte
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
CIRCOLARE 22 dicembre 2017, n. 33
Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione, nonche' indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (17A08699) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017)
1. Premessa
1.1 Il regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174 del
Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2017 (di seguito
regolamento), individua criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni previste dal Capo I, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91 - recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno» (di seguito decreto) - demandando ad un apposito
provvedimento del Capo Dipartimento per le politiche di coesione
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione di
ulteriori dettagli per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento
della misura agevolativa.
1.2 La presente circolare, emanata in base a quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, del regolamento, individua, pertanto, il
termine di apertura per la presentazione delle domande di
agevolazione, fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni
operative in merito al processo di gestione complessiva della misura,
l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la
fruizione delle agevolazioni previste, gli schemi per la
presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonche'
l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con
indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali,
incluse le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
2. Definizioni
2.1 Ai fini della presente circolare sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di
banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al
comma 14, art. 1 del decreto;
b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento per le politiche di
coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal soggetto
gestore pari al trentacinque per cento del finanziamento;
e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura
pari agli interessi da corrispondere sul finanziamento bancario;
f) «Convenzione»: Convenzione di cui all'art. 1, comma 14, del
decreto sottoscritta in data 27 novembre 2017 e pubblicata sul sito
internet www.invitalia.it;
g) «decreto»: decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
h) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
i) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda di un aiuto calcolato
secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione
europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di
fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, ovvero
secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle
garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione
europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
j) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate per garantire
la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa
entro i limiti dell'investimento ammissibile;
k) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo
termine, pari al sessantacinque per cento del finanziamento, concesso
dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese
oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del contributo
in conto interessi e della garanzia;
l) «Fondo di garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
m) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo di garanzia
per le PMI a favore del finanziamento bancario;
n) «PEC»: posta elettronica certificata;
o) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite
nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 di cui all'art. 1,
comma 6, del decreto;
p) «Progetto imprenditoriale»: il business plan presentato in
sede di domanda di accesso alle agevolazioni che rappresenta i
contenuti e le caratteristiche dell'attivita' imprenditoriale
proposta;
q) «Programma di spesa»: rappresentazione quali-quantitativa
degli investimenti e delle spese previste per l'attuazione del
progetto imprenditoriale;
r) «Provvedimento di concessione»: provvedimento di concessione
del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi;
s) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e il
regolamento UE n. 717/2014;
t) «soggetto beneficiario»: impresa costituitasi ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto e risultata assegnataria
dell'agevolazione;
u) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia che svolge
gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi
accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 3 agosto 2009, n. 102;
v) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto, gia' costituiti o da
costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo art. 1, comma
6;
w) «Unita' produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente
articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati
ma collegati funzionalmente.
3. Soggetti richiedenti 3. SOGGETTI RICHIEDENTI
3.1 Le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai
soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, Il limite di età e' stato portato a 56 anni
al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, del Requisito della residenza
decreto, ossia nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione
della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni,
o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al punto 9
della presente circolare;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in
esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del
decreto, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data
di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello
nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'. In particolare si
intendono:
1. per titolari di attivita' di impresa in esercizio, coloro i
quali, nel caso di ditta individuale, siano titolari di partita IVA
movimentata o, nel caso di societa', siano legali rappresentanti di
societa' iscritte presso il registro delle imprese e risultanti
attive;
2. per beneficiari di ulteriori misure a livello nazionale a
favore dell'autoimprenditorialita', coloro i quali risultino
beneficiari di un provvedimento di concessione di agevolazioni, o
titolari di una quota di una societa' beneficiaria di agevolazioni
pubbliche, fatte salve le quote possedute in societa' quotate sul
mercato azionario;
3. per misure a favore dell'autoimprenditorialita' a livello
nazionale, le misure di incentivazione aventi l'obiettivo di
sostenere la creazione di nuove imprese, non limitate a singoli
territori amministrativamente definiti (regioni, province, comuni).
3.2 Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11, comma 2-ter del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4
dicembre 2017, n. 172, in sede di prima applicazione, per gli anni
2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al punto 3.1, si
intende soddisfatto se posseduto alla data del 21 giugno 2017, data
di entrata in vigore del decreto.
3.3 I soggetti di cui al punto 3.1 possono presentare domanda di Ammessi i soggetti costituiti dopo il 21.6.2017
ammissione alle agevolazioni purche' risultino gia' costituiti, al
momento della presentazione della domanda e comunque successivamente
alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta
giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero,
dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria,
nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale; Ammesse ditte individuali e società
b) societa', ivi incluse le societa' cooperative.
3.4 I soggetti di cui al punto 3.1, risultati beneficiari delle Vincolo sull'attività
agevolazioni, devono mantenere la residenza nelle regioni indicate
nel medesimo punto 3.1 per tutta la durata del finanziamento e le PMI
di cui al punto 3.3, risultate beneficiarie delle agevolazioni,
devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede
legale e operativa nelle predette regioni.
3.5 Le societa' di cui alla lettera b), del punto 3.3 possono Società in cui non tutti i soci hanno i requisiti
essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i
requisiti anagrafici di cui al punto 3.1, a condizione che la
presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia
superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di
parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti
richiedenti. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere
alle agevolazioni di cui al punto 7 della presente circolare.
3.6 Nel caso in cui i soggetti di cui al punto 3.1 si costituiscano
in societa' cooperative, le medesime societa' possono essere
destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli
interventi di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3.7 I soggetti di cui al punto 3.1 risultati beneficiari delle
agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a No contratto e tempo indeterminato presso altro soggetto
tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del
provvedimento di concessione.
4. Avvio progetti imprenditoriali AVVIO PREGETTO IMPREDITORIALI
4.1 I progetti imprenditoriali devono essere avviati
successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione Ammesse le sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda o delle costituzione delle società
ovvero alla data di costituzione della societa' nel caso in cui la nell'ipotesi di domanda presentata da persone fisiche.
domanda sia presentata da persone fisiche di cui al punto 3.1. A tal Non sono quindi ammesse le spese già sostenute dalle società già costituite dopo il 21.6.2017
fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa
ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve Il progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dal decreto di concessione
essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di
concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il
ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto
richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo
titolo di spesa ammissibile.
4.2 Sono finanziati i progetti imprenditoriali relativi alla Settori ammessi (con un successivo provvedimento sono stati ammessi il commercio ed i professionisti)
produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria,
della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relativi alla fornitura di
servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal
finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad
eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.
L'elenco completo delle attivita' non ammissibili e' riportato in In fondo alla pagina l'elenco delle attività escluse
allegato alla presente circolare.
5. Procedura di accesso alle agevolazioni PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
5.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono concesse sulla base
di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123 e s.m.i.
5.2 Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, possono
essere presentate formalmente a partire dalle ore 12:00 del 15
gennaio 2017 e devono essere compilate esclusivamente per via
elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a
disposizione nel sito internet del soggetto gestore,
www.invitalia.it, sezione «Resto al Sud», secondo le modalita' e gli
schemi ivi indicati ed il cui elenco e' allegato alla presente
circolare. E' richiesta l'identificazione del compilatore on-line
della domanda tramite il Sistema pubblico di identita' digitale
(SPID) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) o, in alternativa, il
sistema di gestione delle identita' digitali del soggetto gestore. Le
domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI
o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere
corredate dal progetto imprenditoriale di cui al punto 5.3 e dalla
documentazione di cui al punto 5.4, fatta salva la successiva
trasmissione della documentazione stessa prevista dal punto 5.5 nel
caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalita' non
conformi a quanto indicato nella presente circolare non saranno prese
in esame. Non e' possibile presentare, per il medesimo progetto
imprenditoriale, piu' domande di agevolazione, fino alla
comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito della valutazione
istruttoria di cui al punto 9.
5.3 Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la
procedura informatica di cui al punto 5.2, secondo le modalita' e gli
schemi ivi indicati, deve contenere:
a) dati e profilo del soggetto richiedente;
b) descrizione dell'attivita' proposta;
c) analisi del mercato e relative strategie;
d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
e) aspetti economico-finanziari.
5.4 Fatto salvo quanto previsto al punto 5.5, congiuntamente alla
domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto
costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta
individuale, lo statuto, in caso di societa', nonche' l'attestazione
relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 3.
Per le ditte individuali, per documentazione equivalente si intende
il certificato di attribuzione partita IVA.
5.5 Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI La domanda può essere presentata anche anche dalle persone fisiche che hanno intenzione
costituenda, in possesso dei requisiti di cui al punto 3, la domanda di costituire una società
di agevolazione deve essere accompagnata dal progetto
imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al punto
5.4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima
procedura informatica di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione di esito positivo della valutazione, di
cui al punto 9.8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui almeno una
delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1,
sia residente all'estero.
5.6 Al termine della procedura di compilazione del progetto
imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione
e dei relativi allegati, alla stessa verra' assegnato un protocollo
informatico. La data di presentazione della domanda coincide con la
data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto
protocollo informatico.
5.7 Nel caso in cui la documentazione presentata risulti La domanda può essere integrata
illeggibile, errata e/o incompleta, il soggetto gestore provvede a
richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate
integrazioni al fine di rendere completa la documentazione. Tali
integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e
non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, a pena di
decadenza.
5.8 Il possesso dei requisiti di cui al presente punto puo' essere
comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui
all'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC,
utilizzando lo schema reso disponibile dal soggetto gestore che
effettua controlli e verifiche a campione sulla veridicita' della
documentazione trasmessa.
5.9 I soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle
agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita'
finanziarie individuate dall'art. 1, comma 16 del decreto.
5.10 Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 10 del decreto
ministeriale 9 novembre 2017, n. 174, i potenziali soggetti
richiedenti possono avvalersi di servizi di consulenza e assistenza
da parte di pubbliche amministrazioni, universita' e associazioni o
enti del terzo settore, nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale.
5.11 Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
5.12 Per universita' si intendono le universita' statali, le
universita' non statali legalmente riconosciute, ivi incluse le
universita' telematiche di cui all'elenco tenuto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi della
legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii.
5.13 Per associazioni o enti del terzo settore si intendono le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo
soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo
svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
5.14 La fornitura di servizi di cui al punto 5.10 avviene nel
rispetto dei principi di gratuita', trasparenza, terzieta' e
imparzialita', e previo accreditamento da parte dei soggetti di cui
ai punti 5.11, 5.12 e 5.13 con l'adesione al disciplinare
appositamente predisposto dal soggetto gestore e pubblicato sul sito
www.invitalia.it contestualmente alla pubblicazione della presente
circolare.
5.15 Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale
l'elenco aggiornato dei soggetti accreditati. Il soggetto gestore,
inoltre, pubblica semestralmente gli esiti delle domande, dando
separata evidenza del numero di domande per le quali sono stati
erogati servizi di assistenza e consulenza e dei soggetti accreditati
che hanno prestato tali servizi.
5.16 Nel caso in cui sia verificato il mancato rispetto dei
principi di cui al punto 5.14 da parte dei soggetti accreditati, il
soggetto gestore provvede a revocarne l'accreditamento cancellando
contestualmente i nominativi dall'elenco dei soggetti accreditati
pubblicato sul proprio sito istituzionale.
6. Spese ammissibili SPESE AMMISSIBILI
6.1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al regolamento le Spese ammesse
spese necessarie alle finalita' del programma di spesa, sostenute dal
soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi
rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o
manutenzione straordinaria connessa all'attivita' del soggetto
beneficiario nel limite massimo del trenta percento del programma di
spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie
dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo
svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima del venti
per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per
materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti,
utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di
leasing, maturati entro il termine di ultimazione del progetto
imprenditoriale di cui al punto 4.1, acquisizione di garanzie
assicurative funzionali all'attivita' finanziata.
6.2 Le spese relative ai beni di investimento che, per la loro I beni presso terzi sono ammessi
funzione nel ciclo produttivo e/o erogazione del servizio, sono
localizzati presso altre unita' produttive della stessa societa' o di
terzi, sono ammissibili alle agevolazioni purche':
a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni
effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da
agevolare;
b) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e
iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di
utilizzo presso altre unita' produttive della stessa societa', nel
libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero
nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare
dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale
29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
c) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di
conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere
(modalita', durata, penalita', clausole di rescissione);
d) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
e) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a
quelle della societa' titolare delle agevolazioni;
f) il legale rappresentante della societa' cedente sottoscriva
una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e
condizioni, resa sotto forma di DSAN.
6.3 Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: Spese escluse
a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione
finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei canoni
di leasing di cui al punto 6.1, lettera d);
b) per l'acquisto di beni di proprieta' di uno o piu' soci del
soggetto beneficiario e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei
relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il
terzo grado;
c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti,
macchinari e attrezzature;
d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano»,
ossia i contratti che il soggetto beneficiario sottoscrive con un
general contractor il quale esterna o realizza a sua volta la
progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta
direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle
opere edili;
e) relative a commesse interne;
f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
g) notarili, imposte, tasse;
h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli
strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di
spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.
La valutazione sulla necessita' dell'automezzo e' condotta anche in
relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di
produzione;
i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 fatta eccezione
per le spese di cui al punto 6.1, lettera d);
j) relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione
degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle
societa', nonche' agli organi di gestione e di controllo delle
societa' stesse.
6.4 Ai fini della relativa ammissibilita', i beni cui sono riferite
le spese di cui al punto 6.1, ad eccezione di quelle di cui alla
lettera d), devono:
a) essere ammortizzabili;
b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati
esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto, fatta
eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel
ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere
localizzati altrove;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non
hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono
essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi
precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o
successivamente ad essa si siano trovate nelle condizioni di cui
all'art. 2359 del codice civile, ovvero controllate e collegate, o
siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via
indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri
soggetti;
d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per Vincolo di destinazione di: 3 anni
almeno 3 anni.
6.5 Le spese sono ammesse al netto dell'IVA. L'IVA realmente e L'Iva è agevolabile sono se non è recuperata
definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e' una spesa
ammissibile solo se non sia dalla stessa recuperabile. Resta fermo
l'obbligo da parte del medesimo soggetto beneficiario di garantire in
sede di ispezione o controllo ai sensi del punto 11.7, la
dimostrazione dell'effettivo sostenimento dell'IVA mediante
l'esibizione della corrispondente documentazione
amministrativo/contabile.
6.6 I pagamenti dei titoli di spesa oggetto del programma di spesa, Modalità di pagamento
devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il conto corrente
dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte
di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non
trasferibili comprovati da microfilmatura. Per i pagamenti effettuati
in valuta diversa dall'euro, il controvalore e' determinato sulla
base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo
pagamento.
6.7 Ai fini della valutazione di ammissibilita', le spese di cui al
punto 6.1 devono essere descritte analiticamente in sede di domanda e
quantificate nel loro ammontare.
6.8 Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti
beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa
negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli
disponibili per i controlli richiesti da parte del soggetto gestore.
7. Agevolazioni concedibili 7. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
7.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono concesse tenuto
conto di quanto disciplinato dal decreto, con riferimento agli
specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto
dei massimali in termini di ESL previsti dai regolamenti de minimis. Regime de minimis
La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche
dell'agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione
della garanzia.
7.2 Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un Finanziamento di € 50.000,00 per ogni soggetto, finanziamento massimo € 200.000,00
massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da
piu' soggetti richiedenti, gia' costituiti o che intendano
costituirsi in forma societaria, l'importo massimo del finanziamento
e' pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un
ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attivita'
imprenditoriali nel settore della pesca e dell'acquacoltura l'importo
complessivo degli aiuti de minimis non puo' superare, per ciascuna
impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente decreto,
30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del
regolamento UE n. 717/2014.
7.3 Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, Il finanziamento, che copre il 100% della spesa, è così ripartito:
e' cosi' articolato: 35% a fondo perduto;
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato 65% finanziamento agevolato.
dal soggetto gestore;
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento Il finanziamento è concesso da istituti di credito
bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita' ed
alle condizioni economiche definite dalla Convenzione assistito da un
contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore e dalla
garanzia prestata dal fondo di garanzia per le PMI sulla base dei
criteri e delle modalita' previste dal decreto istitutivo della
sezione specializzata di cui all'art. 1, comma 9, lettera b) del
decreto.
7.4 Il finanziamento bancario di cui al punto 7.3, lettera b), e' Il finanziamento è rimborsato in 8 anni
rimborsato entro otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui
i primi due anni di pre-ammortamento con ammortamento a quote
capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse.
7.5 La garanzia prestata dal fondo di garanzia per le PMI e' Il fondo di garanzia copre l'80% del finanziamento
rilasciata nella misura dell'80 per cento dell'importo del
finanziamento bancario. L'eventuale escussione della garanzia
prestata avviene secondo le modalita' previste dalle vigenti
«Condizioni per l'ammissibilita' e disposizioni operative» del fondo
di garanzia per le PMI. Sulla restante quota del finanziamento
bancario non coperta dal fondo di garanzia per le PMI, le modalita'
per il conferimento di garanzie, di cui all'art. 1, comma 13, del
decreto, sono individuate dalla Convenzione.
7.6 La concessione del finanziamento bancario costituisce la La concessione del finanziamento costituisce condizione per l'adozione del
condizione per l'adozione del provvedimento di concessione di cui al provvedimento di concessione
punto 10.1, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 5, del
decreto, ossia la conclusione dell'istruttoria entro sessanta giorni
dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo
necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere
richieste ai proponenti, una sola volta.
7.7 Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo in conto
interessi, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla
comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
(2008/C 14/02).
7.8 Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni relative
alla garanzia, in termini di ESL, si applica il «Metodo nazionale per
calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n.
182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505
del 6 luglio 2010, ovvero i successivi metodi di calcolo
dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia
eventualmente notificati dalle Autorita' italiane e approvati dalla
Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia.
8. Cumulo delle agevolazioni CUMULO AGEVOLAZIONI
8.1 Le agevolazioni di cui al regolamento sono cumulabili
esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo
di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti de
minimis. Il soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi agli
obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115, e del
decreto interministeriale 31 maggio 2017, fermo restando l'obbligo
dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all'art. 14, comma 6,
del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede di
presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti eventualmente
gia' percepiti nell'esercizio finanziario in corso alla data della
domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.
9. Valutazione istruttoria VALUTAZIONE
9.1 Le richieste di agevolazione, corredate della documentazione
richiamata al punto 5 sono valutate secondo l'ordine cronologico di
presentazione. Il soggetto gestore termina l'istruttoria entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso
di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi del punto
9.8, da parte del soggetto gestore sono sospesi i termini di cui al
periodo precedente, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi
di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
9.2 Il procedimento di valutazione comprende la verifica della
sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata
dal punto 9.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 9.4.
9.3 La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni
riguarda la sussistenza di quanto disposto dai punti 3 e 4
relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e alle
caratteristiche dell'iniziativa oggetto della domanda.
9.4 L'esame di merito, che prevede anche un colloquio con i E' previsto un colloquio
proponenti, e' basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci
rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto
imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni
possedute;
b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del
processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio
competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing;
d) sostenibilita' tecnico-economica dell'iniziativa, con
particolare riferimento all'equilibrio economico, nonche' alla
pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita'
della garanzia del Fondo centrale per le PMI.
9.5 La griglia di valutazione allegata alla presente circolare
rappresenta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in
parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti
imprenditoriali, nonche' le soglie minime per l'accesso alle
agevolazioni.
9.6 Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i
requisiti di accesso e/o uno o piu' criteri di valutazione, il
soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
9.7 Il soggetto gestore, in ogni fase dell'iter istruttorio, puo'
richiedere via PEC al soggetto richiedente, una sola volta, i
chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti
forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmesse dal
soggetto richiedente via PEC entro venti giorni dalla richiesta, pena
la decadenza. Nel caso di cui ai periodi precedenti, i termini
previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie da parte del
soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti
chiarimenti o delle predette integrazioni.
9.8. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai punti 3 e 4 o
della procedura di cui al punto 9.6, il soggetto gestore individua i
soggetti beneficiari, e comunica a mezzo PEC ai soggetti richiedenti
l'esito della valutazione.
9.9 In caso di esito positivo della valutazione il soggetto gestore
richiede:
a) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non
residenti nelle regioni di cui al punto 3.1, lettera a), la
documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della residenza in
una di tali regioni , da far pervenire al soggetto gestore entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della
valutazione, ovvero entro centoventi giorni per i soggetti che
trasferiscano la residenza dall'estero, pena la decadenza della
domanda;
b) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non
ancora costituiti nelle forme di cui al punto 3.2, la documentazione
indicata al punto 5.5 da far pervenire al soggetto gestore entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della
valutazione, pena la decadenza della domanda;
c) la documentazione attestante l'avvenuta concessione del
finanziamento bancario, di cui al punto 7.3, lettera b), al soggetto
beneficiario da parte di una banca finanziatrice, da far pervenire al
soggetto gestore entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione
di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda.
9.10. Verificata la completezza della documentazione presentata, il
soggetto gestore procede all'adozione del provvedimento di
concessione di cui al successivo punto 10.
10. Provvedimento di concessione PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
10.1 Il provvedimento di concessione individua l'iniziativa ammessa
e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per
l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni,
riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca e
le eventuali condizioni da rispettare per il perfezionamento del
provvedimento stesso o per l'erogazione delle agevolazioni concesse.
Il soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, con
comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di
agevolazione, il provvedimento di concessione.
10.2 Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al cui al punto precedente,
restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione
controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. In caso di
mancata restituzione nei termini previsti, il soggetto gestore
comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle
agevolazioni.
11. Erogazione delle agevolazioni EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
11.1 L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene sul conto
corrente dedicato, come definito nella Convenzione, su richiesta del
soggetto beneficiario, firmata digitalmente dal legale
rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori
(SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere
inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel
sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it secondo le
modalita' rappresentate nella presente circolare e gli schemi a
questa allegati; tali schemi saranno, inoltre, resi disponibili dal
soggetto gestore, in un'apposita sezione del sito precitato. Il
mancato utilizzo dei predetti schemi nonche' l'invio della richiesta
con modalita' diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di
improcedibilita' della richiesta. Il citato conto corrente dedicato, Conto corrente dedicato
inoltre, dovra' essere utilizzato per tutte le operazioni di
pagamento delle spese relative al progetto imprenditoriale ammesso
alle agevolazioni.
11.2 La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo
perduto puo' avvenire soltanto successivamente all'avvenuta
erogazione del finanziamento bancario da parte della banca
finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il
cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la
presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non
quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni
presso l'unita' produttiva.
11.3 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di
cui al punto 11.2 la documentazione attestante almeno:
a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita'. Tale
disponibilita' dovra' essere garantita per un periodo pari almeno
alla durata del finanziamento agevolato. Per tale motivo la
disponibilita' dei locali non puo' essere attestata attraverso il
contratto di comodato, in considerazione della sua natura giuridica
di atto unilaterale gratuito a cui risulta correlata l'incertezza in
ordine alla sua durata temporale;
b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento;
c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza
di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico
dell'impresa medesima;
d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario.
11.4 Successivamente all'esito positivo della verifica della
documentazione di cui al punto precedente, il soggetto gestore, entro
trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di
erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario del
contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della
spesa ammissibile presentata.
11.5 La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto
relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla
data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del
predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione.
11.6 Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del
SAL a saldo, oltre alla documentazione richiamata al punto 11.3, la
documentazione attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese
relative al programma di spesa nonche' l'autocertificazione
attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni,
abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il
regolare svolgimento dell'attivita'. Il soggetto gestore potra',
inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa
nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai
fini istruttori.
11.7 L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto e' in
ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica della
documentazione di cui al punto precedente e del sopralluogo di
monitoraggio degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di
cui al programma di spesa.
11.8 Il sopralluogo presso la sede e' finalizzato all'accertamento
dell'operativita' dell'iniziativa finanziata e delle spese
rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti la misura
agevolativa;
b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste
per la fruizione delle agevolazioni;
c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di
agevolazione nei libri contabili e fiscali;
d) la conformita' agli originali della documentazione di spesa
presentata e dei relativi pagamenti;
e) l'esistenza, la funzionalita' e la congruita' delle spese
presentate, rispetto allo svolgimento dell'attivita' agevolata;
f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze
necessarie per il regolare svolgimento delle attivita'.
11.9 Successivamente all'esito positivo della verifica della
documentazione di cui ai punti 11.6 e 11.8, il soggetto gestore,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di
erogazione, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto in
maniera proporzionale al valore della spesa presentata.
11.10 L'erogazione del contributo in conto interessi avverra' in
corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano
di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca
finanziatrice al soggetto beneficiario. Il soggetto gestore,
verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in
materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione
del contributo in conto interessi maturato, nei trenta giorni
precedenti la scadenza della singola rata.
Per la suddetta erogazione, il soggetto beneficiario conferisce
appositi mandati secondo i modelli allegati alla Convenzione e resi
disponibili sul sito internet del soggetto gestore.
L'importo e' erogato alla banca finanziatrice sul conto corrente
vincolato per interessi come definito nella suddetta Convenzione.
11.11 Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di
erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati
o documenti rispetto a quelli gia' presentati dal soggetto
beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli via PEC
al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro
presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini
per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della
documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
11.12 In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la
quota di agevolazioni e' commisurata alle spese sostenute e ritenute
ammissibili ed e' subordinata alla verifica da parte del soggetto
gestore dell'organicita' e della funzionalita' dell'intervento
realizzato.
12. Variazioni 12. VARIAZIONI
12.1 Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione
dell'unita' produttiva ed all'attivita' imprenditoriale che
comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale
approvato ed individuato nel provvedimento di concessione, pena la
revoca delle agevolazioni. Per modifica sostanziale si intende una
modifica che impatta su un elemento che e' stato oggetto di specifica
valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della
coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel
provvedimento di concessione.
12.2 Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto
beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei
requisiti di cui al punto 3, nonche' eventuali variazioni che non
comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso
devono in ogni caso essere comunicate con adeguata motivazione a
mezzo PEC dal soggetto beneficiario al soggetto gestore, che ha
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne
l'ammissibilita'.
13. Revoche 13. REVOCHE
13.1 Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle
agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti del soggetto
beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o
irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e
non sanabili;
b) i soggetti di cui al punto 3.1, successivamente
all'ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro
soggetto prima della completa restituzione del finanziamento
bancario;
c) I soggetti di cui al punto 3.1, successivamente
all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la
residenza al di fuori delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto, prima della completa restituzione del finanziamento
bancario;
d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma
di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di
ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo
i casi in cui il soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da
fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini Vincolo destinazione sui beni: 5 anni dal completamento
ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o
immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque
anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della
completa restituzione del finanziamento bancario;
f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o
conceda in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano
trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e
comunque prima della completa restituzione del finanziamento
bancario;
g) il soggetto beneficiario si trovi in una condizione di
fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie prima che siano decorsi cinque
anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della
completa restituzione del finanziamento bancario;
h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del soggetto
gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui al punto
11.7 ed al punto 14 della presente circolare;
i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla
localizzazione dell'unita' produttiva ed all'attivita'
imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto
imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di
concessione;
j) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal
provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli
obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dalla
presente circolare ovvero derivanti da specifiche norme settoriali,
anche appartenenti all'ordinamento europeo.
13.2. Con riferimento alle circostanze di revoca di cui al
precedente punto 13.1, si precisa che:
a) nella fattispecie di cui alla lettera a), qualora
l'irregolarita' documentale si riferisca ad una dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta' non veritiera
resa ai sensi, rispettivamente, dell'art. 46 e dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
applicazione delle sue previsioni di cui ai successivi articoli 75 e
76, il soggetto beneficiario incorre nella decadenza dai benefici
conseguiti, ferme restando le ulteriori eventuali conseguenze, anche
penali, previste dalle norme precitate, su segnalazione del fatto da
parte del soggetto gestore alle autorita' competenti;
b) nella fattispecie di cui alla lettera b), la revoca e'
parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa
datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti,
comprensivi di eventuale proroga, fermo restando la revoca totale
delle agevolazioni qualora dalle verifiche effettuate dal soggetto
gestore ai sensi del punto 11.7 risulti che le spese sostenute non
configurano un programma organico e funzionale;
c) nelle fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e'
parziale ed e' commisurata alle agevolazioni relative
all'immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento
obbligatorio, qualora l'atto di disposizione sia autorizzato dal
soggetto gestore. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia
rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca e' comunque
parziale ma e' riferita all'importo dell'intera spesa relativa
all'immobilizzazione interessata, sempre che il programma di spesa
mantenga la propria organicita' e funzionalita';
d) nelle fattispecie di cui alle lettere d) ed e), che non
configurino operazioni societarie autorizzate, la revoca e' totale se
la circostanza interviene prima del termine di completamento del
programma di spesa, comprensivo di eventuale proroga. La revoca e',
invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento
obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza
intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del
programma di spesa;
e) nelle restanti fattispecie previste dal punto 13.1 la revoca
e' totale, fatte salve le circostanze di revoca parziale disciplinate
dal provvedimento di concessione.
13.3 La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza del
provvedimento di concessione. In tal caso l'impresa beneficiaria non
ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora
erogati ed e' tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente
ricevuti.
13.4 In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla
rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i
maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente
goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero
sono recuperati.
13.5 La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore
che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al
recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di
erogazione.
13.6 Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il
ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del
decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i. Gli importi
dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni
sono versati sul conto corrente intestato a Invitalia, aperto presso
la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 17, del
decreto.
13.7 Con riferimento alla revoca totale o parziale di cui al
presente punto 13, si precisa che:
a) la revoca totale o parziale del contributo in conto interessi
o del contributo a fondo perduto non comporta necessariamente
l'estinzione totale o parziale del finanziamento bancario; tale
decisione resta nella completa discrezionalita' della banca
finanziatrice;
b) qualora la banca finanziatrice non proceda all'estinzione
parziale o totale del finanziamento bancario in misura coerente con
la revoca del contributo in conto interessi adottata dal soggetto
gestore, il soggetto beneficiario e' tenuto al pagamento della quota
parte della rata interessi non piu' coperta dal contributo in conto
interessi.
14. Vigilanza, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore, puo'
effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi
finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i
documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti
a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalita'
di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del
procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche
mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento
dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
15. Modalita' di comunicazione
15.1. Le comunicazioni tra soggetto gestore e soggetto beneficiario
debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC.
16. Oneri informativi e rinvio
16.1 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, nell'allegato 5 e' riportato l'elenco degli oneri informativi
previsti dal regolamento e dalla presente circolare a carico delle
imprese.
16.2 Il soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale
una sezione di raccolta delle risposte alle domande piu' frequenti
(Faq).
17. Informazioni e punto di contatto
Tutte le informazioni saranno rese disponibili on-line attraverso
il portale di Invitalia www.invitalia.it.
18. Elenco allegati
Allegato 1: elenco delle attivita' economiche non ammissibili
Allegato 2: tabella punteggi e soglie minime
Allegato 3: elenco schemi presentazione domanda
Allegato 4: elenco schemi presentazione richieste di erogazione
Allegato 5: elenco degli oneri informativi
Roma, 22 dicembre 2017
Allegato 1 ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NON AMMISSIBILI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 1. Tutta la sezione A - "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA" ad eccezione della divisione 03 - "PESCA E ACQUACOLTURA". 2. Tutta la sezione G - "COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI" ad accezione della classe 45.20 - "Manutenzione e riparazione di autoveicoli" e della categoria 45.40.3 "Manutenzione e riparazione di autoveicoli". 3. Tutta la sezione L - "ATTIVITA' IMMOBILIARI" ad eccezione della classe 68.20 - "Affitto e gestione di immobili di proprieta' o in leasing". 4. Tutta la Sezione M - "ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE" 5. Tutta la sezione O - "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA". 6. Tutta le Sezione T - "ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE". 7. Tutta la Sezione U - "ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI".