CUP - Codice Unico Progetto

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NORMATIVA

Agenzia delle entrate risposta 438 del 5 ottobre 2020 (Credito d'imposta Industria 4.0)

Agenzia delle entrate guida alla compilazione delle fatture 30 settembre 2022 - TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture

Decreto legge 24 febbraio 2023 n.13 (PNRR)

APPROFONDIMENTI

Sabatini - Faq

4593 - Il problema dell'inserimento del codice CUP sulle fatture elettroniche già emesse, cosa prevede il bando Brevetti+ 2023

Che cos'è il CUP (https://www.programmazioneeconomica.gov.it)

Regione Emilia Romagna -Faq su apposizione CUP - 30/01/2024


NORMATIVA


DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/0
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94). (U2/2023
ltimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)

Art. 5

Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee

6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
(( 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.
Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche 
))
 

Agenzia delle entrate - Risposta n. 438 del 5/10/2020 - Credito d'imposta Industria 4.0

Articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili - pdf

in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all'articolo 1, commi Pagina 5 di 6da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:

o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);

realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr . la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.


APPROFONDIMENTI

 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

  • lavori pubblici (come individuati dalla legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni),
  • incentivi a favore di attività produttive,
  • contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
  • acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),
  • acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,
  • sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.

Il codice accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto. Basato sulla logica di associare in maniera biunivoca un codice a ciascun progetto d’investimento pubblico, tramite il suo corredo informativo, il CUP deve consentire di identificare puntualmente ciascun intervento e, una volta messo a regime il Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), di rilevarne le fasi di avanzamento: si utilizza un’unità di rilevazione unica (il “progetto d’investimento pubblico”) e una codifica unica, comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti.

Il CUP è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, come ad esempio:

G17 H03 0001 30001

Il CUP è rilasciato al termine dell’inserimento di alcuni dati riguardanti il progetto d’investimento pubblico all’interno del Sistema. Si rimanda alla sezione del sito “Chi deve richiedere il CUP e per quali progetti” per chiarimenti sul soggetto responsabile della richiesta del CUP.

Tali informazioni, dette “corredo informativo”, comprendono essenzialmente la descrizione del progetto e l’individuazione delle sue caratteristiche salienti quali:

  • natura e tipologia (realizzazione di lavori pubblici, acquisto di beni, concessione di incentivi ad unità produttive, ecc),
  • settore d’intervento,
  • localizzazione territoriale specifica,
  • copertura finanziaria,
  • settore di attività economica prevalente del soggetto beneficiario dell’investimento pubblico.

Le informazioni raccolte confluiscono in due banche dati interne al Sistema CUP:

  • Anagrafe progetti, che contiene per ciascun progetto d’investimento pubblico il CUP e il relativo corredo informativo,
  • Anagrafe soggetti, che contiene per ciascun soggetto responsabile i dati relativi ad ogni utente registrato al Sistema CUP.

Il CUP attribuito al progetto non verrà mai cambiato nel tempo. Il corredo informativo rappresenta la fotografia del progetto al momento in cui ne è decisa la realizzazione, pertanto sarà possibile solo apportare correzioni alle informazioni inserite in maniera errata al momento della richiesta del codice e inserire le informazioni relative alla chiusura e/o alla revoca del progetto. Per approfondimenti consulta la pagina “Modalità di richiesta del CUP e modifiche consentite”.

Il Sistema CUP è attivo presso il CIPESS ed è interrogabile da tutti i soggetti registrati al Sistema.

Il Sistema CUP può essere considerato a regime: le due banche dati (Anagrafe Soggetti e Anagrafe Progetti) hanno raggiunto dimensioni significative, a riprova di un’ormai quasi completa diffusione del Sistema sul territorio nazionale.

> Per informazioni più dettagliate consulta:


FAQ  SABATINI (agg. 2.3.2024)

10.7 Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione e secondo quali modalità?

Caso di domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023

Per tali domande, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 10, c. 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Si rinvia pertanto alla consultazione della FAQ 10.15 relativa alla precedente disciplina, disponibile al seguente link.

Caso di domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023

Per tali domande, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo (vedasi FAQ 1.4), unitamente alla dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”, da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

In conformità a quanto previsto dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per tutte le fatture elettroniche emesse prima del 1° giugno 2023, oppure a partire dal 1° giugno 2023 ma relative a domande presentate prima del 22/04/2023, Il CUP e la dicitura devono essere apposti sulle fatture attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  1. inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  2. inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  3. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Per tutte le fatture elettroniche emesse dal 1° giugno 2023, relative a domande presentate a partire dal 22/04/2023, il CUP e la dicitura devono essere apposti esclusivamente sulle fatture, attraverso una delle seguenti modalità:

  1.  inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  2. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura.

Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

Si ricorda che la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte del cessionario/committente, immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità.

Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare l’integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Permane la possibilità di regolarizzare la fattura elettronica mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

Non è ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e apposizione con scrittura indelebile della dicitura/CUP.

(P.to 7.11 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)


IL SOLE 24 ORE  28.1.2021

Integrazione fattura industria 4.0

D. La Domanda Dovendo integrare la fattura elettronica, priva del riferimento normativo, ricevuta dal fornitore dei beni oggetto di credito industria 4.0, si può procedere con l'emissione di un'autofattura TD20 indicando i dati del cedente e del cessionario, ed inserendo la semplice indicazione normativa con importo pari a zero?

R. Il quotidiano conferma che la procedura è corretta.

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Regione Emilia Romagna - Faq su apposizione CUP - 30/01/2024

Relativamente all’obbligo di apposizione del CUP su tutte le fatture e su tutti i giustificativi di spesa, di cui all’articolo 8.c del bando, come devono essere applicate le previsioni dell’art. 5 commi 6 e 7 dal Decreto-Legge 24 febbraio 2023?
Come previsto dalla norma citata, a partire dal 1° giugno 2023 tutte le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP). La legge 30 dicembre 2023, art. 1 comma 479 ha apportato modifiche a tali disposizioni, meglio definendo il perimetro di applicazione della norma.
In particolare, in coerenza con le indicazioni operative predisposte dalla Regione Emilia-Romagna (Deliberazione di Giunta 30 ottobre 2023 n. 1868) sulla base della legislazione allora vigente, ad avvenuta chiusura del termine di presentazione delle domande (alle ore 13.00 del giorno 20/12/2023), ad ogni domanda acquisita e protocollata entro i termini la Regione ha provveduto in data 22 dicembre 2023 a richiedere ed assegnare un codice CUP, comunicandolo ai richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata.
Resta fermo che i codici CUP assegnati alle domande che risultassero, a conclusione della fase di valutazione, non ammesse saranno successivamente revocati dalla Regione. In caso di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, tutte le fatture elettroniche emesse successivamente alla suddetta comunicazione dovranno riportare il CUP comunicato, inserito nel documento direttamente dal fornitore all’atto dell’emissione.
L'obbligo non si applica invece alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato. In ogni caso, al fine di garantire, come previsto dalla norma, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, in questo caso il CUP deve essere riportato direttamente dall'impresa acquirente, beneficiaria del contributo, sull'originale di ogni fattura, con scrittura indelebile.
Infine, per le fatture elettroniche eventualmente emesse nel periodo di ammissibilità ma prima della comunicazione del CUP sopra indicata, nonché per le fatture per le quali il fornitore abbia erroneamente omesso di indicare il CUP all’atto dell’emissione, immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità, il richiedente potrà provvedere direttamente utilizzando il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, allegando alla fattura una dichiarazione di correlazione al CUP secondo quanto disposto dalle Circolari 13/E/2018 e 14/E/2019 dell’Agenzia stessa, seppur in tema di inversione contabile.
Nello specifico, a fronte dell'immodificabilità della fattura elettronica ricevuta, il cessionario/committente deve predisporre un altro documento, da allegare al file.
Della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, ed inviare l’integrazione elettronica allo SdI. Per predisporre tale integrazione, dovrà essere utilizzato il “Tipo-Documento” “TD20” e dovranno essere inseriti nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura contenente il CUP, nella sezione “Dati del cessionario/committente” i dati relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento in questione e nella sezione “Soggetto Emittente” il codice “CC” (cessionario/committente). Si allega in merito la Guida dell’Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 16).
Il CUP deve essere apposto anche sulle quietanze di pagamento relative ai giustificativi di spesa, laddove gli strumenti di pagamento utilizzati consentano l’indicazione di una causale del pagamento.
Si ricorda che, a fronte delle nuove previsioni normative disposte dal richiamato art. 5 commi 6 e 7 dal Decreto-Legge 24 febbraio 2023, in fase di rendicontazione, per le fatture non riportanti il CUP emesse successivamente alla sua comunicazione via PEC, non sarà più possibile, a differenza delle precedenti edizioni del bando, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la correlazione della fattura con il CUP relativo al progetto.

 
TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)
 
Descrizione dell’operazione
 
1. Nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, ossia di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, il C/C previo versamento dell’IVA con F24, ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.
 
2. Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.
 
In analogia ai casi precedenti, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:
 
 un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
 a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
 
Compilazione del documento
 
Campo cedente/prestatore: dati del fornitore.
 
Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o l’integrazione.
 
Nel campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/72.
 
Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).
 
Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore “F24” nel caso in cui la regolarizzazione dell’imposta a debito sia avvenuta con versamento tramite modello di versamento F24.
 
Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.
 
Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.
 
Registrazione della fattura
 
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del F24 con cui è stata versata l’IVA qualora dovuta. Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture di acquisto. Con l’annotazione del relativo documento integrativo TD16, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute, l’IVA è assolta in liquidazione. Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.