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INDICE
- Decreto 24 ottobre 2007
- Art.4 del decreto legge 20 marzo 2014 n.34
- Decreto Ministeriali 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)
- Circolare n.19 dell'8/6/2015 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 24 Ottobre 2007
Documento unico di regolarita' contributiva.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
Visto l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Visto l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti
bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del
mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti
di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva";
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in
particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale "resta
fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione
di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni";
Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione
delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);
Viste la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare
INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della
bilateralita' del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e
14 ottobre 2005;
Considerata l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle
modalita' di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), sia per la concessione di
agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di
lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati
dell'edilizia, nonche' per la fruizione di benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria;
Sentiti gli Istituti previdenziali e le parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale negli
incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.
Decreta:
Art. 1.
Soggetti obbligati
1. Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei E' RICHIESTO PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei
benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai
sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori
di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di
appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia.
Art. 2.
Soggetti tenuti al rilascio del DURC
1. Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i
predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria.
2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra
certificazione di regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al
presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al
comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i
medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o piu'
associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il
contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art.
10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e
successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a
disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al
medesimo art. 10.
4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro
mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti
bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o piu'
associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il
contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, possono
rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di
cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.
5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a
ridefinire la disciplina di cui al comma 4.
Art. 3.
Soggetto richiedente e modalita' di rilascio
1. Il DURC e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita
modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle
Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma,
attraverso strumenti informatici. Dette modalita' sono obbligatorie
qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per
conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dagli
altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al
soggetto appaltatore o subappaltatore puo' essere richiesto dalle
amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica
appaltanti e dalle Societa' di attestazione e qualificazione delle
aziende (SOA).
4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo
stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del
beneficio contributivo ovvero agisce in qualita' di stazione
appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti
per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto
previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.
Art. 4.
Contenuto del documento
1. Il DURC attesta la regolarita' dei versamenti dovuti agli
Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la
regolarita' dei versamenti dovuti alle Casse edili.
2. Il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unita'
operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle
Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarita' ovvero non regolarita'
contributiva con indicazione della motivazione o della specifica
scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarita'
contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.
Art. 5.
Requisiti di regolarita' contributiva
1. La regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti
previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti
accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di: CASI PARTICOLARI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente
abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni
legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il
credito.
3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile
sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti,
compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto
l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun
operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a
quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente
abbia espresso parere favorevole.
Art. 6.
Emissione del DURC
1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine
massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla
certificazione di regolarita' contributiva rilasciata dagli stessi
Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei
termini previsti dalla convenzione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta
giorni per il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta
regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.
Art. 7.
Validita' del DURC e verifica dei requisiti
1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e
contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modifiche, il DURC ha validita' trimestrale, ai sensi dell'art.
39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le
Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3,
invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni.
Art. 8. CAUSE NON OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC
Cause non ostative al rilascio del DURC
1. Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a
ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella
amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo'
essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e'
dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
salvo l'ipotesi in cui l'Autorita' giudiziaria abbia adottato un
provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme
oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al
rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e
quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a
ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore
o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno
scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di
versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al
rilascio del DURC.
4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver
beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora
rimborsati o depositati in un conto bloccato.
Art. 9. IRREGOLATIA' NON OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC
Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non
ostative al rilascio del DURC
1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente
responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia
di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC
presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, e' causa ostativa al rilascio del DURC
per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione
prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale
successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il
procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione
obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n.
124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis
del codice penale.
3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e'
tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine
alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il
decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun
illecito.
4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni
appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della
autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non
sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente
articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al
presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC
finalizzato al pagamento delle prestazioni gia' rese alla data
dell'accertamento definitivo dell'illecito.
Art. 10.
Efficacia del provvedimento
1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2007
Il Ministro: Damiano
CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC
Art.4 del Decreto Legge n.34 del 20 marzo 2014
DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (14G00046) (GU Serie Generale n.66 del 20-03-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114).
Art. 4 Semplificazioni in materia di documento di regolarita' contributiva 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 gennaio 2015Semplificazione in materia di documento unico di regolarita'
contributiva (DURC). (15A04239)
(GU n.125 del 1-6-2015) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»; Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4; Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche' l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC); Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15, 20, 23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014; Considerata la complessita' degli interventi di implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura di verifica della regolarita' contributiva in tempo reale e la conseguente necessita' di disporre di un congruo lasso di tempo dall'emanazione del presente decreto; Decreta: Art. 1 Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva 1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalita' per le quali e' richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa: a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; b) gli Organismi di attestazione SOA; c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 2 Verifica di regolarita' contributiva 1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attivita' dell'edilizia, delle Casse edili. La verifica e' effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali e' richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarita' contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) previsto: a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell'attestazione SOA.
Art. 3 Requisiti di regolarita' 1. La verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonche', i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarita' sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Art. 4 Assenza di regolarita' 1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita' contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarita'.
Art. 5 Procedure concorsuali 1. In caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita' sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. 4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione e' previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
Art. 6 Modalita' della verifica 1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai soggetti di cui all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
2. La verifica puo' essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonche' dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia gia' stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento.
Art. 7 Contenuti 1. L'esito positivo della verifica di regolarita' genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica; b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarita'; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validita' del Documento.
2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Art. 8 Cause ostative alla regolarita' 1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.
3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato e' tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. 5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.
Art. 9 Esclusioni 1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in applicazione: a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012; d) in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.
2. Per il medesimo periodo transitorio restano altresi' assoggettate alle previgenti modalita' di rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali la verifica di cui all'art. 6 non e' possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.
Art. 10 Norme di coordinamento 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4 fra cui, in particolare: a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007; b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7; c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800; d) il comma 4, dell'art. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento di cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessita' di acquisire un nuovo Documento.
3. Il Documento di cui all'art. 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.
4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 5. Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8. Roma, 30 gennaio 2015 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Allegato A ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITA' Parte di provvedimento in formato grafico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
08-06-2015 N. 19 - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Roma, 08/06/2015
Prot 37 / 0009445
CIRCOLARE N. -19 /2015
Agli indirizzi in allegato
Oggetto: D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative.
L'articolo 4, del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), recante "semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", ha introdotto una profonda modifica della disciplina in materia di DURC.
Trattasi di un intervento principalmente volto ad una semplificazione dell'attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l'acquisizione del Documento, attraverso la verifica "con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale [del]la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore del! 'edilizia, nei confronti delle Casse edili".
Il Legislatore ha demandato la definizione e l'efficacia della nuova disciplina ad un decreto interministeriale, chiamato a fissare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
Il decreto in questione, adottato dal Ministro del lavoro e de]]e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 dello giugno 2015.
Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10, sarà efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e si forniscono al contempo i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione.
Resta demandata agli Istituti e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) l'illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.
Art. 1 (Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)
Ai sensi dell'art. 1 del D.M. sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:
a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; trattasi in particolare di "amministrazioni aggiudicatrici. organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti ( .... )";
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell'art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).
In relazione alle ipotesi di cui alle lett. e) e f) la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa - lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito – è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.
Si precisa che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.
Resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.
Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva)
I soggetti abilitati indicati all'art. l possono verificare in tempo reale, con le modalità che saranno di seguito illustrate, la regolarità contributiva nei confronti dell' INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. Così come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente D.M. 24 ottobre 2007, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite "da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e l'esito della stessa - fatte salve le esclusioni indicate dall'art. 9 del D.M. e di cui si dirà - sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:
a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;
b) nell' ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio dell' attestazione SOA.
Art. 3 (Requisiti di regolarità)
Così come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 - che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Con riguardo agli obblighi contributivi In questione, si specifica che la verifica della regolarità contributiva dell' impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli telativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
La verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.
Laddove il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità.
Nell 'ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell' interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato.
In ordine all'arco temporale della verifica rispetto al momento della richiesta si precisa quanto segue. Laddove, a seguito dell'invito a regolarizzare disciplinato dal successivo atto 4, la denuncia non sia presentata dall'impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvero non contenga gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione con l'indicazione di un importo pari a zero.
Analogamente, la verifica attesterà un esito di irregolarità con riguardo alla denuncia trasmessa che, tuttavia, alla stessa data presenti incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.
Nelle predette fattispecie, infatti, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell' irregolarità, stante il comportamento omissis va dell' impresa.
Atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.
La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa m pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice";
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile, In tal caso il D.M. stabilisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Si precisa che l'importo di € 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo al\'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.
Art. 4 (Assenza di regolarità)
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale - e fatte salve le ipotesi di esclusione indicate all'art. 9 del D.M. - l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Con tale previsione si è inteso definire le diverse competenze in ordine ai soggetti che, ai sensi dell'art. 1 del D.M., sono abilitati ad effettuare la verifica rispetto a quelli che, al contrario, sono abilitati a gestire il processo di regolarizzazione. Infatti l'invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e quindi abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell' esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.
Si evidenzia che il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso. La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento di cui all'art. 7 del D.M. che sarà reso disponibile dal sistema presso il quale l'interrogazione è stata effettuata in formato "pdf'. Tale Documento, ai sensi del già citato art. 2, comma 2, del D.M., sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito dal precedente art. 2 del D.M., nel limite della sua validità fissata in 120 giorni dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014. Tale norma infatti ha espressamente stabilito che la risultanza dell' interrogazione sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto.
La lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del D.M. con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, nella logica di semplificazione che ha guidato l'intervento del Legislatore, sancisce pertanto l'unicità del DURC.
Al riguardo appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. il Documento di cui all'articolo 7 soddisfà il possesso del requisito indicato all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma l, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista. Al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19 maggio 2015.
Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'articolo 6. Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art, 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.
Ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata.
In tutti i casi in cui l'interrogazione non fornisca l'esito di regolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l'emissione dell'invito a regolarizzare secondo le indicazioni sopra illustrate. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Il Documento recherà l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità per consentire alle Pubbliche Amministrazioni, ove ne ricorrano presupposti, l'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).
Art. 5 (Procedure concorsuali)
Particolari disposizioni, anche in ragione delle problematiche interpretati ve affrontate nel corso degli anni da questo Ministero, sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.
Al riguardo il comma 1 dell'art. 5 disciplina la fattispecie del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.). In tale ipotesi, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.
Resta fermo che, ai fini dell'attestazione della regolarità, dovrà sempre essere verificato il regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla predetta data.
Da tale previsione si evince che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, espliciterà la modalità di definizione dell' esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 della L.F.
Al contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L'esito di regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato, ali 'integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.
Pertanto, nell'ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi secondo e terzo del citato art. 161.
La valutazione della regolarità nei termini sin qui evidenziati, trova la sua motivazione nella disposizione di cui al comma 2 dell' art. 160 L.F .. introdotta, a decorrere dallo gennaio 2008, dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 169/2007. Tale norma ha previsto, diversamente dalla pregressa disciplina, la possibilità per il debitore di formulare una proposta che preveda "che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente ... ".
Da ciò consegue che l'esito di irregolarità comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).
Infatti, nella fattispecie disciplinata dal citato comma 6 dell'art. 161 L.F., si producono a favore del debitore gli effetti "protettivi" (c.d. "automatic stay") nei confronti dei creditori, concernenti il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione. Ciò al fine di consentire all'imprenditore la formulazione di una adeguata proposta concordataria e del relativo piano ovvero, in alternativa, di modificare la propria originaria proposta, verificata la disponibilità dei creditori, attraverso un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell' art. 182 bis L. F.
In tal modo, costituendo la proposta ex art. 161, comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile r esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione in quanto il pagamento delle esposizioni debitorie evidenziate nel Documento avviene in adempimento di un obbligo di legge che, come tale, non può considerarsi in contrasto con la previsione che stabilisce, ai fini della tutela della par condicio credito rum, che il ricorrente effettui pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda se non autorizzati dal Tribunale.
In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del R.D. n. 267/1942, che prevede la continuazione temporanea dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta.
Da ciò si evince che, in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’ art. 16 L.F., la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro (delle imprese ai sensi dell' art. 17, comma 2, della L. F. risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.
In caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l'impresa si considera regolare a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. La condizione di regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all' amministrazione straordinaria.
La disposizione che subordina la regolarità ali 'insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma l, del D.M che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l'arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate.
Si prevede infine che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del R.D. n. 267/1942, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182-bis del medesimo R.D., si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.
Anche per tale ipotesi, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
Si conferma che la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali indicate resta assoggettata alle previsioni di cui all'art. 3 del D.M.
Art. 6 (Modalità della verifica)
In tema di modalità della verifica il D.M. stabilisce che la stessa è attivata dai soggetti di cui all'art. 1 dello stesso Decreto, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, "operano in integrazione e riconoscimento reciproco. indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare".
Inoltre, la verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e da norme speciali nonché, come esplicitato alle lettere e) e f) dell'art. 1 del D.M., dai soggetti a ciò specificatamente delegati.
Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in formato .pdf di cui al successivo art. 7, il sistema presso il quale l'interrogazione viene effettuata rinvierà al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.
Art. 7 (Contenuti)
Come anticipato, l'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato ".pdf' non modificabile. Il Documento riporta i seguenti contenuti minimi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
Detto Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica di cui all'articolo 6 ed è "liberamente consultabile" tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
L'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini de 11' estrazione del medesimo Documento.
Art. 8 (Cause ostative alla regolarità)
Analogamente a quanto già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, l'attuale disciplina individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.
Trattasi di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A del D.M. commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. che, come noto, disciplina l'istituto della applicazione della pena su richiesta.
Anche In tali ipotesi, così come nella previgente disciplina, è stabilito che "non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito".
Il D.M. specifica inoltre che:
- il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 C.p.;
- le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.).
Sotto il profilo procedurale si prevede che, ai fini della regolarità contributiva, l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica "a campione" la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni indicate nell'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. In tal caso va chiarito che, considerata l'identità di violazioni, si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007, per le quali si richiamano le note di chiarimento trasmesse da questa Direzione e, in particolare, la nota prot. 8667 del 12 maggio 2010.
È inoltre precisato, per ragioni di "continuità" rispetto alla previgente disciplina, che le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007.
In ultimo si evidenzia che la verifica di regolarità da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal D.M., dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle.
Art. 9 (Esclusioni)
Il D.M. prevede che, in via transitoria "e comunque non oltre il 1° gennaio 2017", resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del DURC richiesto in applicazione:
a) dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;
b) dell'art. 6, comma 11-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare "con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento";
c) della procedura di emersione di cui all'art. 5, comma 2 lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012;
d) della procedura di "esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere" di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.
Inoltre, per il medesimo periodo transitorio, nella logica di garantire un miglior servizio ai richiedenti, continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC nei casi in cui la verifica "in tempo reale" non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili. Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in trattazione.
Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.
Art. 10 (Norme di coordinamento)
L'ultimo articolo del D.M. detta le norme di coordinamento individuando anzitutto, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, alcune disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4.
Da ciò deriva che le verifiche di regolarità già previste al comma 1 dell'art. 10 del D.M., in particolare con riguardo alle fattispecie riportate alle lettere b), c) e d), saranno effettuate secondo le modalità indicate dallo stesso D.M.
Si prevede inoltre che, dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 - ossia le "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti ( ... )" - utilizzano il Documento di cui all'articolo 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.
Il D.M. stabilisce inoltre che resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).
A tale riguardo, si rammenta che l'obbligo di attivazione del predetto procedimento è stato esteso alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis de1l'art. 31 del citato D.L. n. 69/2013 (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC).
Da ultimo il D.M. prevede che alcune disposizioni in esso contenute, in particolare quelle previste dall'art. 3, commi 2 e 3, e agli artt. 5 e 8 siano immediatamente operative, mentre le altre troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. in gazzetta ufficiale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo Papa)