4746 - DURC e nuove norme per accedere ai benefici normativi e contributivi ( art.29 del D.L. n.19/2024)

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Tra le novità del Decreto PNRR bis (D.L. n. 19/2024), in vigore dallo scorso 2 marzo, anche le modifiche per il rilascio del DURC al fine di accedere ai numerosi benefici normativi e contributivi. Per effetto delle modifiche all’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, la sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l'accesso ai benefici; la novità più importante introdotta dall’articolo 29 del citato decreto legge è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175 bis introdotto all’articolo 1 della L. n. 296/2006. Stando alla nuova disposizione, permane il beneficio contributivo e normativo nel caso di violazioni accertate e che possono essere sanate successivamente. In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene introdotto un principio di proporzionalità. In altre parole, il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. La circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024”, partendo dalla disamina del Documento Unico di Regolarità Contributiva, già oggetto di trattazione da parte della Fondazione stessa nel rapporto “Le semplificazioni possibili”, esamina nel dettaglio le novità in materia introdotte dal Decreto PNRR bis. A corredo del documento, utili tabelle di confronto tra la disciplina previgente e quella in vigore.

Leggi la circolare

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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2024)

Art. 29

Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare
1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché»;
b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
 
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LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore il 27/12/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
 
Art.1
 
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.