Tra le novità del Decreto PNRR bis (D.L. n. 19/2024), in vigore dallo scorso 2 marzo, anche le modifiche per il rilascio del DURC al fine di accedere ai numerosi benefici normativi e contributivi. Per effetto delle modifiche all’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, la sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l'accesso ai benefici; la novità più importante introdotta dall’articolo 29 del citato decreto legge è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175 bis introdotto all’articolo 1 della L. n. 296/2006. Stando alla nuova disposizione, permane il beneficio contributivo e normativo nel caso di violazioni accertate e che possono essere sanate successivamente. In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene introdotto un principio di proporzionalità. In altre parole, il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. La circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024”, partendo dalla disamina del Documento Unico di Regolarità Contributiva, già oggetto di trattazione da parte della Fondazione stessa nel rapporto “Le semplificazioni possibili”, esamina nel dettaglio le novità in materia introdotte dal Decreto PNRR bis. A corredo del documento, utili tabelle di confronto tra la disciplina previgente e quella in vigore.
Leggi la circolare
---
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)
Art. 29
e contrasto del lavoro irregolare
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».