QUADRO TEMPORANEO AIUTI DI STATO - Monitoraggio e controllo

4477 - Gli aiuti Covid vanno certificati entro il 30 Giugno 2022 (Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022)


LINK: DECRETO MINISTERIALE 11.12.2021 (in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, anticipato da FiscoOggi il 14.1.2022)

 

DECRETO 11 dicembre 2021 

Modalita' di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. (22A00266) (GU n.15 del 20-1-2022 )

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e, in
particolare, il comma 13 che individua gli aiuti cui si  applicano  i
successivi commi da 14 a 17 dello stesso decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, e per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle
sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma  di
sostegno  a  costi  fissi  non  coperti»  della  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni; 
  Visto il comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 22  marzo,  n.  41,
che prevede che le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al  citato
comma  13  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,   presentano
un'apposita autodichiarazione  con  la  quale  attestano  l'esistenza
delle condizioni e il rispetto dei limiti previsti dalla sezione  3.1
della comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020
C(2020) 1863 final; 
  Visto il comma 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge  22  marzo,
n. 41, che prevede che «Per le imprese beneficiarie  degli  aiuti  di
cui al citato comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  che
intendono  avvalersi  anche  della  sezione   3.12   della   suddetta
comunicazione della Commissione europea rilevano le  condizioni  e  i
limiti previsti  da  tale  sezione  e  che  a  tal  fine  le  imprese
presentano  un'apposita  autodichiarazione  con  la  quale  attestano
l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87  della  sezione
3.12»; 
  Visto il comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge 22  marzo,  n.  41,
con  il  quale  viene  disposto  che   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  Stato -  citta'
ed autonomie locali, sono stabilite le modalita'  di  attuazione  dei
commi da 13 a 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22  marzo,  n.
41, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni
previste  dalle  sezioni  3.1  e  3.12  della   comunicazione   della
Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo  2020  recante  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza  da  Covid-19»,  e  successive  modificazioni,
nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  degli   aiuti
riconosciuti ai sensi dell'anzidetta comunicazione della  Commissione
europea; 
  Visto il comma 17 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, il
quale richiama la definizione di «impresa unica» utilizzata  ai  fini
degli aiuti di Stato; 
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel
quale si prevede l'esonero  dal  versamento  del  saldo  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo  di  imposta
in corso  al  31  dicembre  2019  e  della  prima  rata  dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo
di imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2019  per
determinati soggetti con  ricavi  o  compensi  non  superiori  a  250
milioni euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Visto l'art. 25 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  che
istituisce un contributo a  fondo  perduto,  a  favore  dei  soggetti
esercenti attivita' d'impresa  e  di  lavoro  autonomo,  nonche'  dei
soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA,  con
ricavi o compensi non superiori a  5  milioni  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Visto l'art. 28 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  che
istituisce un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili
a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse
o di affitto d'azienda, a favore  dei  soggetti  esercenti  attivita'
d'impresa, arte o professione; 
  Visto l'art. 120 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  che
istituisce  un  credito  d'imposta  per  l'adeguamento  dei  processi
produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni  sanitarie  e
alle misure di contenimento contro la diffusione del virus  Covid-19,
a  favore  dei  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,   arte   o
professione in luoghi aperti al  pubblico  indicati  nell'allegato  2
dello stesso decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  nonche'  delle
associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti  del
terzo settore; 
  Visto l'art. 129-bis del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
relativo alla riduzione al 50  per  cento  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per  i  lavoratori
autonomi e imprese ubicati nel Comune di Campione  d'Italia,  nonche'
relativo all'istituzione di  un  credito  d'imposta  a  favore  delle
imprese  che  effettuano  investimenti  nello  stesso   comune,   che
inserisce i commi 576-bis, 577-bis e 577-ter nell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto l'art. 177 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  che
dispone l'esenzione dalla prima rata dell'imposta municipale  propria
(IMU), relativa  all'anno  2020,  per  gli  immobili  utilizzati  nel
settore turistico e per quelli in uso per allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
  Visto l'art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
in  materia  di  IMU  che  prevede  l'esenzione  dalla  seconda  rata
dell'IMU, relativa all'anno 2020, per  gli  immobili  utilizzati  nel
settore turistico, per quelli in uso per  allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli
immobili  rientranti  nella  categoria  catastale  D/3  destinati   a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e
per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club  e
simili; 
  Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
laddove prevede, limitatamente all'anno  2021,  l'esenzione  dall'IMU
per immobili rientranti nella categoria  catastale  D/3  destinati  a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; 
  Visti gli articoli 1, 1-bis, 1-ter  del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, che istituiscono un contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti che svolgono come attivita'  prevalente  una  di  quelle
riferite ai codici ATECO riportati negli  allegati  1,  2  e  4  allo
stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
  Visti gli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, che istituiscono un credito d'imposta per i canoni di  locazione
di immobili  a  uso  non  abitativo  e  di  contratti  di  servizi  a
prestazioni complesse o di affitto d'azienda a favore  delle  imprese
operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli  allegati
1 e 2 allo stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  nonche'  le
agenzie di viaggi e i tour operator, indipendentemente dal volume  di
ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; 
  Visti gli articoli 9 e 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, che in materia di esenzione dall'IMU,  ha  disposto  la
cancellazione della seconda rata IMU concernente gli  immobili  e  le
relative pertinenze in cui si esercitano  le  attivita'  riferite  ai
codici ATECO riportati  rispettivamente  negli  allegati  1  e  2  al
medesimo decreto-legge n. 137 del 2020; 
  Visto l'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, il quale ha chiarito che le disposizioni di  cui  all'art.  177,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
all'art. 78, comma 1, lettere b), d)  ed  e),  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, e agli articoli 9, comma 1, e  9-bis,  comma  1,
dello stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si  applicano  ai
soggetti passivi dell'IMU, come individuati dal comma 743 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche  gestori  delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, che
istituisce un contributo a fondo perduto a favore  dei  soggetti  che
dichiarano di  svolgere  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle
riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui  all'allegato
1 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172; 
  Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,  che
modifica l'anzidetto art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
disponendo che il credito d'imposta ivi previsto spetti a  condizione
che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio  e  i  tour
operator  abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il  50
per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che dispone in
materia di IMU l'esenzione dalla prima rata, relativa all'anno  2021,
per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in  uso
per  allestimenti  di  strutture  espositive  nell'ambito  di  eventi
fieristici  o  manifestazioni  e  per  gli   immobili   destinati   a
discoteche, sale da ballo, night-club e simili; 
  Visto l'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che prevede in favore del settore turistico la proroga, per i mesi da
gennaio ad aprile 2021, del credito d'imposta di cui all'art. 28  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i canoni di immobili ad  uso
non abitativo e affitto d'azienda; 
  Visto l'art. 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, che istituisce  un  contributo  a  fondo  perduto  a  favore  dei
soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo,  nonche'
dei soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita  IVA,
con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di  entrata
in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
  Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,  che
istituisce un contributo  a  fondo  perduto  a  favore  dei  soggetti
titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita  IVA  dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui  attivita'  d'impresa  e'
iniziata nel corso del 2019; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai sensi del
quale  gli  operatori  economici,  che  hanno  subito  una  riduzione
maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto
al  volume  d'affari  dell'anno  precedente,  possono  procedere   al
pagamento delle somme dovute a seguito  del  controllo  automatizzato
delle  dichiarazioni,  non  inviate  per  effetto  della  sospensione
disposta dall'art. 157 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2017, nonche' con le comunicazioni elaborate entro  il
31 dicembre 2021, con  riferimento  alle  dichiarazioni  relative  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza  l'applicazione
di sanzioni; 
  Visto l'art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, nel quale si prevede l'esonero, per il 2021, dal  versamento  del
canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni   di   cui   al   regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla  legge  4
giugno 1938, n. 880, a favore delle strutture  ricettive  nonche'  di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al
pubblico, comprese le attivita' similari svolte  da  enti  del  terzo
settore; 
  Visto l'art. 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  nel
quale si prevede l'esenzione, per il 2021, dalla prima rata dell'IMU,
per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono
le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui commi
da 1 a 4 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce
ulteriori contributi a fondo perduto; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  recante
estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19  marzo
2020 final, recante «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  da  Covid-19»,
come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3  aprile  2020,
C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509  del  29  giugno  2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021; 
  Visto il regolamento (CE) n. 794/2004  della  Commissione,  del  21
aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento  (UE)
n.  2015/1589  del  Consiglio  recante  modalita'   di   applicazione
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (Tuir); 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra
l'altro,  l'istituzione  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive (Irap), nonche' il riordino della disciplina  dei  tributi
locali; 
  Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, che reca la disciplina dell'IMU; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni,  e,  in  particolare,  l'art.  47
concernente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del
15 ottobre 2021, che considera le misure di aiuto di Stato notificate
relative all'aiuto di Stato  SA.62668  (2021/N)  compatibili  con  il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  che,  nella
seduta del 18 novembre 2021, ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita'  di  attuazione  dei
commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,
che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione  3.1  e
di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione
europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final,  recante  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  da  Covid-19»,  al  fine  di  garantire   il
monitoraggio e il  controllo  degli  aiuti  previsti  dalle  seguenti
disposizioni: 
(ELENCO DELLE DISPOSIZIONE CHE DEVONO ESSERE MONITORATE) a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; c) art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; d) art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021; e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; f) art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; g) art. 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; h) art. 1, commi da 1 a 9, e art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; i) articoli 1-ter, 5 e 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; j) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
                             
Art. 2 Modalita' di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.
(MASSIMALE 3.1) 1.
Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», pari a 800.000 euro per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

(MASSIMALE 3.12) 2. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto, al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», possono essere altresi' fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla predetta sezione 3.12, pari a 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, e pari a 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

(PER IL MASSIMALE RILEVA LA DATA IN CUI L'AIUTO E' STATO MESSO A DISPOSIZIONE) 3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l'aiuto e' stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021.
                               Art. 3 
 
Autodichiarazione per gli aiuti della sezione  3.1  e  della  sezione
  3.12 della comunicazione della Commissione  europea  del  19  marzo
  2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per  le  misure
  di aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza
  da Covid-19», e successive modificazioni. 
(AUTODICHIARAZIONE DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE) 1. I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.

(CONTENUTO DELL'AUTODICHIARAZIONE) 2. Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresi', nell'autodichiarazione di cui al comma 1, le seguenti ulteriori condizioni: a) che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, e' inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non puo' essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione; b) che l'importo dell'agevolazione richiesto ai sensi della sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensita' dell'aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.
3. In conformita' con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

(IMPRESA UNICA) 4. Al fine del rispetto dei massimali previsti dal presente decreto, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato.

(UN PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE INDICHERA' LE MODALITA' PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE) 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati termini, modalita' e contenuto dell'autodichiarazione di cui al presente articolo, nonche' le modalita' tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
                               Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art.  3  del  presente  decreto  sono
finalizzate  a  consentire  agli  enti  impositori  la  verifica  del
rispetto delle condizioni previste per  la  fruizione  dell'aiuto  ed
eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti. 

(RESTITUZIONE VOLONTARIA: NON SONO PREVISTI INTERESSI) 2. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, richiamati ai commi 1 e 2 dell'art. 2, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante e' volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

(RECUPERO EFFETTUATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: NON SONO PREVISTE SANZIONI) 3. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo e' sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovra' essere effettivamente riversato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' e i termini per l'attuazione del presente articolo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 11 dicembre 2021 Il Ministro: Franco Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 49
 

LINK: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  AL DECRETO 11 DICEMBRE 2021
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 hanno disegnato un quadro normativo (c.d. “regime–quadro”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo decreto-legge di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” a seguito dei diversi interventi emendativi che hanno interessato la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (nel prosieguo: «Quadro temporaneo»).


Il decreto in esame, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “decreto Sostegni”), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.
Lo schema di decreto consta di quattro articoli.

L’articolo 1 ELENCO DELLE DISPOSIZIONE CHE DEVONO ESSERE MONITORATE  

elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell’ordinamento le agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d'imposta, contributi diretti, etc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del “regime-quadro” e, conseguentemente, le disposizioni attuative contenute negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

L’articolo 2, MASSIMALI PER LA SEZIONI 3.1 E 3.12

in considerazione della circostanza che il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali – per quanto di interesse ai fini del presente decreto – è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell’ambito nella Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato” sia per quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12, individua i massimali pro tempore applicabili, precisando, in particolare, che:
a) SEZIONE 3.1  agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali (comma 1):
• 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
• 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
b) SEZIONE 3.12 agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali :
• 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
• 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

COME DETERMINARE LA DATA IN CUI IL CONTRIBUTO E' MESSO A DIPOSIZIONE

Il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95) come:
(i) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
(ii) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
(iii) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

L’articolo 3 AUTODICHIARAZIONE (contenuto)

prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 presentino all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, inter alia, che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato (commi 1 e 4).

Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell’autodichiarazione di cui al comma 1 la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione (comma 2).

In conformità con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della sopra citata Comunicazione della Commissione, il comma 3 dell’articolo in esame dispone che per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.
Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Il comma 5 PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell’autodichiarazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, comprese le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

L’articolo 4, SUPERAMENTO DEI MASSIMALI E RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

Infine, disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute (commi 1 e 4).

In particolare, il comma 2 prevede che il soggetto beneficiario (RESTITUZIONE VOLONTARIA: NON SONO PREVISTE SANZIONI) proceda volontariamente alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il comma 3, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, (RECUPERO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: NON SONO PREVISTE SANZIONI) dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

RASSEGNA STAMPA

LINK Quadro straordinario aiuti di Stato: pronto il decreto per la verifica (FiscoOggi 14/1/2022)

ItaliaOggi 14.1.2022 - Recupero light, non si applicheranno le sanzioni ma solo gli interessi.


LINK: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 -

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021

LINK: Art.1, commi 13-17 (decreto sostegni)

Art. 1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA

In vigore dal 22/10/2021

Modificato da: Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5

SEZIONE 3.1 "AIUTI DI IMPORTO LIMITATO"

SEZIONE 3.12 "AIUTI SOTTO FORMA DI SOSTEGNO A COSTI FISSI NON COPERTI"

13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

g) articolo 1, comma 599 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;

h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

14. CUMULABILITA'  Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.

15. AUTODICHIARAZIONE Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

16. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI AIUTI RICEVUTI  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

17. IMPRESA UNICA (COME PER IL DE MINIMIS)  Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.