DECRETO 11 dicembre 2021
Modalita' di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. (22A00266) (GU n.15 del 20-1-2022 )
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e, in
particolare, il comma 13 che individua gli aiuti cui si applicano i
successivi commi da 14 a 17 dello stesso decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, e per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle
sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di
sostegno a costi fissi non coperti» della comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni;
Visto il comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41,
che prevede che le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato
comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, presentano
un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza
delle condizioni e il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1
della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final;
Visto il comma 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22 marzo,
n. 41, che prevede che «Per le imprese beneficiarie degli aiuti di
cui al citato comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che
intendono avvalersi anche della sezione 3.12 della suddetta
comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i
limiti previsti da tale sezione e che a tal fine le imprese
presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano
l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione
3.12»;
Visto il comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41,
con il quale viene disposto che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di attuazione dei
commi da 13 a 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n.
41, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni,
nonche' le modalita' di monitoraggio e controllo degli aiuti
riconosciuti ai sensi dell'anzidetta comunicazione della Commissione
europea;
Visto il comma 17 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, il
quale richiama la definizione di «impresa unica» utilizzata ai fini
degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel
quale si prevede l'esonero dal versamento del saldo dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per
determinati soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250
milioni euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
istituisce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti
esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo, nonche' dei
soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, con
ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
istituisce un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili
a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse
o di affitto d'azienda, a favore dei soggetti esercenti attivita'
d'impresa, arte o professione;
Visto l'art. 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
istituisce un credito d'imposta per l'adeguamento dei processi
produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e
alle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19,
a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2
dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonche' delle
associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del
terzo settore;
Visto l'art. 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
relativo alla riduzione al 50 per cento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per i lavoratori
autonomi e imprese ubicati nel Comune di Campione d'Italia, nonche'
relativo all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle
imprese che effettuano investimenti nello stesso comune, che
inserisce i commi 576-bis, 577-bis e 577-ter nell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160;
Visto l'art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che
dispone l'esenzione dalla prima rata dell'imposta municipale propria
(IMU), relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel
settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
Visto l'art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
in materia di IMU che prevede l'esenzione dalla seconda rata
dell'IMU, relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel
settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e
per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e
simili;
Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
laddove prevede, limitatamente all'anno 2021, l'esenzione dall'IMU
per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
Visti gli articoli 1, 1-bis, 1-ter del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, che istituiscono un contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 4 allo
stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visti gli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, che istituiscono un credito d'imposta per i canoni di locazione
di immobili a uso non abitativo e di contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d'azienda a favore delle imprese
operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli allegati
1 e 2 allo stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nonche' le
agenzie di viaggi e i tour operator, indipendentemente dal volume di
ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
Visti gli articoli 9 e 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, che in materia di esenzione dall'IMU, ha disposto la
cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le
relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al
medesimo decreto-legge n. 137 del 2020;
Visto l'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, il quale ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 177,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
all'art. 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
dello stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applicano ai
soggetti passivi dell'IMU, come individuati dal comma 743 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, che
istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che
dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle
riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato
1 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, che
modifica l'anzidetto art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
disponendo che il credito d'imposta ivi previsto spetti a condizione
che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50
per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019;
Visto l'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che dispone in
materia di IMU l'esenzione dalla prima rata, relativa all'anno 2021,
per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso
per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a
discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
Visto l'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che prevede in favore del settore turistico la proroga, per i mesi da
gennaio ad aprile 2021, del credito d'imposta di cui all'art. 28 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i canoni di immobili ad uso
non abitativo e affitto d'azienda;
Visto l'art. 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, che istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo, nonche'
dei soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA,
con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che
istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita' d'impresa e'
iniziata nel corso del 2019;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai sensi del
quale gli operatori economici, che hanno subito una riduzione
maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto
al volume d'affari dell'anno precedente, possono procedere al
pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato
delle dichiarazioni, non inviate per effetto della sospensione
disposta dall'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2017, nonche' con le comunicazioni elaborate entro il
31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza l'applicazione
di sanzioni;
Visto l'art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, nel quale si prevede l'esonero, per il 2021, dal versamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, a favore delle strutture ricettive nonche' di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al
pubblico, comprese le attivita' similari svolte da enti del terzo
settore;
Visto l'art. 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel
quale si prevede l'esenzione, per il 2021, dalla prima rata dell'IMU,
per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono
le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui commi
da 1 a 4 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce
ulteriori contributi a fondo perduto;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo
2020 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»,
come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020,
C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE)
n. 2015/1589 del Consiglio recante modalita' di applicazione
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi (Tuir);
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra
l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (Irap), nonche' il riordino della disciplina dei tributi
locali;
Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, che reca la disciplina dell'IMU;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 47
concernente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta';
Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del
15 ottobre 2021, che considera le misure di aiuto di Stato notificate
relative all'aiuto di Stato SA.62668 (2021/N) compatibili con il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che, nella
seduta del 18 novembre 2021, ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione dei
commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e
di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il
monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle seguenti
disposizioni:
(ELENCO DELLE DISPOSIZIONE CHE DEVONO ESSERE MONITORATE)
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
b) art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno
2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
f) art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
g) art. 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) art. 1, commi da 1 a 9, e art. 6, commi 5 e 6, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
i) articoli 1-ter, 5 e 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69;
j) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 2
Modalita' di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»,
e successive modificazioni.
(MASSIMALE 3.1)
1. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto sono fruiti
nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione
3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», pari a 800.000
euro per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti
nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro per le
imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero a 270.000 euro per
le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a
225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio
2021 alla data del 31 dicembre 2021.
(MASSIMALE 3.12)
2. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto, al
ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione
3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», possono
essere altresi' fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla
predetta sezione 3.12, pari a 3.000.000 di euro per impresa unica,
per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, e pari
a 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
(PER IL MASSIMALE RILEVA LA DATA IN CUI L'AIUTO E' STATO MESSO A DISPOSIZIONE)
3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2
rileva la data in cui l'aiuto e' stato messo a disposizione del
beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della
decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre
2021.
Art. 3
Autodichiarazione per gli aiuti della sezione 3.1 e della sezione
3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
da Covid-19», e successive modificazioni.
(AUTODICHIARAZIONE DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE)
1. I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1
presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli
aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero
alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.
(CONTENUTO DELL'AUTODICHIARAZIONE)
2. Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 della comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli
operatori economici attestano altresi', nell'autodichiarazione di cui
al comma 1, le seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi
registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza
della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il
1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile
di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31
dicembre 2021, e' inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al
corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non puo'
essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione;
b) che l'importo dell'agevolazione richiesto ai sensi della
sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti
sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro
e piccole imprese, per le quali l'intensita' dell'aiuto non supera il
90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.
3. In conformita' con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c),
della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final e successive modificazioni, per costi fissi si
intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di
produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti
in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si
intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante il periodo
ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai
ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili
e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali
altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite
dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi
fissi non coperti.
(IMPRESA UNICA)
4. Al fine del rispetto dei massimali previsti dal presente
decreto, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese
rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in
materia di aiuti di Stato.
(UN PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE INDICHERA' LE MODALITA' PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE)
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuati termini, modalita' e contenuto dell'autodichiarazione di
cui al presente articolo, nonche' le modalita' tecniche con cui
l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni le
autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto sono
finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del
rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed
eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.
(RESTITUZIONE VOLONTARIA: NON SONO PREVISTI INTERESSI)
2. In caso di superamento dei massimali previsti dalla
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e
successive modificazioni, richiamati ai commi 1 e 2 dell'art. 2,
l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante e'
volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli
interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
(RECUPERO EFFETTUATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: NON SONO PREVISTE SANZIONI)
3. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi
del comma 2, il corrispondente importo e' sottratto dagli aiuti di
Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale
ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati
sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di
nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui
l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il
completo recupero, l'importo da recuperare dovra' essere
effettivamente riversato. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' e i termini per
l'attuazione del presente articolo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 11 dicembre 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 49
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO 11 DICEMBRE 2021
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 hanno disegnato un quadro normativo (c.d. “regime–quadro”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo decreto-legge di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” a seguito dei diversi interventi emendativi che hanno interessato la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (nel prosieguo: «Quadro temporaneo»).
Il decreto in esame, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “decreto Sostegni”), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.
Lo schema di decreto consta di quattro articoli.
L’articolo 1 ELENCO DELLE DISPOSIZIONE CHE DEVONO ESSERE MONITORATE
elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell’ordinamento le agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d'imposta, contributi diretti, etc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del “regime-quadro” e, conseguentemente, le disposizioni attuative contenute negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
L’articolo 2, MASSIMALI PER LA SEZIONI 3.1 E 3.12
in considerazione della circostanza che il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali – per quanto di interesse ai fini del presente decreto – è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell’ambito nella Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato” sia per quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12, individua i massimali pro tempore applicabili, precisando, in particolare, che:
a) SEZIONE 3.1 agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali (comma 1):
• 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
• 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
b) SEZIONE 3.12 agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali :
• 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
• 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
COME DETERMINARE LA DATA IN CUI IL CONTRIBUTO E' MESSO A DIPOSIZIONE
Il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95) come:
(i) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
(ii) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
(iii) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.
L’articolo 3 AUTODICHIARAZIONE (contenuto)
prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 presentino all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, inter alia, che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato (commi 1 e 4).
Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell’autodichiarazione di cui al comma 1 la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.
Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione (comma 2).
In conformità con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della sopra citata Comunicazione della Commissione, il comma 3 dell’articolo in esame dispone che per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.
Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
Il comma 5 PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell’autodichiarazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, comprese le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
L’articolo 4, SUPERAMENTO DEI MASSIMALI E RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI
Infine, disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute (commi 1 e 4).
In particolare, il comma 2 prevede che il soggetto beneficiario (RESTITUZIONE VOLONTARIA: NON SONO PREVISTE SANZIONI) proceda volontariamente alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Il comma 3, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, (RECUPERO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: NON SONO PREVISTE SANZIONI) dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
RASSEGNA STAMPA
LINK Quadro straordinario aiuti di Stato: pronto il decreto per la verifica (FiscoOggi 14/1/2022)
ItaliaOggi 14.1.2022 - Recupero light, non si applicheranno le sanzioni ma solo gli interessi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 -
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021
LINK: Art.1, commi 13-17 (decreto sostegni)
Art. 1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA
In vigore dal 22/10/2021
Modificato da: Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5
SEZIONE 3.1 "AIUTI DI IMPORTO LIMITATO"
SEZIONE 3.12 "AIUTI SOTTO FORMA DI SOSTEGNO A COSTI FISSI NON COPERTI"
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
g) articolo 1, comma 599 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
14. CUMULABILITA' Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.
15. AUTODICHIARAZIONE Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI AIUTI RICEVUTI Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
17. IMPRESA UNICA (COME PER IL DE MINIMIS) Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.