5064 - Iperammortamento e cumulabilità con il finanziamento SIMEST a tasso agevolato (Ipsoa - 23/7/2026)
Iperammortamento e cumulabilità con i finanziamenti agevolati: come fare?
Andrea Brignoli - Partner PwC Tax
Gian Maria Minnella - Director PwC Tax
- La Legge di Bilancio 2026 introduce il principio della "nettizzazione": la base di calcolo dell'iperammortamento deve essere ridotta delle sovvenzioni ricevute sugli stessi costi.
- Il principale problema interpretativo riguarda il cumulo con i finanziamenti SIMEST a tasso agevolato.
- La questione è se il finanziamento debba ridurre la base agevolabile:
- per l'intero importo nominale del prestito;
- oppure solo per il suo Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), cioè il reale vantaggio economico derivante dal tasso agevolato.
- L'autore ritiene corretta la seconda interpretazione (riduzione limitata all'ESL), perché rispecchia il reale aiuto ricevuto.
- Tale impostazione trova supporto in una risposta dell'agenzia delle entrate che aveva già adottato il criterio dell'ESL per il credito d'imposta beni strumentali.
- Anche le FAQ del MEF sul PNRR richiamano l'ESL come parametro per misurare l'intensità degli aiuti.
- Diversamente, il contributo a fondo perduto SIMEST deve essere sottratto integralmente dalla base di calcolo dell'iperammortamento.
- Esempio pratico:
- Investimento: 10.000 €
- Contributo a fondo perduto: 2.000 €
- Finanziamento agevolato: 8.000 €
- ESL del finanziamento: 500 €
- Base iperammortizzabile: 7.500 € (10.000 − 2.000 − 500).
- Se invece si sottraesse l'intero finanziamento di 8.000 €, la base agevolabile si azzererebbe, rendendo inutilizzabile l'iperammortamento.
- In attesa di un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria, la soluzione basata sull'ESL appare la più coerente con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con la prassi dell'Agenzia delle Entrate.
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