NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 Ore lunedì
16 Febbraio 2026
Zes unica, programmazione più efficace con il calendario dilatato fino al 2028
Marco Belardi Francesco Paolo Trapani
Fondi stanziati
ZES UNICA:
2026: 2.300 mln
2027: 1.000 mln
2028: 750mln
ZES AGRICOLA
2026: 50mln
CONTRIBUTO CONCESSO NEL 2025 ALLA ZES UNICA MEZZOGIORNO
Le aziende hanno dovuto comunque scegliere fra Zes e Transizone 5.0
75% (60,38% + 14,61%)
https://www.agenziaentrate.gov.it
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (2025) - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2026
L'art. 1, commi 485-491 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge), ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Inoltre, per gli investimenti realizzati nel 2025, è stato previsto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’importo richiesto con la dichiarazione integrativa (in relazione al quale l’Agenzia aveva già riconosciuto una percentuale del 60,3811%; sommando le due percentuali, si arriva a un bonus complessivo pari al 75% degli investimenti effettuati).
Attenzione: la legge di bilancio 2026 ha introdotto un contributo aggiuntivo a favore delle imprese che hanno validamente presentato, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per ottenere il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. È pari al 14,6189% dell’importo richiesto con quella comunicazione e spetta se all’impresa non è stato riconosciuto il credito “Transizione 5.0” per uno o più investimenti oggetto della medesima comunicazione integrativa. Per ottenere il contributo aggiuntivo andrà presentata una comunicazione telematica, contenente gli elementi informativi che saranno definiti da un provvedimento delle Entrate. L’importo riconosciuto sarà utilizzabile nel 2026, dal 26 maggio al 31 dicembre, esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, commi 448-452, legge n. 199/2025).
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