(1284) Credito di imposta R. & S. - Incentivo in automatico senza istanza telematica (Il Sole 24 Ore - 4/2/2015)
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Incentivo in automatico senza istanza telematica
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è “automatico”, la nuova formulazione dell’articolo 3 del Dl 145/2013, a differenza dell’originaria versione, non prevede la presentazione di un’istanza telematica da parte delle imprese per fruire del contributo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97 (cosiddetta “compensazione esterna”) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è maturato.
Per espressa disposizione normativa, il credito in questione:
non concorre alla formazione del reddito;
non concorre alla formazione della base imponibile Irap;
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.
Per la fruizione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250mila euro (articolo 1, comma 53 della legge 244/2007) né il limite massimo per la compensazione di 700mila euro, previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000.
Qualora venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, l’agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.
I controlli dell’agenzia delle Entrate sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili.
La documentazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel Registro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 39/2010.
Per tali imprese, le spese sostenute per l’onorario del professionista relativo all’attività di certificazione contabile sono ammissibili all’agevolazione entro il limite massimo di 5mila euro.
Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi sopra indicati.
Il ministero dello Sviluppo economico, nelle risposte 8 settembre 2014 relative al bonus per assunzioni di personale altamente qualificato, ha riconosciuto la possibilità di conferire l’incarico di certificazione contabile ad un revisore legale dei conti anche in presenza dell’organo di controllo; in tal caso, però, la società non potrà esporre la spesa relativa all’onorario del professionista tra i costi agevolabili, posto che tale facoltà è riservata alle sole imprese prive di collegio sindacale.
Con un decreto attuativo saranno adottate le disposizioni applicative del beneficio, comprese quelle relative alle modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L. Mi. e G. Alb.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97 (cosiddetta “compensazione esterna”) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è maturato.
Per espressa disposizione normativa, il credito in questione:
non concorre alla formazione del reddito;
non concorre alla formazione della base imponibile Irap;
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.
Per la fruizione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250mila euro (articolo 1, comma 53 della legge 244/2007) né il limite massimo per la compensazione di 700mila euro, previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000.
Qualora venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, l’agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.
I controlli dell’agenzia delle Entrate sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili.
La documentazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel Registro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 39/2010.
Per tali imprese, le spese sostenute per l’onorario del professionista relativo all’attività di certificazione contabile sono ammissibili all’agevolazione entro il limite massimo di 5mila euro.
Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi sopra indicati.
Il ministero dello Sviluppo economico, nelle risposte 8 settembre 2014 relative al bonus per assunzioni di personale altamente qualificato, ha riconosciuto la possibilità di conferire l’incarico di certificazione contabile ad un revisore legale dei conti anche in presenza dell’organo di controllo; in tal caso, però, la società non potrà esporre la spesa relativa all’onorario del professionista tra i costi agevolabili, posto che tale facoltà è riservata alle sole imprese prive di collegio sindacale.
Con un decreto attuativo saranno adottate le disposizioni applicative del beneficio, comprese quelle relative alle modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L. Mi. e G. Alb.
LE CARATTERISTICHE
La somma riconosciuta
non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del pro rata
La somma riconosciuta
non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del pro rata
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