DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
Art. 29
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
1. In considerazione della particolare gravita' della crisi
economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese
beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione
delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambito
dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero
dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data,
accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di
agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentita
entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE
di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE
puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non
piu' di un anno dal termine originariamente previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun
differimento del termine di ultimazione degli investimenti,
eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e
dei soggetti proponenti.
5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggetto
di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non
venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello
sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate
dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per i
programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto
termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica,
qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia'
stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la
documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il
contratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, la
risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate
dall'inadempimento.
7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti).
8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6
ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il
termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La
documentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entro
sei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine di
ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini
previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni
di particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziario
delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'
delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livelli
occupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione dei
termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli
strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti
programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi
aziendali.
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Legge 23 dicembre 1996, n. 662
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 2.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.