Newsletter 446 del 24/1/2025 - Il punto della situazione sui crediti d'imposta R&S

QUANTI HANNO ADERITO AL RIVERSAMENTO ? Non si ha nessuna informazione in merito

PER CHI HA ADERITO AL RIVERSAMENTO QUAL'E IL CONTRIBUTO CHE VERRA' DATO ?

La legge di Bilancio è stata approvata il 30.12.2024 ed è entrata in vigore  l'1/1/2025. Entro 60gg dall'entrata in vigore (quindi i primi di marzo 2025)  dovrà essere pubblicato il decreto con le modalità di erogazione del contributo; a questo punto si saprà anche il numero delle aziende che hanno aderito.

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ATTEGGIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE MARCHE DOPO LA SCADENZA DEL  RIVERSAMENTO DEL 31.10.2024

Si pensava ad un invio, entro il 31.12.2024,  delle contestazioni alle aziende che avevano avviate delle procedure di controllo, sembra che fino ad oggi sia tutto fermo.

PROBLEMATICA DEL  DESIGN PER TUTTE LE AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE CREATIVO (moda compresa)

Ad oggi la pressione delle associazioni di categoria non ha portato a nessun risultato (in sede di  approvazione della legge di bilancio avevano proposto un saldo a stralcio del 30% con rateizzazione a 10 anni).

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLE CERTIFICAZIONI

Il 19/12/2024 il Mimit ha reso note le prime informazioni, le richieste hanno raggiunto quota 6577 e 2600 sono già state certificate; non viene riportato il numero delle pratiche estratte ed effettivamente controllate e dei relativi esiti. L'accanimento dell'Agenzia delle Entrate delle Marche  giustifica anche il grande numero delle certificazione già richieste in regione: siamo al terzo posto in Italia dietro solo a Lombardia e Lazio

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PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI CONTENZIOSI A LIVELLO NAZIONALE

Finalmente dalla scorsa estate le sentenze tributarie sono accessibili a tutti, ne sono state pubblicate 2/3mila  con riferimento al credito d'imposta R&S; quando ho tempo le consulto per   farmi una idea , ne ho lette circa 150/200 (sempre poche rispetto al totale):

  1. Molte volte il ricorso è stato perso perchè il progetto è palesamente debole o perchè manca la documentazione; non le inserisco nella mia statica;
  2. Il 75% delle volta vincono le aziende.
  3. L'orientamento delle commissioni è a macchina di leopardo, per esempio:

      -    A favore del contribuente (Bologna, Rimini, Oristano, Aosta);

      -    A favore dell'Agenzia delle Entrate (Ascoli Piceno; Perugia):

  1. Per quanto riguarda i campionari ne ho lette tre e tutte a sfavore delle aziende; completamente ignorati i documenti di prassi che ammettono il design, deve essere applicato il Manuale di Frascati.
  2. In caso di esito sfavorevole per l'applicazione del Manuale di Frascati  purtroppo ci sono ancora commissioni che applicano le sanzioni in violazione dello statuto del Contribuente  art. 10, c. 3, L. 212/1990 “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
  3. Le sentenze, che secondo me, sono scritte meglio sono quelle della commissione tributaria di Oristano: il riferimento sono esclusivamente le fonti del diritto (primarie e secondarie), ingnorati completamente i documenti interprativi. L'agenzia delle entrate è sempre stata condannata a pagare le spese.

- Si applica il testo di legge vigente all'eposa dei fatti;

- Si fa esclusivamente riferimento alle fonti primarie e secondarie del diritto: "Ebbene, in nessuna previsione normativa primaria (art.3 D.L. 145/2013) o secondaria (D.M. MEF del 27/5/2015) si richiede ai fini del     godimento del beneficio “il superamento di ostacoli scientifico-tecnologici non risolvibili con le conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell'arte e nella prassi del settore”"

- Sono stati introdotti arbitrariamente dei vincoli: "La tesi dell’Ufficio introduce sostanzialmente un requisito molto più restrittivo che caratterizza le attività di ricerca per un quid pluris, dato dalla spiccata innovatività e creatività dell’attività di ricerca, tale da imprimere un passo in avanti al settore merceologico di riferimento. Ma tale caratteristica è del tutto assente nella normativa primaria ed è stata desunta dall’amministrazione sulla base di fonti esterne (quali la Comunicazione della Commissione Europea del 27.1.2014) avente natura di atto amministrativo-interpretativo della disciplina degli Aiuti di Stato".

- Violazione dello statuto del contribuente per applicazione retroattivia di norme: "Si deve poi osservare che la tesi sostenuta dall’Ufficio, avente chiaramente un carattere innovativo rispetto al testo normativo, risale ad un periodo successivo all’utilizzo dei crediti. In tal modo, si è introdotto retroattivamente un requisito violando lo Statuto dei Diritti del Contribuente che, all’art.10 c.1 prevede che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”".

Sentenze pubblicate dallo studio

PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI CONTENZIOSI NELLE MARCHE Gli studi che seguono i contenziosi mi hanno detto che la commissione di Ascoli Piceno (competente anche per Fermo)  è quella più sfavorebole al contribuente in quanto condivide in pieno la posizione dell'Agenzia delle entrate sul Manuale di Frascati e sul parere al Mise.  Su un punto, e che non è da poco, le aziende riescono a vincere: il credito è non spettante. Nel 2024 ne sono state pubblicate diverse  ed anche l'ultima ( num. 367 del 25/9/2024) va in questa direzione: ricorso vinto per decorrenza dei termini.

Sentenze pubblicate dallo studio

CREDITO INESISTENTE (sanzione del 100% e controllo entro 8 anni) - CREDITO NON SPETTANTE (sanzione del 30% e controllo entro 5 anni)

Ad oggi credo che sia la migliore motivazione a disposizione delle aziende per difendersi  purchè non ci siano contestazioni sull'effettivo  svolgimento dell'attività.

IN CASO DI CREDITI NON SPETTANTI QUANDO SCADONO I TERMINI PER I CONTROLLI ? Per i crediti compensati nel 2019 (relativi per esempio all'attività di R&S 2018) ho letto nel mese  di ottobre sulla stampa specializzata che il termine era il 31.12.2024. Proprio oggi il sole 24 ore ha pubblicato una sentenza della cassazione secondo la quale questo termine deve essere portato in avanti di  85gg. Non so se ci sono altre proroghe previste con il concordato.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, VISTA LA GIUSPRUDENZA SFAVOREVOLE , CONTINUERA' CON I CREDITI INESISTENTI?

Credo certamente di si perchè sono abituati ad usare lo strumento che fa più male al contribuente:

-  atto di recupero  con sanzione del 100% per credito inesistente; in questa maniera per avviare il ricorso  la ditta deve versare tutto il credito e tutta la sazione, può chiedere la sospensione anche se l'esito è spesso incerto o la rateizzazione della cartella (i colleghi mi hanno detto che è più facile da ottenere);

-  otto anni per i controlli.

ANCORA UN ANNUNCIO DEL  GOVERNO, SENZA COMUNQUE FARCI TANTI ILLUSIONI VISTA LA PROMESSA , POI SVANITA NEL NULLA, DELL'AGOSTO DEL 2024 DEL MINISTRO D'URSO SUL SALDO A STRALCIO DEL 50%

Il Viceministro Leo ad un convegno nazionale dei Dottori Commercialisti: " Se la contestazione riguarda la Novità (quindi Manule di Frascati) il credito è non spettante"

LA REPUBBLICA  16 gennaio 2025

Leo: "In arrivo misure su abuso del diritto e crediti inesistenti"

Se manca il requisito della novità il credito è non spettante

In occasione del Convegno in corso di svolgimento all'Hotel Quirinale di Roma “L’anno che verrà. La manovra finanziaria e la professione”, promosso dall’Associazione Nazionale Commercialisti,

 "Stiamo lavorando su due atti di indirizzo in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, guidata dal nuovo direttore Ernesto Carbone, che ha recentemente preso il posto di Ernesto Maria Ruffini. L’obiettivo è quello di intervenire su due decreti che riguardano tematiche di particolare rilevanza: l’abuso del diritto e i crediti inesistenti e non spettanti. Come è noto, l’abuso del diritto è un argomento particolarmente delicato e complesso, in cui si configurano diverse incertezze giuridiche. Per quanto riguarda i crediti inesistenti e non spettanti, un’attenzione particolare va posta alla ricerca e sviluppo, in particolare al requisito di novità, che dovrà essere sempre ricondotto ai casi in cui vi sono i presupposti per considerare i crediti non spettanti, e non inesistenti".