CONTENZIOSO R.&S. - Le sentenze citate e/o pubblicate sulla stampa

LE SENTENZE CITATE SULLA STAMPA CHE RIGUARDANO ASPETTI INTERPRETATIVI, certamente quelle emesse sono molte di più ma spesso non vengono pubblicate.

Circa l'80% sono favorevoli alle aziende. 

Ci sono casi in cui il credito è oggettivamente inesistente in quanto l'attività di R&S non è stata propria fatta, questa casistica ovviamente non viene presa in considerazione.

Siamo comunque al primo grado ed in secondo potrebbero anche essere ribaltate; quello che sicuramente si può constatare è che molte sentenze richiamano precedenti decisioni quasi sempre favorevoli alle aziende, si sta delineando quindi un chiaro filone giurisprudenziale. UMBRIA

Quando le aziende hanno perso per questioni interpretative le sanzioni sono state tolte perchè la norma è incerta (statuto del contribuente).

Agenzia delle Entrate e Mise tengono ferme le loro posizioni in attesa della pronuncia della Cassazione a cui spetta la decisione finale.

  RICORSI
VINTI PERSI TOTALE

Ricorsi 1° e 2° grado

45

14

59

77%

23%

100%

Ricorsi 2° grado

Di cui una vinta relativa all'indicazione nel modello unico.

8

4

11

67%

33%

100%

Applicazione manuale di Frascati  (1° e 2° grado)

24

12

36

65%

35%

100%

Parere del Mise obbligatorio (1° e 2° grado)

22

4

25

85%

15%

100%

Il credito è "non spettante" e no "inesistente" (1° e 2° grado)

11

2

13

80%

20%

100%

Sanzioni non dovute (norma incerta)

7

0

7

100%

0%

100%

Caso specifico

1

2

3

30%

60%

100%

Indicazione in Unico

Secondo grado nr.1 vinta

1

0

1

100%

0%

100%

 

SENTENZE VARIE

La domanda di adesione e il versamento integrale per la sanatoria sul bonus ricerca estinguono la lite con il fisco (Ancona Cgt - 2022/2/2023)

ESTREMI SENTENZA     PARERE VINTO PERSO FONTE
1185   2024 Milano   Il parere del Mise deve richiesto se l'azienda presenta una perizia tecnica X   ItaliaOggi 29/7/2024
1185

Sentenza

In altre parole, per questa Corte, la ricerca tecnica - con finalità innovativa - effettuata dalla Società, è frutto di professionisti specializzati (ricercatori, scienziati, ecc.) nel settore dell'innovazione di quelle specifica materia di ricerca; mentre per i funzionari dell'A.F. la Parte resistente non ha provato che essi posseggono le specifiche competenze tecniche per confutare i risultati tecnici prodotti dalla ricerca ottenuta dalla società.        

193   2024 Alessandria   Il manuale di Frascati non deve essere applicato X   IlSole24Ore 9/9/2024
1192   2024 Calabria

Regionale

2° grado

L'indicazione nel modello Unico non è obbligatoria X   ItaliaOggi 29/5/2024
1192

La commissione di primo grado aveva invece respinto il ricorso basandosi erroneamente sulla "vecchia" disciplina del credito R&S (articolo 1, comma 280, della legge n.296 del 2006).

241

5/3/2024

241/05/2024

2024 Veneto Regionale 2° grado Il parere del Mise deve essere richiesto anche se non è obbligatorio X   ECNews 25/3/2024 
241

Oggetto delle ricerca: Sviluppo di una piattaforma innovativa e prototipale, finalizzata a consentire la gestione unitaria delle diverse fasi dell'attività imprenditoriale, mediante l'integrazione dei software ERP (software per la gestione operativa dell'azienda) e CRM (Customer Relationship Management).

La ditta ha prodotto una perizia giurata nella quale era stato chiarito che "il software oggetto di esame rientrava perfettamente nella definizione di ricerca e sviluppo prevista dal Manuale di Frascati, secondo cui "L'attività di R&S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già utilizzati in questo settore".

Per il giudici il parere del Mise non è obbligatorio comunque le contestazioni dell'agenzia delle entrate devono essere supportate da approfondite analisi tecniche volte ad accertare la carenza o meno del requisito della novità.

La sentenza:

non convince la motivazione dell’atto di recupero non sorretta da un valido percorso logico-giuridico motivazionale, non spettante l’agevolazione per il riconoscimento del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo basando principalmente l’analisi dell’attività di produzione di un software ritenuto carente del requisito della <<novità>>, posto che non costituisce progetto innovativo, non supportata da alcun parere tecnico del MISE, anche se facoltativo, sull’analisi delle caratteristiche del software sviluppato, non avendone le specifiche competenze tecnico-professionali per analizzare il progetto sviluppato

61 22/2/2024 2024 Basilicata

Regionale

2° Grado

Il manuale di Frascati deve essere applicato   X Sentenza (MEF - Dipartimento della Giustizia Tributaria)
 

Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it/

Link: Dipartimento della Giustizia Tributaria - Credito d’imposta e attività di ricerca e sviluppo (mef.gov.it)

Commento presente sul sito:

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, quest’ultima deve essere finalizzata alla creazione di un prodotto o un servizio, intesi come risultato finale dell’intero processo produttivo, avente caratteristiche di assoluta novità rispetto al passato e in grado di  premiare la creatività del sistema imprenditoriale. In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata ha respinto l’appello della società contribuente. (PROGETTO) Nel caso di specie, infatti, l’attività di ricerca ha esclusivamente riguardato la creazione di algoritmi ad integrazione dei software delle varie macchine utensili. (IL MANUALE DI FRASCATI DEVE ESSERE APPLICATO) Secondo i giudici lucani questa tipologia di operazioni deve essere considerata attività correlata al software di natura ordinaria che,  secondo quanto disposto dal Manuale di Frascati, non può avere natura di attività di ricerca e sviluppo.

LA SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal controllo sui modelli di pagamento unificato F24, presentati dalla società "T. DI V. DI F. & C. S.N.C." per l'anno d'imposta 2016, risultavano versamenti effettuati utilizzando il meccanismo delle compensazioni previsto dall' art. 3, D.L. n. 145/2013 e cioè per crediti attinenti l'attività di ricerca e sviluppo. Il tutto per un importo complessivo di € 83.678,31, con riferimento all'anno 2015. Al fine di verificare la legittimità di tale utilizzo in compensazione, l'AdE acquisiva dalla società la relativa documentazione ma concludeva per l'inesistenza del credito utilizzato, procedendo quindi, con l'atto impugnato (avviso n. TC3CRT100035-2021), al recupero delle indebite compensazioni.

La T. snc impugnava l'accertamento innanzi alla CTP di Potenza che, con sentenza n. 366/02/2022, rigettava il ricorso. La società, intanto, in data 23/12/2022, dopo aver ceduto, in data 17/12/2021, l'azienda alla T. srl, si estingueva. La cessionaria spiegava appello nei confronti dell'anzidetta sentenza, per i seguenti motivi:

- illegittimità ed erroneità della dell'impugnata sentenza in merito alla ritenuta efficacia probatoria della relazione richiesta da provvedimenti normativi emanati successivamente all'anno di riferimento (2015);

- illegittimità ed erroneità dell'impugnata sentenza con specifico riferimento all'affitto del ramo di azienda;

- illegittimità ed erroneità dell'impugnata sentenza per l'omessa pronuncia circa la contestata insussistenza dei requisiti della ricerca ritenuta dall'agenzia delle entrate;

- illegittimità ed erroneità dell'impugnata sentenza per l'omessa pronuncia circa la contestata illegittimità dell'accertamento per eccesso di potere in quanto non supportato da preventivo parere del MISE.

L'AdE si costituiva con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va rigettato.

Questione dirimente della attuale vertenza è stabilire se la società appellante avesse o meno diritto a fruire del credito di imposta così come già originariamente stabilito dal legislatore nel DL 145/2013 . A tal fine si reputa opportuno ripercorrere il testo dell'art. 3 del citato decreto, che recita: "Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

A questo punto è necessario puntualizzare in cosa siano consistite le attività di ricerca e sviluppo che la società ricorrente assume essere state poste a fondamento della deduzione dei costi.

(PROGETTO DI RICERCA) Sulla base delle relazioni tecniche e della documentazione prodotte dalla T. ( la cui attività imprenditoriale è la produzione di componenti meccanici con geometria complessa, nonché la produzione e commercio degli stessi) esse sarebbero consistite nell'adozione di una tecnologia innovativa in grado di dare flessibilità alle configurazioni congelate in modo di allungare la vita utile delle configurazioni e ripartire i costi specifici di preparazione della fornitura su un numero maggiore di commesse.....e di dare la capacità al sistema informativo di elaborare e condividere in tempo reale i dati relativi a tutti i processi coinvolti (descrizione desunta dalla prima relazione tecnica depositata in atti dalla stessa società T.) .

Nella seconda relazione ( anch'essa proveniente dall'appellante ed a firma di un suo tecnico di fiducia), al fine di meglio esplicitare il contenuto della nota prima citata ( per la verità di non facile comprensione) , si specifica che "il concetto di gestione della Configurazione (termine adoperato laddove si voglia ottemperare alle norme di aeronavigabilità ed agli standard internazionali) vuol dire saper documentare che ogni singolo prodotto è stato realizzato con gli stessi processi, macchine, strumenti e uomini che il cliente ha autorizzato tramiti un processo chiamato "validazione della configurazione".

Ogni singolo scostamento della configurazione di uomini, mezzi e procedure usata per realizzare il singolo prodotto, rispetto alla configurazione autorizzata dal cliente, deve essere tracciata e autorizzata a sua volta prima della consegna".

La gestione della configurazione, sempre secondo la società appellante, prevede un articolato iter di attività, quali la " Pianificazione dei processi produttivi (procedure, macchine, strumenti, materiali, fornitori, personale, ecc.)......la produzione dei primi pezzi, con documentazione in grado di dimostrare che la configurazione dei processi utilizzati per la produzione sia identica a quella autorizzata.......conseguente congelamento (divieto di modifica) della configurazione del processo produttivo.........avvio della produzione con obbligo di rispettare e documentare l'evidenza del rispetto della configurazione di processo autorizzata."

Ciò posto, appare, prima facie, che il campo d'azione descritto dalla T. come rappresentativo dell'attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 DL 145/2013 non può assolutamente essere ricompreso tra i parametri di detta disposizione normativa.

Dalla semplice lettura del comma 3 del DL citato, si desume, infatti, che l'attività in di ricerca e sviluppo, per essere riconosciuta tale, debba senz'altro costituire veicolo per la creazione di un prodotto o un servizio, intesi come risultato finale dell'intero processo produttivo, avente caratteristiche di assoluta novità rispetto al passato, sì da premiare la creatività del sistema imprenditoriale.

Tale non è la modifica della "gestione della configurazione" compiuta dalla società appellante e ciò in quanto essa riguarda, sostanzialmente, una variazione nella catena del processo manufatturiero che non incide sul prodotto finale, connotandolo di novità e creatività, ma è funzionale alle esigenze di contenere e meglio indirizzare i costi e benefici imprenditoriali.

D'altronde è la stessa società che, nelle relazioni tecniche depositate, specifica che "Il miglioramento significativo scaturisce dall'impiego di algoritmi più sofisticati di quelli presenti sul mercato, che producono automazioni nuove nel settore della lavorazione meccanica" con ciò confermando che, in buona sostanza, la nuova attività sarebbe consistita in una variazione, utile all'azienda, dei sistemi informatici usati nella produzione.

Va osservato che il mutamento delle "configurazioni congelate" appare non finalizzato ad ottenere un quid novum ma semplicemente un vantaggio finanziario per l'impresa, così come desumesi dal passaggio descrittivo compiuto nella seconda relazione tecnica in cui si asserisce che "Nel caso specifico di T. le configurazioni comprendono i cicli di produzione, con durate che vanno da qualche giorno fino a settimane intere.

Una validazione di questo tipo ha costi elevati, soprattutto per una piccola impresa che non ha personale dedicato a queste attività e non lavora pezzi di serie. Non lavorare pezzi di serie vuol dire che i costi di validazione devono essere ammortizzati su pochi numeri, determinando un prezzo fuori mercato".

Ed ancora "Si puntualizza che lo scopo non ha previsto la commercializzazione dei risultati della ricerca, ma il loro utilizzo per migliorare significativamente i processi in ottica di vantaggi o competitivo in un settore in cui la concorrenza è costituita da imprese medio grandi insediate in territori industrialmente avanzati rispetto a quello locale in cui è sita T.."

Né utile è il richiamo alle lettere b e c dell'art. 3 DL ove si menziona, tra le attività qualificate, quelle di " ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ....o acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.". Ciò in quanto, come già detto prima, l'attività di ricerca deve necessariamente sfociare, per essere tale, in un prodotto finale (sia esso bene o servizio) che abbia carattere di novità.

Coerentemente con quanto detto, d'altronde, si pone il successivo comma 4 dell'art. citato ove si legge che "Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti".

IL MANUALE DI FRASCATI DEVE ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE Infine, a definitiva conferma di quanto sopra sostenuto non può non richiamarsi il contenuto del cd. Manuale di Frascati - compilato a seguito dei lavori svolti dagli esperti dell'Ocse e dal gruppo NESTI in ordine all'individuazione dei requisiti per definire un'attività di ricerca e sviluppo - e posto a fondamento dallo stesso legislatore, nelle versioni del DL 145/2013 successive alla sua primigenia emanazione, per analizzare i requisiti essenziali per usufruire del beneficio. L' appellante, nel corso del processo, ha rappresentato che l'attività di ricerca ha sostanzialmente riguardato la creazione di algoritmi ad intregrazione dei software delle varie macchine utensili, costituiti essenzialmente dal software SIEMENS 840D. Orbene il Manuale di Frascati, nel prevedere quali attività siano agevolabili e chi possa godere del credito d'imposta, esclude, senza lasciare adito a interpretazioni soggettive, che le attività correlate al software di natura ordinaria possano essere considerate di ricerca e sviluppo ( cfr. Circolare del MISE n. 59990 del 09/02/2019 , che interpreta la suddetta normativa proprio con riguardo alla sua applicazione nel settore software).

Né spazio alcuno può riconoscersi, come invece appare fare la società appellante, al fatto che il rinvio recettizio al predetto manuale sia stato previsto da leggi emanate in epoca successiva all'anno in cui la T. ha posto in essere la sua presunta attività di ricerca: essendovi stata - con il rinvio del legislatore al predetto Manuale di Frascati - un attività interpretativa della sfera di applicabilità dell'originario DL , non si intravvede alcuna ragione per ritenere tale fonte non applicabile al caso di specie, essendo la norma interpretativa , per sua natura, applicabile sia per casi futuri che per fattispecie temporalmente pregresse la sua emanazione.

Il suesposto rigetto dell'argomentazione eccepita dal ricorrente, assorbe l'esame degli altri motivi d'appello.

Le spese, tenuto conto della materia del contendere, andranno compensate.

PQM

La Commissione rigetta l'appello e compensa le spese

Potenza, 31.1.2024

12 10/01/2024 2024 Umbria Regionale 2° grado

La ditta deve documentare l'attività effettivamente svolta.

Non è obbligatorio richiedere il parere del Mise

 

X

 

X

Sentenza (MEF - Dipartimento della Giustizia Tributaria)
12

I giudici di merito hanno rilevato che, sulla base della consulenza tecnica disposta d'ufficio, la società non era stata in grado di documentare lo svolgimento di attività di ricerca.

www.dgt.mef.gov.it

SENTENZA DEL 10/01/2024 N. 12/1 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL' UMBRIA

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, incombe sull’impresa l’onere di provare l’esistenza dei requisiti che la legge prevede per il conseguimento dell’agevolazione fiscale. In particolare, il contribuente è tenuto a dimostrare non solo l’appartenenza dell’attività ad una delle tipologie elencate dai commi 4 e 5 dell’art. 3, ma anche che la stessa sia stata svolta nel periodo di imposta individuato dalla legge, ovvero tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019. Tale è il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria dell’Umbria, che ha respinto l’appello della società ricorrente. Nella fattispecie i giudici umbri hanno rilevato che, sulla base della consulenza tecnica disposta d’ufficio, la società non era stata in grado di documentare lo svolgimento di attività di ricerca, per l’ammontare dichiarato, nell’anno oggetto di controversia.

Testo integrale della sentenza

---

SENTENZA: secondo il C.T.U. non ci sono prove certe che l'attività è stata svolta nel 2015, non è comunque entrato in merito all'innovatività.

Il motivo è fondato nei termini che seguono. Effettivamente i primi giudici hanno leso il diritto del contribuente alla difesa, diritto che comprende la possibilità di illustrare verbalmente le proprie argomentazioni, se del caso anche con collegamento da remoto, ma comunque nel pieno contraddittorio con la controparte. La non comprimibilità di tale diritto è confermata, oltre che dal suo rango costituzionale, anche dalla normativa che, a causa dell'emergenza pandemica, ha previsto diverse modalità di trattazione delle udienze (allo stato degli atti, a trattazione scritta, con pubblica udienza da remoto); l'art. 27 d.l. 137/2020, infatti, prevede espressamente la possibilità per le parti di non acconsentire alla decisione 'allo stato degli atti' e di insistere per la discussione. Tale vizio determina nullità della sentenza, ma non comporta la remissione degli atti al primo giudice, in quanto il vizio non rientra tra quelli elencati nel primo comma dell'art. 59 d. lgs. 546/1992; pertanto ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si passa alla decisione della controversia nel merito. 2. I motivi di cui ai punti 2) e 4) dell'atto di appello vengono esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e relativi al merito della controversia, ovvero alla esistenza dell'attività di ricerca ed alla sua ammissibilità alle agevolazioni di legge invocate. L'appellante, con articolate motivazioni (più sopra sintetizzate), illustra l'attività di ricerca svolta, la documentazione probatoria prodotta e la rispondenza del progetto di ricerca ai requisiti di legge per beneficiare dell'agevolazione fiscale; l'attività di ricerca, concretizzatasi nel c.d. progetto Gea, rientra nella categoria della ricerca fondamentale, trattandosi di lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti. Per una completa e corretta valutazione delle finalità del progetto di ricerca e del suo concreto svolgimento, sulla base della documentazione prodotta dalla parte, la Corte ha ritenuto necessario procedersi a C.T.U., trattandosi di materia che presuppone conoscenze estremamente tecniche e specialistiche. Nella sua relazione il C.T.U., previa esaustiva disamina dei documenti già agli atti e di quelli ulteriormente prodotti dalla società contribuente nel corso delle operazioni peritali, conclude come segue: "Risulta che l'attività di ricerca e sviluppo degli ammassi rocciosi svolta dalla xxxxx, riferita all'anno 2015, è limitata alla fase di studio di rilievi rocciosi anche con l'ausilio della strumentazione già presente sul mercato. Tale studio, al fine di preavvisare eventi e calamità naturali, era finalizzato alla creazione di un algoritmo che potesse allarmare dei sensori ubicati in corrispondenza di versanti rocciosi instabili nei pressi di infrastrutture o centri abitati in caso di probabile distacco di massi. La documentazione presentata, ed in particolare per quanto riguarda la misurazione di onde acustiche rilasciate in seguito alla microfratturazione degli affioramenti rocciosi, può rispondere ai cinque requisiti riportati nelle linee guida del "Manuale di Frascati".

Tuttavia dall'analisi di tale documentazione, non si evidenzia un riscontro oggettivo sulla data effettiva di esecuzione di tali indagini ad eccezione delle misure interferometriche ad Acquasanta Terme (AP) in cui è riportata la data 6 -11/08/2015". Il consulente tecnico di parte appellante, nelle proprie osservazioni alla bozza di perizia, contesta tale conclusione circa la mancanza di prova dell'attività svolta nell'anno 2015, affermando che, al contrario, detta prova sarebbe rinvenibile nella ulteriore documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali, documentazione ulteriormente integrata in allegato alle osservazioni alla bozza di perizia. Il c.t.u. ha replicato, in primo luogo, di ritenere irrituale la produzione di documenti nuovi, dato che il quesito fa espresso riferimento all'analisi degli "atti di causa"; peraltro era stata richiesta al consulente tecnico di parte la produzione di documentazione avente data certa e proveniente da Enti pubblici o abilitati a rilasciare certificazioni con validità estrinseca, che non è stata fornita. In ogni caso, il c.t.u. ritiene che la documentazione prodotta non sia in grado di dimostrare in maniera certa ed inoppugnabile il periodo di tempo in cui sarebbero stati eseguiti i suddetti interventi di ricerca e sviluppo denominati "Progetto GEA", per cui ha confermato le proprie conclusioni, secondo cui agli atti di causa non esiste documentazione da cui sia possibile dedurre che l'attività di ricerca e sviluppo sia riferita all'anno 2015. La Corte ritiene di potere condividere e fare proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la cui relazione risulta esaustiva ed esente da vizi logici o argomentativi; il consulente ha chiaramente affermato che le uniche attività certamente compiute nell'anno 2015 sono limitate a sei giorni di lavoro (6-11 agosto)

---

SENTENZA: l'Agenzia delle entrate non è obbligata a richiedere un parere al Mise

Per quanto riguarda le deduzioni dell'appellante - secondo cui, dai documenti prodotti unitamente alle osservazioni alla bozza di perizia, si possono evincere date di svolgimento dell'attività nel 2015 - si osserva che i documenti prodotti solo in allegato alle osservazioni alla bozza di perizia, sono inammissibili in quanto prodotti al di fuori di ogni regola processuale e in un momento in cui il consulente di parte avversa non avrebbe più potuto replicare. Si osserva, inoltre, che non ha pregio l'eccezione dell'appellante secondo cui il consulente avrebbe risposto ad un quesito che non gli era stato posto, cioè la verifica dell'anno di effettuazione della ricerca. Infatti il quesito espressamente chiedeva di accertare "se l'attività di ricerca e sviluppo effettuata dalla società xxxxx nell'anno 2015" soddisfacesse i requisiti di legge per accedere alle agevolazioni fiscali in parola. In conclusione, quindi, si ritiene che il contribuente - su cui gravava il relativo onere - non abbia dimostrato la sussistenza di attività di ricerca nell'anno 2015, per il considerevole importo richiesto, e a ciò consegue la legittimità dell'atto di recupero impugnato.

6212 6212/7/2023 2023 Campania  Regionale 2° Grado  Il parere del MISE deve essere richiesto   IlSole24 25/3/2024 
 6212

Pur essendo il parere del Mise facoltativo l'Agenzia delle Entrate non può rivendicare conoscenze di natura tecnico-scientifica.

In assenza di un parere tecnico emesso dall'organo a ciò preposto (seppur facoltativo), le motivazioni esposte nell'atto di recupero "si pongono di fatto sullo stesso piano delle altrettanto articolate deduzioni difensive e, quindi, appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva".

La ditta aveva depositato anche due perizie giurate. 

790 4/12/2023 2023 Genova  1° Grado L'innovazione di processo è agevolabile X   Sentenza (MEF - Dipartimento della Giustizia Tributaria)
790

FONTE: https://def.finanze.it/

LINK: Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Giurisprudenza (finanze.it)

Intitolazione:

IRES - crediti per "ricerca e sviluppo" - "innovazione di processo" - nozione - attività agevolabile

Massima:

In tema di riconoscimento di crediti di imposta per attività di R& S, devono ritenersi agevolabili tutte quelle attività che comportano una "innovazione di processo", ossia un'attività consistente (INNOVAZIONE) nella applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software (nella specie, la Corte ha quindi ritenuto agevolabile un progetto afferente l'implementazione di un software in grado di garantire la gestione "integrata" di tutti gli aspetti amministrativi, manutentivi e logistici dei diversi servizi in cui si esplicava l'attività dell'impresa).

Riferimenti normativi: art. 3 d.l. n. 145/2013

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente ha impugnato l'atto di recupero n. TL3CR2700024/2021, relativo alla società denominata W COOP SOCIETA' COOPERATIVA, con cui l'Ufficio aveva rilevato l'utilizzo in compensazione nel 2018 di crediti d'imposta inesistenti, per attività di "Ricerca e Sviluppo" di cui all' art. 3 del D.L. 145/2013 (codice tributo 6857) per complessivi € 36.246,71 relativi al 2017.

Sostiene la società la spettanza a proprio favore dell'importo di € 26.312,68 quale credito di imposta per "Ricerca e Sviluppo" relativo all'anno 2017, indicato nel quadro RU della Dichiarazione - Illegittimità e infondatezza dell'atto di recupero gravato".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il Decreto Legge 145/2013 ha previsto la possibilità di crediti fiscali per determinate "attività agevolabili" che ricomprendono le attività di innovazione e in particolare la cosiddetta (DEFINIZIONE DI INNOVAZIONE DI PROCESSO)  "innovazione di processo", che consiste, per espressa previsione, nella applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software.

(DOVE E' CONTENUTA LA DEFINIZIONE) Tale definizione, oltre che dalla legge, è prevista dal combinato disposto della Circolare n. 5E/2016 dell'Agenzia delle Entrate, punto 2.1, che a sua volta rinvia alla disciplina degli "aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione" di cui alla comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/1).

Nel caso di specie, come si evince dalla relazione illustrativa del progetto di "Ricerca e Sviluppo" redatto nell'anno 2017 (cfr. all. 3 di parte ricorrente, documentazione prodotta e non specificamente contestata nei contenuti), la ricorrente opera da diversi anni principalmente (SETTORE DOVE OPERA L'AZIENDA) nel settore dei trasporti di molteplici varietà di prodotti, della veicolazione di pasti e nei servizi di pulizia, sia civile che industriale.

(DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INNOVAZIONE REALIZZATA) Al fine di velocizzare e rendere efficiente l'esecuzione dei sopra visti servizi, e mantenere una posizione di mercato strategica, a far data dal 2017 W Coop ha deciso di migliorare la propria competitività, attraverso l'offerta di un servizio di trasporto e logistica personalizzato, specifico ed innovativo. Per realizzare tale progetto, la società ricorrente ha elaborato e realizzato nuove modalità operative, introducendo elementi innovativi non soltanto idonei a garantire una più funzionale organizzazione del lavoro, ma anche ad apportare veri e propri cambiamenti pratici nella metodologia di lavoro degli stessi addetti al servizio. Nell'ambito del citato progetto, la società ricorrente si è, così, dotata di un complesso Software dedicato alla gestione "integrata" di tutti gli aspetti amministrativi, manutentivi e logistici afferenti la flotta di automezzi aziendali, utilizzati dalla Cooperativa per l'espletamento dei servizi tanto di pulizia, che di trasporto e veicolazione pasti. Inoltre, sempre nell'ambito di tale progetto, nell'anno 2017 la società ricorrente ha dedicato una parte delle ore lavorative di alcuni soci lavoratori (selezionati in base agli anni di esperienza in azienda e alla qualifica di "responsabile del servizio di trasporto") alla formazione finalizzata al funzionamento e all'utilizzo del Software in questione.

(MOTIVO DELLA DECISIONE) Ritiene questa Corte che già la sola adozione del sw costituisce un grado di innovazione nell'ambito del processo di servizio a cui è conseguita la riorganizzazione dell'intero sistema, tutte attività che possono essere ricondotte nell'ambito delle attività agevolabili.

Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato.

La mancata risposta alle richieste dell'Agenzia da parte della ricorrente, circostanza che ha poi determinato l'emissione dell'atto di recupero, costituisce giustificato motivo per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ATTO RECUPERO n. TL3CR2700024 2021 REC.CREDITO.IMP 2018

487 29/11/2023 2023 PIEMONTE

Regionale  

2° Grado

Il Manuale di Frascati deve essere applicato   X Sentenza
487

Fonte: https://def.finanze.it/

Link della sentenza: Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Giurisprudenza (finanze.it)

Intitolazione:

Credito d'imposta art.3 D.L. 145/2013 - Attività di ricerca e sviluppo - Requisiti - Non compete

Massima:

Per poter usufruire del credito di imposta di cui all'art. 3 delD. L. 145/13, nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo,necessita che vengano rispettati i requisiti di "novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità" (VENGONO RICHIAMATI I PRINCIPI CONTENUTI NEL MANUALE DI FRASCATI) . Pertanto sono escluse dalla disciplina agevolativale attività che, pur dando luogo ad un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall'effettuazione di investimenti volti all'introduzione, ad opera della medesima, di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell'ambito del settore di appartenenza.

Testo:

Ricorrente/Appellante e Resistente/Appellato: le parti si riportano agli atti e il difensore del consorzio ribadisce di aver depositato in atti sentenza a lui favorevole riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità degli atti di recupero crediti n. …..033/2020 e n. …..034/2020, con 23 susseguente condanna della parte resistente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Voglia la Commissione Tributaria Regionale Ill.ma, contrariis reiectis In via di appello incidentale, dichiarare nulli gli atti di accertamento impugnati In via di subordine, ammettere al beneficio di cui all'art., 3 L. 145/2013 anche la spesa sostenuta verso la S. L. scrl e quella sostenuta per compenso amministratori, nella misura meglio vista e ritenuta anche equitativamente In ogni caso, rigettare l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate. Vinte le spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Provvedimento impugnato la sentenza n. 227/02/21 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, depositata il 28/10/2021, non notificata.
In particolare, nell'anno 2018 la società aveva utilizzato in compensazione crediti di imposta relativi all'attività di ricerca e sviluppo per complessivi ? 91.429,30,
Nel 2019 la medesima aveva, altresì, utilizzato in compensazione crediti di imposta riferiti all'attività di ricerca e sviluppo per ? 175.215,44:
L'Ufficio censura l'affermazione dei primi giudici secondo cui l'attività svolta dalla "C." rivestisse caratteristiche di attività di ricerca e sviluppo, non sussistendo i requisiti di "novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità"
(OGGETTO DELLA RICERCA) A detta del Consorzio, lo sviluppo e la successiva messa in opera del sistema di videosorveglianza sarebbero rientrati nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, agevolabili ai sensi del D. L. 145/13 (convertito, con modificazioni, dalla L. 9/14) e, pertanto, avrebbero generato i riferiti crediti di imposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'assunto dell'Ufficio è fondato.
(ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA) Questa tecnologia è infatti in uso da anni nel settore militare. C ha acquisto questa tecnologia in Cina e l'ha adattata all'uso civile, non inventando nulla di nuovo.
Ciò si ricava dalle informazioni presenti sul sito internet del fornitore cinese delle video-termo camere installate ove viene illustrato l'utilizzo per scopi civili di queste ultime in vari settori, tra cui quello ferroviario.
Devono, infatti, considerarsi escluse dalla disciplina agevolativa le attività che, pur dando luogo ad un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall'effettuazione di investimenti volti all'introduzione, ad opera della medesima, di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell'ambito del settore di appartenenza.
Va inoltre confermata la valutazione del primo Giudice in ordine ai costi ritenuti non ammissibili, in parte, già dal Giudice provinciale e per i quali vi è appello incidentale.

(ALCUNI CONTI RITENUTI NON AMMISSIBILI)

Quanto all'attività di "S L società cooperativa" si trattava, infatti, di un esborso avulso dall'attività di ricerca e sviluppo vera e propria, essendo ricollegabile, semmai, alla fornitura di una prestazione di supporto, come, appunto, quella di noleggio di automezzi già esclusi in primo grado
Quanto ai costi sostenuti in favore di "G. B. I srl", società anch'essa associata alla "C. ", esercitava l'attività prevalente di portierato, guardiania e gestione centralini, piantonamento fisso, controllo delle apparecchiature di video-sorveglianza, la sala operativa ed il rimborso del gasolio, costi pertato non connessi all'attività di ricerca e sviluppo oggetto del beneficio fiscale esposto.
(COMPENSO AMMINISTRATORI) Quanto ai compensi amministratori, secondo l'Ufficio invero, l'assenza di dati ed elementi utili in grado di dimostrare, nello specifico, l'attività in concreto "dedicata" al progetto riconduceva detti compensi nella remunerazione prevista per l'ordinaria attività gestionale complessiva dell'azienda, che, in quanto tale, non poteva usufruire del beneficio di cui trattasi.
L'attività del personale (in questo caso, gli amministratori), per essere considerata "agevolabile", deve essere esercitata in maniera esclusiva per il tempo indicato nella documentazione esibita, assente nel caso di specie. Posto che gli amministratori, nel biennio 2016-2017, avevano conservato tutte le deleghe esecutive degli anni pregressi e che il fatturato della Cooperativa non aveva subito ridimensionamenti tali da giustificare l'eventuale diminuzione dell'attività ordinaria in misura pari al 75% del tempo impiegato in azienda, era onere del Consorzio dimostrare con quali modalità e con quali mezzi avesse portato a termine le stesse mansioni svolte fino al 2015 in un lasso temporale ridotto ad un quarto. Tale onere non è stato assolto pertanto anche il relativo costo va escluso dal beneficio applicato.
Pertanto, l'appello dell'Ufficio va accolto e rigettato quello incidentale del contribuente. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in ? 4500,00 per il primo grado ed ? 5000,00 per il secondo grado.

270 8/11/2023 2023 Macerata 1° grado Il Manuale di Frascati non deve essere applicato X   La sentenza
Il parere del Mise non è obbligatorio   X
Il credito è "non spettante" e non "inesistente" X  
270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

685   2023 Milano  1° grado

Il parere del Mise deve essere richiesto.

Onere della prova.

X   Ilsole24Ore 13/10/2023
685 

Ilsole24ore 13/10/2023

Oggetto dell'innovazione un «nuovo modello di gestione dei dati dei clienti sfruttando strumenti di intelligenza artificiale migliorandoli al fine di incrementarne la time life value».

Il parere del Mise è obbligatorio in quanto  l'ufficio non ha dimostrato di avere adeguate competenze tecnico/scientifiche per valutare il progetto, l'onere della prova di tale inidoneità grava sull'Agenzia.

384   2023 Milano  1° grado

Caso specifico - La contestazione riguardava la mansione, in questo caso il parere del Mise non deve essere richiesto.

  X

Ilsole24Ore 13/10/2023

384

IlSole24ore 13.10.2023

La contestazione riguarda addetti all'attività di R&S con mansione di operai.

In questo caso l'ufficio non aveva l'obbligo di richiedere un preventivo parere al Ministero.

1686 30/8/2023 2023 Palermo  1° grado Il Manuale di Frascati non deve essere applicato X   La Sentenza

Il Parere del Mise è obbligatorio

Credito non spettante

X  
1686

LINK CON LA SENTENZA 

Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Giurisprudenza (finanze.it)

LA SENTENZA

Ricorso n.2658/2022 depositato il 20/10/2022

Udienza del 18/5/2023

Il PROGETTO DI RICERCA

per la realizzazione di un progetto pluriennale di ricerca esviluppo denominato «Digitalizzazione dei processi e sviluppo di dispositivi prototipali dei servizi innovativi per la sicurezza privata», da essa stessa elaborato d'intesa con l'Università degli Studi di Palermo.

...

Lo sviluppo del GPS come sistema di geolocalizzazione delle guardie giurate, pur essendo nuovoper la "MONDIALPOL SECURITY s.p.a.", sarebbe giàdiffuso nei sistemi aziendali del settore e lenuove tecnologie realizzate (la cosiddetta "blackbox") sarebbe una tecnologia già diffusa; indefinitiva, le attività descritte nella documentazione prodotta dalla società costituirebbero "ordinarieattività di progettazione di nuove versioni di prodotti con caratteristiche (di varia natura) miglioratetramite tecnologie esistenti e disponibili, che costituiscono al più una variazione di tipologie presenti".Nell'atto di recupero si rileva, infine, la "sostanziale incompletezza e inidoneità della documentazione prodotta dalla società a supportare l’applicazione della disciplina agevolativa" anche sotto il profilo della quantificazione dei costi.

IL MANUALE DI FRASCATI E' REDATTO IN LINGUA STRANIERA ED E' COMPLETAMENTO ESTRANEO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE

8) Come anticipato, l'atto di recupero impugnato ha negato in radice alla "MONDIALPOLSECURITY s.p.a." il diritto al credito d'imposta che la stessa riteneva di aver maturato per attività svolte nel 2017 richiamando la Circolare Direttoriale del Mi.S.E. del 9 febbraio 2018, n. 59990, la propria "Risposta 188/2021" (che richiama un parere chiesto al Mi.S.E., e da questo reso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del succitato Decreto interministeriale del 27.5.2015) e la propria Risoluzione n.40/E del 2 aprile 2019 (anch'essa riportante un analogo parere del Mi.S.E.), documenti tutti non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e dei quali non può pertanto presumersi la legale conoscenza da parte di tutti i cittadini, le quali, in totale difformità a quanto emerge dai surriportati passaggi della sua precedente Circolare n. 5/E del 16.3.2016 e dello spirito della legge, tendente chiaramente a incentivare quanto più possibile la ricerca, restringono notevolmente il novero delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, limitandole a "quelle che si rendono necessarie, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili" e, ampliando a dismisura la portata del comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013, affermano che non si considererebbero attività di ricerca e sviluppo quelle "che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell’arte)".

Questa postuma interpretazione della compiuta normativa positiva già pienamente vigente fin dal29.7.2015 (data di pubblicazione sulla G.U. del decreto interministeriale del 27.5.2015 denominato "Attuazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo") è fondata, come espressamente si legge alle pagg. 31 e 33 dell'atto di recupero per cui è causa, sul c.d. "Manuale di Frascati"("Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development"), atto redatto in una lingua straniera e completamente estraneo all'ordinamento giuridico nazionale, che (sebbene richiamato anche dalla società ricorrente sia nel suo "PROGRAMMA DI RICERCA"depositato con il ricorso, sia nella "Relazione sulle attività inerenti al programma di Ricerca eSviluppo" depositatail 27.4.2023) non possono assolutamente avere quella "valenza generale" cheil Mi.S.E. e l'Agenzia delle Entrate gli vorrebbero attribuire.

Tantomeno può concettualmente accettarsi che la platea dei contribuenti che nel 2017 avesse fatto legittimo affidamento sul tenore molto "aperturista" della surrichiamata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16.3.2016 possa essere sostanzialmente penalizzata dal revirementg iurisprudenziale della stessa Agenzia del 2019 (Risoluzione n. 40/E)o addirittura del 2021("Risposta 188/2021"), che chiaramente non poteva conoscere e neppure ragionevolmente prevedere.

L'ammissibilità o la non ammissibilità al credito devono essere, invece, valutate solo alla rigorosa stregua del dato letterale delle norme, primaria (D.L. n. 145/2013) e secondaria (Decreto interministeriale del 27.5.2015), che disciplinano la fattispecie, norme in cui tutto il costrutto argomentativo che l'Agenzia delle Entrate ha, in realtà, solo supinamente recepito dalla Circolare Direttoriale del Mi.S.E. del 9 febbraio 2018, n. 59990, non si percepisce minimamente per un cittadino, o un impresa, dotata delle ordinarie conoscenze che è tenuta ad avere e che, per esempio, non conosca la lingua inglese o le "lettere bb) e y) del paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione 2014/C 198/03"che l'atto impugnato richiama alla pag. 32.

Posto che, con tutta evidenza, l'attività descritta nel" PROGRAMMA DI RICERCA" della società ricorrente rientrano latamente nell'ambito della "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti" e/o della "acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi", attività sicuramente ammesse al beneficio dalla norma istitutiva, per escluderla avrebbe dovuto essere dimostrato-possibilmente con il supporto di uno specifico elaborato tecnico e non solo labialmente, come fatto nel provvedimento impugnato-unicamente solo che essa abbia prodotto delle "modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti" (comma 5 dell'art. 3del D.L. n. 145/2013) e non invece sostenere, in aperto contrasto con la lettera della legge,che il beneficio spetterebbe solo quanto la ricerca sia necessaria "...per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili", perché questa lettura della norma restringerebbe irragionevolmente la platea degli aventi diritto al credito d'imposta solo ad un ristrettissimo numero di istituzioni o enti di ricerca scientificae/o tecnologia innovativa,di caratura internazionale, capaci di superare  "ostacoli" o "incertezze" non superabili" con le conoscenze e le capacità già disponibili "addirittura nell'ambito dell'intero panorama delle conoscenze scientifiche e tecnologiche mondiali(non essendovi limiti territoriali alla conoscenza) (LA PRETESA DEL FUNZIONARIO DI GIUDICARE LO STATO DELL'ARTE A LIVELLO MONDIALE) che, evidentemente, il funzionario dell'Agenzia delle Entrate che ha redatto il provvedimento e ha giudicato incongruo il progetto rispetto a questo parametro di valutazione-da considerarsi sul piano logico la premessa maggiore del sillogismo-ha avuto la pretesa di conoscere, cosa che questa Corte non ritiene credibile. Per tale ragione, la motivazione di quest'atto è viziata da errore nei presupposti giuridici e da intrinseca illogicità.

9) A ciò si aggiunga che, anche a voler seguire la chiave argomentativa emergente dal provvedimento impugnato, affermare che le attività compiute dalla "MONDIALPOL SECURITY s.p.a." difetterebbero dei requisiti della "novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità", rappresenterebbero "mere attività tese all'incremento della competitività dell’azienda attraverso processi più efficaci ed efficienti", e non apporterebbero "alcun contributo all'avanzamento  delle conoscenze generali e quindi al benefico per l'intera economia che dovrebbe qualificare,invece, un’attività di ricerca e sviluppo", o che lo sviluppo del GPS come sistema digeolocalizzazione delle guardie giurate, sarebbe già diffuso nei sistemi aziendali del settore, che la cosiddetta "blackbox" elaborata da detta società sarebbe una tecnologia già diffusa e che le attività da essa svolte costituirebbero "ordinarie attività di progettazione di nuove versioni di prodotti con caratteristiche (di varia natura) migliorate tramite tecnologie esistenti e disponibili, che costituiscono al più una variazione di tipologie presenti" presupporrebbe, a monte, la descrizione documentata del c.d. "stato dell'arte" nel settore delle tecnologie generalmente utilizzate nel 2017 per la vigilanza privata. Di questo parametro di riferimento, indubbiamente necessario sul piano logico (come già spiegato) per valutare la "novità" "creatività", "trasferibilità" e "riproducibilità" delle ricerche effettuate dalla società ricorrente e che (forse) (DOVEVA ESSERE RICHIESTO IL PARERE AL MISE)  avrebbe potuto essere inserito nel parere tecnico del Mi.S.E. di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto interministeriale del 27.5.2015 che l'Agenzia resistente non ha ritenuto di chiedere nella fattispecie, non v'è alcuna traccia nell'atto impugnato, la cui motivazione è pertanto viziata da insufficienza, con conseguente illegittimità derivata del provvedimento

IL CREDITO NON PUO' ESSERE CONSIDERATO INESISTENTE

10)Infine, posto che la qualifica di "credito inesistente" attribuito a quelli maturati dalla società ricorrente nelle annualità di ricerca2018 e 2019non può essere fondato sulle illogiche motivazioni dell'atto di recupero impugnato, e quindi per mancanza del presupposto costitutivo, va verificato se sussista l'ulteriore causa di inesistenza indicata all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 471/1997nellanonriscontrabilità del credito "mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Anzitutto, dall'uso della congiunzione "e" nel testo della norma sembrerebbe che, per intendere "inesistente" il credito utilizzato in compensazione, debbano sussistere congiuntamente le condizioni sia della mancanza del presupposto costitutivo, sia della sua non riscontrabilità mediante i predetti controlli. Ma anche a voler ritenere che una sola di tali due condizioni sia sufficiente, si osserva che nel caso di specie si verte al di fuori dell'ambito applicativo degliartt.36-bis e 36-ter del D.P.R.n. 600/1973e/o54-bis del D.P.R. n. 633/1972e che, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito- com'era suo preciso onere-la prova dell'invio delle comunicazionidel27.5e31.8.2021, relative alla documentazione afferente le due annualità di ricerca di cui sopra, formulate ai sensi dei commi3deitre articoli di legge citati dalla norma da essa invocata e che, invece, la società ha contestato sotto il profilo della chiarezza e della completezza

738    15/9/2023    2023    MARCHE    

Regionale

2° Grado   

Il Manuale di Frascati non deve essere applicato

X  

Ilsole24ore 2.10.23

Il credito d'imposta è non dovuto X    
Il parere del MISE non è obbligatorio   X  
Il progetto è innovativo in presenza di un brevetto per modello di utilità e di disegni e modelli ornamentali X    
 738

 

LINK DELLA SENTENZA  PUBBLICATA

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={F1792700-C7F4-4963-8C70-789C9AD43665}

 

I punti più importanti di questa sentenza quasi completamente a favore dell'azienda che ha fatto il ricorso.

 

La sentenza  impugnata dalla ditta

Con tempestivo atto di appello del 07.07.2022, depositato nella segreteria di questa Corte in data 21.07.2022 la (...) srl società appellante, ha impugnato la sentenza n. 246/01/2022 depositata in data 11.04.2022 dalla CGT I° G di Ancona chiedendone in via principale, l'integrale riforma

Le valutazioni devono essere fatte sulla base della normativa vigente all'epoca, il Manuale di Frascati non può quindi essere applicato

Secondo il principio generale del "tempus regit actum", che governa il processo tributario, sulla scorta degli insegnamenti della Corte Costituzionale, anche in relazione allo ius superveniens, le valutazioni della legittimità della richiesta di credito d'imposta formulata dal contribuente e quella dell'atto di accertamento (ergo recupero) emesso dall'Agenzia delle Entrate vanno ricondotte con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento delle loro adozioni; vedasi al riguardo (Corte Costituzionale Sent. 49del 2016; Sent.30 del 2016; Sent. 151 del 2014, principio confermato dalla Corte di Cassazione in materia tributaria con giurisprudenza consolidata vedi ex multis Cass. Civ. sent. 3633 /2015; 1476/2015 27525/2014; 15016/2014; 24998/2013.

Ne consegue, quindi, che il giudice è sempre chiamato ad applicare alla fattispecie scrutinanda la normativa pro-tempore vigente ed applicabile per il periodo di imposta oggetto di giudicato.

In aggiunta a tale principio generale al caso di specie si applica altresì un ulteriore principio specifico per le agevolazioni tributarie rappresentato dal divieto di applicazione analogica di giudicati, di norme o prassi similari, principio ormai consolidato presso il giudice di legittimità; vedi al riguardo: (Cass sez. Trib. Ordinanza n. 14781 del 10.05.2022).

..

Al riguardo un contributo tecnico alla materia così complessa e difficile è stato fornito dal cosiddetto "Manuale di Frascati OCSE 2015" documento non richiamato da alcuna disposizione di legge vigente nel 2015-2016 ma che ha trovato una postuma consacrazione legislativa solo con vigenza dal 2021 attraverso il comma 200 dell'articolo 1 della legge n.160 del 27.12.2019 (modificato dalla L.178 del 30.12.2020 Art.1),

..

La modificazione della portata della norma agevolativa per il triennio 2020-2022 e l'emanazione della nuova normativa se da un lato hanno contribuito a chiarire la portata e l'ambito della disposizione agevolativa per il futuro certamente non hanno risolto quelle incertezze che hanno caratterizzato la prima fase applicativa dell'agevolazione.

..

Al riguardo questa Corte, intende porre l'accento sul fatto secondo cui le indicazioni fornite nel "Manuale di Frascati" sebbene codificato per gli anni di ricerca e sviluppo successivi (2021-2022) a quello di cui è causa (2015-2016) potevano in ogni caso, laddove conosciute ed applicate, contribuire a fornire una buona base di ragionamento per l' indicazione e per l'individuazione delle attività di ricerca e sviluppo pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo al riguardo come invece avvenuto dal 2021 in poi.  

Il credito d'imposta è non dovuto, quindi l'accertamento deve essere fatto entro il quinto anno

Pertanto l'atto di accertamento per il recupero del credito "d'imposta inesistente" deve considerarsi fuori termine rispetto all'ordinario termine previsto dall'art. 43/600 -ratione temporis vigente- fissato per il 2015 entro il termine del 31.12.2020, data entro la quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento piuttosto che un atto di recupero del credito d'imposta volto a contestare nel merito l'attività di R&S svolta dal contribuente qui appellante. Il primo motivo di appello, merita accoglimento.

Il parere del MISE non è obbligatorio

E' evidente, quindi, come l'attività di controllo rappresenti, per riserva di legge, una esclusiva attività di accertamento spettante di diritto all'Agenzia delle Entrate che può sviluppare in piena autonomia o. se lo ritiene necessario, avvalendosi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell'atto di accertamento; ovviamente trattasi di facoltà e non di obbligo e nell'ambito della piena autonomia della formazione dell'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato senza alcun abuso di potere. Per questa ragione anche il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento.

Il progetto è innovativo in presenza di un brevetto per modello di utilità e di disegni e modelli ornamentali

4) Fondato appare il quarto motivo in ordine alla "infondatezza delle ragioni di merito" dell'atto di recupero del credito d'imposta. Il giudice di prime cure ha ritenuto con una motivazione non sorretta da un valido percorso logico-giuridico motivazionale, non spettante l'agevolazione per il riconoscimento del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo basando principalmente il giudicato sull'analisi del rapporto esistente fra brevettabilità dei progetti e conseguente "innovazione" degli stessi. La ragione che ha condotto i giudici di prime cure al mancato riconoscimento del credito d'imposta per i progetti oggetto di esame si basa sul fatto che gli stessi " siano privi del requisito della innovatività" limitando però l'analisi della ricerca al superfluo rapporto esistente fra la stessa e i diritti di privativa (brevetti) richiesti per gli stessi ed argomentando, di conseguenza che: "la (...) ha ottenuto per i primi due progetti la registrazione per disegni e modelli ornamentali e per il terzo progetto il brevetto di utilità industriale laddove se i progetti fossero stati davvero innovativi avrebbe dovuto ottenere i brevetti di invenzione caratterizzati dalla necessaria ricorrenza di un alto grado di innovazione dell'invenzione presentata alla registrazione e che soprattutto rappresenti una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima". Una affermazione che non può essere condivisa. E' di tutta evidenza come né la legge (Art.3 D.L.145/13), ratione temporis vigente, né il D.M. (27.05.2015) né la circolare dell'ADE (n. 5 del 2015) né tanto meno il "Manuale di Frascati" richiedono che i progetti di R&S per essere riconosciuti "Innovativi" tali debbano ottenere una privativa industriale di brevetto per "invenzione". Analizzando il merito della vicenda il giudice di prime cure nella motivazione della sentenza impugnata stigmatizza la mancanza del requisito di innovatività" nei progetti indicati di R&S ricavando impropriamente dalla documentazione versata in atti (diritti di privativa industriale quali i brevetti per "modelli di utilità") la prova della mancanza di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio quale appunto quello della "Innovazione" che, a dire del primo giudice, può essere verificato solo con un brevetto registrato di "invenzione". L'assunto non può essere condiviso in quanto il sito del ministero dello sviluppo economico nell'introduzione riservata all'utilizzo per le piccole e medie imprese di brevetti trattando di brevettazione dei modelli di utilità così precisa:" l'articolo 82 CPI prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficienza o comodità di applicazione o di impiego di macchine o di parti di esse strumenti utensili ovvero oggetti di uso in genere quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni disposizioni configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo ed originale che abbia particolare efficacia o comodità); E' evidente, quindi, come il concetto di innovazione debba ricomprendersi tanto nel brevetto di utilità quanto nelle brevetto di invenzione nel senso che senza la novità e l'originalità ergo, l'innovazione, non è possibile ottenere l'iscrizione neanche come brevetto di utilità. Questa conclusione conforta la Corte nella sua interpretazione anche in considerazione delle disposizioni legislative (art 76 CPI) laddove è prevista anche la possibilità di conversione della domanda di brevetto in domanda di modello di utilità e viceversa su sentenza del giudice. (La stessa avvertenza è pubblicata anche nel sito del MISE). In definitiva quindi la registrazione come modello di utilità piuttosto che come invenzione nulla toglie al concetto di "innovazione" che qui interessa, individuando nella tutela legale più limitata quella della registrazione del brevetto di utilità rispetto a quella del brevetto di invenzione; ma ciò rientra nella libera scelta imprenditoriale, non sindacabile dal giudice ai fini dell'agevolazione richiesta per R&S in quanto anche la registrazione del brevetto per "utilità" per essere ottenuta necessita di un prodotto o processo "innovativo". Le controdeduzioni all'appello su questo punto non possono essere condivise per le ragioni sopraesposte in quanto la scelta del tipo di privativa da adottare dal punto di vista privatistico-imprenditoriale non può mai costituire una "ammissione implicita" al mancato riconoscimento del requisito di "novità", laddove peraltro come precisato deve comunque essere rinvenibile anche nel brevetto di "utilità".

  Depositata il 4.7.2023 2023 VENETO

Regionale

2° Grado

Deve essere richiesto il parere al Mise.

Il Manuale di Frascati non deve essere applicato

X  

La Sentenza

 

LA SENTENZA

Relativa alla sentenza n.365/2021 della commissione tributaria di Vicenza

 

1351 1351/12/2023  2023 PALERMO 1° grado I prodotti devono essere nuovi per l'azienda, non conta il parere negativo del Mise  X  

Ilsole24ore 17.7.23

1351

La sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

Ed invero, l'articolo 3 del di n. 15/2013 al comma 4 per la parte che qui interessa dispone: "4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c).."

Nella specie, risulta dalla documentazione in atti che la società ricorrente con i progetti per cui è causa ha posto in essere una serie di novità procedurali non presenti sul mercato nazionale della ristorazione collettiva e della fornitura dei pasti.

Novità che hanno comportato il superamento di numerosi ostacoli, riassumibili: in un miglior controllo delle capacità tecnologiche; in una maggiore pianificazione e prevenzione dei possibili eventi critici; in una costante condivisione del database alimentare dei pazienti ricoverati nei nosocomi.

E poiché il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, può essere riconosciuto in relazione a un'attività di analisi e studi rivolta alla progettazione e allo sviluppo di nuovi prodotti o anche un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, deve ritenersi che a ciò non osti un parere del Ministero dello Sviluppo economico fondato sul mancato svolgimento di "lavori" necessari per il superamento di incertezze o ostacoli di tipo scientifico o tecnologico. Ciò che risulta decisivo, nell'ambito della ricerca c.d. industriale, è che i prodotti frutto della ricerca siano nuovi, cioè non già esistenti nella gamma commerciale del contribuente (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n.173 del 13 settembre 2022)

Peraltro, nella Circolare n. 5/e del 16.3.2016 dell'Agenzia delle Entrate, si legge che "...sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti", parimenti ella Circolare n. 59990 del 9.2.2018 dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico, si legge: "..la costituzione di un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza.."

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto e per l'effetto l'atto impugnato deve essere annullato.

Le peculiarità e intima complessità della fattispecie impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite.

202 202/2/23 2023 ANCONA 1° grado

La domanda di adesione e il versamento integrale per la sanatoria sul bonus ricerca estinguono la lite con il fisco

   

Ilsole24ore 14.6.23

93 93/02/2022 2023 RIMINI 1° grado

Il parere del Mise è obbligatorio.

Vizio di motivazione.

 X   IlSole24Ore 22.10.2023
99 22  2023 RIMINI 1° grado

Il parere del Mise è obbligatorio.

Vizio di motivazione.

X

 

Ilsole24ore 24.4.23

 

99

LA SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Entrate, per la verifica della corretta fruizione del credito di imposta (ex D.L. 145 del 2013) derivante dalle attività e dai costi di ricerca e sviluppo, effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio.

Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. E' chiaro che le "valutazioni di carattere tecnico" richiedano il possesso di una serie di conoscenze tecniche che non attengono all'Agenzia delle entrate.

E nell'ambito di controlli sul grado di innovazione dei progetti agevolabili è ineludibile che questi investano ordinariamente e non eccezionalmente "valutazioni di carattere tecnico" tant'è che, come detto, è prevista l'attivazione del Ministero dello Sviluppo Economico, quale consulente in grado di fornire pareri su materie che esulano dalle competenze dell'Agenzia, ponendo una prima questione su cui la giurisprudenza di merito si è diversamente pronunciata.

Esiste al riguardo un primo orientamento (Cfr. ex plurimis CTP di Roma Sent. n. 5918/2022) che statuisce la nullità dell'atto di recupero emesso e notificato dall' Agenzia delle Entrate, relativo al credito "Ricerca e Sviluppo", per evidente eccesso di potere ex art. 21-octies della Legge n. 241/1990, in quanto l'Ufficio, per poter contestare efficacemente nel merito la spettanza del credito, avrebbe dovuto acquisire il parere tecnico del MISE, infatti: "pur trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, di fronte a problematiche di grande complessità e delle certificazioni prodotte dall'impresa ricorrente, diventa necessaria una valutazione di un organismo tecnico maggiormente qualificato."

Analogamente, (cfr. per esempio la CTP di Napoli n. 4988/2022) viene limitata l'attività di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo effettuata dall'Agenzia Entrate, ritenendo necessario - ai fini della sua legittimità - il preliminare parere del MISE senza il quale l'attività degli uffici è da qualificarsi caratterizzata da eccesso di potere.

Ancora, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con la sentenza n. 392/2/2021 depositata l'11 agosto 2021, a conferma dell'orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza 365/3/2021 si rileva che "Tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti debba prevalere, la mera possibilità che sembrerebbe sottintesa al comma 12 dell'articolo 3 della normativa primaria - " ... la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere ... - esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla pubblica amministrazione se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo Economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Ne consegue, evidentemente, l'eccesso di potere che inizia l'attività procedimentale di accertamento, a prescindere dalle conclusioni cui l'organo accertatore è pervenuto."

Ad avviso della CTP La Spezia (sent. n. 276/2022) "l'Agenzia delle Entrate non può rivendicare il possesso di conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da permettere una congrua e tecnicamente appropriata disamina circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta".

Nell'accogliere il ricorso la Commissione ritiene che "in assenza di un parere tecnico emesso dall'organo a ciò preposto (ossia dal Ministero dello Sviluppo Economico), le pur articolate motivazioni esposte nell'atto di recupero (e sostanzialmente replicate nelle controdeduzioni) si pongono di fatto sullo stesso piano delle altrettanto articolate deduzioni difensive e, quindi, appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva (così CTP Campania Napoli, sez. XXX, sent. 2 maggio 2022, n. 4988).

Tale ultima notazione si presenta significativa non solo come motivazione conclusiva della decisione adottata ma anche perché introduce una seconda questione consistente nell'individuazione del soggetto onerato della prova della legittimità della pretesa impositiva e del tipo di prova che è chiamato a fornire.

E' indubbio per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che "incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del medesimo, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo" (Cass. n. 18427/2012; Cass. ord. n. 6947/2014; Cass. n. 23042/2015, n. 27580/2018; Cass. ord. n. 5288/2020).

Ciò vale in generale, quando il credito d'imposta origina dall'ordinaria attività economica, ed anche quando questo scaturisca in ragione di un beneficio fiscale riconosciuto sulla base di specifici requisiti in quanto "è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscale di favore", secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. in cui è stabilito che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (Cass. sent. n. 26666/2021).

Trattasi di un principio generale che in tema di agevolazioni fiscali individua nel contribuente che voglia fruire del diritto all'agevolazione il soggetto ad essere gravato dell'onere della prova (Cass. ord. n. 8148/2021).

Ciò premesso, non può tuttavia non tenersi conto della modifica introdotta dalla Legge n. 130/2022 del 31 agosto 2022 che ha inserito, all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992 il comma 5-bis, che recita:

"l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati".

In buona sostanza, calando tali criteri nel caso di specie, se l'Agenzia procede al recupero del credito d'imposta per ricerca e sviluppo fruito dalla società "(...) S.r.l.", contestando l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento (novità, incertezza, creatività, sistematicità, rischio d'insuccesso) con conseguente esclusione dal perimetro agevolabile delle spese sostenute (IL PROGETTO) per la realizzazione del progetto incentivato (PLS: Studio e Analisi di un nuovo Modello per valutare alternative configurazioni di stoccaggio e logistica di ricambi e componenti per autoveicoli), la contribuente deve dar prova della sussistenza di quei requisiti negati dall'A.F., spettando al Collegio la valutazione della fondatezza, della puntualità, della coerenza e della sufficienza degli elementi di prova addotti dall'una e dall'altra parte al fine di dimostrare la non spettanza dell'agevolazione o, viceversa, la sua conferma.

Ebbene, del progetto parte ricorrente con riferimento alle relazioni tecniche facenti parte dei dossier riguardanti il credito d'imposta predisposti per gli anni 2015 (doc. 3) e 2016 (doc. 4) oltre a fornire una sua descrizione sintetica (5.1.3.) e tecnica (5.1.6.) classificandolo nell'ambito dello "sviluppo sperimentale" (5.1.8.) puntualizza il suo contenuto innovativo e le criticità affrontate (5.1.9.) nonché le sue ricadute economiche (5.1.9.).

Di seguito (5.1.10.) si evidenza la ricorrenza nel progetto dei requisiti previsti dal Manuale di Frascati, pur contestandone l'applicabilità, specificando dove possano rinvenirsi gli elementi di novità e creatività ed identificando le criticità incontrate e superate (incertezza dei risultati) nonché illustrando le modalità afferenti all'aspetto della trasferibilità/riproducibilità e della sistematicità.

A fronte della sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle misure agevolative che la società ricorrente ritiene comprovati da perizie tecniche redatte da soggetti specializzati, quest'ultima denuncia il difetto di prova imputabile all'Agenzia il cui disconoscimento della "novità" del progetto è privo di riscontri documentali.

Ed in effetti la presunta assenza di novità asserita dall'Ufficio secondo cui "il modello organizzativo elaborato dalla società ed offerto ai propri clienti risulta una mera applicazione, seppur con i dovuti "adattamenti", di un modello organizzativo e logistico già presente nel mercato dell'automotive" (così a pag. 10 dell'atto impugnato) è circostanza, che, siccome non supportata da alcun elemento concreto, non viene in alcun modo dimostrata, atteso che l'Agenzia delle Entrate non indica, come giustamente evidenziato dalla società ricorrente, presso quale azienda e da quando fosse presente tale modello organizzativo e logistico. E soprattutto, non dice se quel modello fosse utilizzabile nel mondo della ricambistica postvendita. Vale lo stesso per gli altri requisiti negati.

Rappresentando le questioni tecniche il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento del credito d'imposta, l'Agenzia avrebbe dovuto ricorrere alle competenze del Mise, acquisendo un preliminare parere tecnico, e non utilizzare la risposta ad un interpello riguardante altra società e non riferibile alla generalità dei contribuenti e men che meno alla "(...) S.r.l.", stante la non sovrapponibilità con il progetto oggetto del presente giudizio.

Per contro l'Agenzia ritiene che il modello organizzativo elaborato e presentato al fine dell'acquisizione del credito di ricerca e sviluppo si configuri come il riadattamento di un sistema già presente (sia pure in relazione ad un differente processo) sul mercato dell'automotive, come d'altronde riconosciuto dallo stesso rappresentante legale in sede pre-contenziosa.

Nel censurare l'inadeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche richieste dalla disciplina agevolativa per beneficiare del credito d'imposta l'Agenzia sviluppa argomentazioni incentrandosi in particolare sul concetto di innovazione con analisi interpretative ricche di riferimenti alle accezioni fornite dai Manuali di Frascati e di Oslo ma prive di concrete e specifiche ragioni del perché il progetto in controversia rappresenti un "mero riadattamento di tecnologie (smart logistic) presenti da considerevole tempo sul mercato, sia nazionale che internazionale, studiate per assicurare il massimo rendimento dei cicli operativi senza interruzioni", affermazione che rimanda a risoluzioni del 2018 e 2019, peraltro successive alla elaborazione del progetto stesso, o ad interpelli inutilizzabili senza che alcun elemento documentale sia portato a supporto, se non la "Brochure Logistica Intelligente (all. 4), del tutto inidonea a supportare l'asserita esistenza di modalità organizzative simili al progetto della "(...) S.r.l." per contenuti, diversità settoriali e sfasatura temporale.

A giudizio del Collegio, se da un lato non appare configurarsi il vizio di eccesso di potere nell'atto impositivo il quale difetti di un parere da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, d'altra parte si deve sottolineare che qualsiasi atto comportante effetti negativi per il contribuente emesso dall'amministrazione finanziaria deve essere provvisto di un adeguato apparato argomentativo, e da convincente motivazione.

Nel caso di specie, come in altri casi simili, l'Ufficio si è mosso effettuando autonomamente valutazioni in ordine a tematiche caratterizzate da un forte tecnicismo, effettuando osservazioni che, seppur astrattamente convincenti, scontano la circostanza di essere state formulate senza alcun apporto da parte di soggetti muniti della preparazione tecnica necessaria ad effettuare siffatto tipo di valutazione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità e particolarità della questione trattata.

5   2023 VALLE AOSTA

Regionale

2° grado

Il manuale di Frascati non deve essere applicato. 

X

  Ilsole24ore 24.4.24
5

"Più recentemente è stato anche evidenziato che l'esplicita previsione è avvenuta solo per le agevolazioni successive, con conseguente illegittimità delle pretesa degli uffici riguardo al passato"

1213 27/1/23 2023 ROMA 1° grado

Il Manuale di Frascati non deve essere applicato.

X

 

web 30.1.23

ItaliaOggi 15.4.23

1213

Agevolabile il software gestionale per migliorare  il prototipo.

"Secondo i giudici, fornire informazioni sull'utilizzo di tecnologie web evolute a chi sta realizzando il prototipo è sufficiente a creare prodotti nuovi, in quanto non esistenti in precedenza e ad integrare l'attività di R&S agevolabile con il credito d'imposta"

La sentenza