Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/05/2018 n. 90 - PresidenzaConsiglio dei Ministri
Regolamento recante le modalita' ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis,
comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018
Preambolo
Preambolo
Articolo 1
Art. 1 Oggetto
Articolo 2
Art. 2 Soggetti beneficiari
Articolo 3
Art. 3 Investimenti ammissibili
Articolo 4
Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile
Articolo 5
Art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione
Articolo 6
Art. 6 Controlli e cause di revoca
Articolo 7
Art. 7 Disposizioni finanziarie
Articolo 8
Art. 8 Disposizioni transitorie
Preambolo - Preambolo
In vigore dal 08/08/2018
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, ed in particolare, l'articolo 1;
Visto l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare l'articolo 17;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione delle riscossione tributaria
anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 6;
Vista la definizione di microimprese, di piccole e di medie imprese contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' la definizione di start-up innovative contenuta nell'articolo
25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Considerato che il comma 1 del citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 articolo 57-bis del
decreto-legge n. 50 del 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2018 e del 10 maggio 2018; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo
economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri inviata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per
l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, con riferimento, in particolare:
a) ai soggetti beneficiari;
b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
c) ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
d) alla procedura e alle modalita' di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
e) all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonche' alle procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.
Art. 2 Soggetti beneficiari
SOGGETTI AMMESSI1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonche' gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione
agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di
almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
L'incremento percentuale e' riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di
informazione di cui al periodo precedente.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti
pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31
dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati
dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
3. Il credito d'imposta e' pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del
limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di
spesa.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese,
di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel caso di start-up
innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221. La concessione della maggiorazione e' subordinata al perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale e' concessa la misura
ordinaria del 75 per cento.
5. Ai destinatari del credito d'imposta si applicano, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all'
articolo 91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero quelle di cui all'articolo 1, comma
52, della legge 6 novembre 2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.
Art. 3 Investimenti ammissibili1. SPESE AMMESSE Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea
ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche
o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e
televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'
articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione
e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
SPESE NON AMMESSE Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere
televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonche' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e
televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di
messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
SPESE NON AMMESSE
2. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicita' sono ammissibili al netto delle
spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario,
anche se ad esso funzionale o connessa.
Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile
E' PREVISTO IL RIPARTO1. L'agevolazione e' concessa a ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di
bilancio annualmente stanziate,
che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura
proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell'articolo 2,
con un limite individualeper soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per centodelle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delledistinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto
dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non hanno superato i precitati
limiti, in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
LE SPESE SONO AMMESSE PER COMPETENZA (non interessa il pagamento e le modalità con le quali viene fatto)
E' PREVISTA LA CERTIFICAZIONE
2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali,
ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte
normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal
provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
5. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato
qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
Art. 5 Procedura di accesso all'agevolazione
1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun
anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalita' definite con provvedimento amministrativo
del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non
commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:
a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice
fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma
1;
c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da
realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo
4, comma 1;
d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale
provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la
realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in
ordine agli investimenti effettuati e' disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO
4. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito
a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a
quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.
Art. 6 Controlli e cause di revoca
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni
previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione.
2. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel
caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La
revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati
elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto
costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalita' di programmazione e di analisi del
rischio utilizzate nell'ambito delle attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale.
4. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo,
l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all'articolo 1, le stesse provvedono a darne
comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2.
5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Art. 7 Disposizioni finanziarie
1. Per gli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonche' dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla
stampa quotidiana e periodica, anche on-line, il credito d'imposta e' concesso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 57-bis, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della riserva prevista dal comma 3-bis
del medesimo articolo 57-bis.
2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede, con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di
presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
proprio sito istituzionale, alle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, e' presentata a decorrere dal
sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, e' effettuata entro centoventi giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del
presente regolamento e' effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento ordinario
Art. 57-bis Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive
e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
In vigore dal 26/05/2021
Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 67
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi
mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per
cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e
medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito
d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (D.P.C. n. 90 16/05/2018)da adottare ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso
al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione
richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 3. DE MIMINIS Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti
effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per
l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31
ottobre.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi
contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei
regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce
tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui
giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla
copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta
riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito
d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del
medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo
compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e'
incrementato nella misura di 57,5 milioni di euro per l'anno 2020.
FONDI STANZIATI PER IL 2021 e 2022
1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che
costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro
per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di
euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o
digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso
articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022.
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e
lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la
maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti
alle imprese editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno
2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di
cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di
euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al
Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del
credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'
articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.
90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie
regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del
beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6,
della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di
spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al
riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa
quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il
loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi
soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di
cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PARERI AGENZIA DELLE ENTRATE
L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS (Faq)
Domanda: mi potreste cortesemente dire se anche dopo le modifiche introdotte dal DL Rilancio per la fruizione del bonus pubblicità va sempre verificato il massimale “de minimis” ancora disponibile previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Domanda: Vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.
Domanda: L’agevolazione sarà concessa a valere sul regime temporaneo (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200.000 euro) con limite a 800 mila euro?
Domanda: Siamo a chiedere se per il Bonus Pubblicità resta applicabile il Regime De Minimis o se è prevista l’applicazione del Regime Temporaneo di aiuti per l’Emergenza Covid.
Domanda: vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.
Risposta: Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96), come peraltro confermato dal "decreto cura Italia" (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio" (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
L'agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).
PRINCIPIO DI COMPETENZA (faq)
Domanda: Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?
Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell’acconto pagato nel 2017? O l’acconto rientra nel bonus pubblicità dell’anno prima?
Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all'anno di competenza, quindi 2016 - 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato
Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:
effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.
Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:
fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 - 14/03/2018.
Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?
Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l'anno 2018 oppure anche nell'anno successivo?
Domanda: nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?
Domanda: In merito al credito d’imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?
Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell’agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.
Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
L'AGEVOLAZIONE E' TASSATA (faq)
Domanda: Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?
Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all'art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell'IRAP
Domanda: In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Domanda: con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall’art. 57 bis del Dl 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente
Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.