INDICE
Autofattura TD20 (IlSole24Ore 28.1.2021)
Agenzia delle entrate circolare n.14 del 17.06.2019 punti 6.2 e 6.4
Agenzia delle entrate circolare nr.13 del 2 luglio 2018 quesito 3.1
AGENZIA DELLE ENTRATE - Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
Camera di commercio di Pistoia e Prato
10.7 Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione e secondo quali modalità?
Caso di domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023
Per tali domande, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 10, c. 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Si rinvia pertanto alla consultazione della FAQ 10.15 relativa alla precedente disciplina, disponibile al seguente link.
Caso di domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023
Per tali domande, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo (vedasi FAQ 1.4), unitamente alla dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”, da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.
In conformità a quanto previsto dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per tutte le fatture elettroniche emesse prima del 1° giugno 2023, oppure a partire dal 1° giugno 2023 ma relative a domande presentate prima del 22/04/2023, Il CUP e la dicitura devono essere apposti sulle fatture attraverso almeno una delle seguenti modalità:
- inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
- ..inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
- qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.
Per tutte le fatture elettroniche emesse dal 1° giugno 2023, relative a domande presentate a partire dal 22/04/2023, il CUP e la dicitura devono essere apposti esclusivamente sulle fatture, attraverso una delle seguenti modalità:
- inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
- qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura.
Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.
Si ricorda che la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.
La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte del cessionario/committente, immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità.
(REGOLARIZZAZIONE)
Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare l’integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
Permane la possibilità di regolarizzare la fattura elettronica mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.
Non è ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e apposizione con scrittura indelebile della dicitura/CUP.
(P.to 7.11 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)
CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0
REGOLARIZZAZIONE
Agenzia delle entrate - Risposta n.438 del 5.10.2020
OGGETTO: Articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione
dei costi agevolabili.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che non forma oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio in argomento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione
finanziaria.
L'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), riconosce un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
l comma 195 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 dispone che "Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...".
Ciò posto, con riferimento al quesito oggetto d'interpello, con il quale l'istante chiede di sapere se sia causa di revoca dell'agevolazione la mancata indicazione in fattura dello specifico riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160 del
2019, si evidenzia quanto segue.
Il richiamato comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
(VIENE RICHIAMATA LA LEGGE SABATINI) Tali previsioni risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. In particolare, può farsi utile riferimento alla disciplina concernente il contributo concesso in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.
Tale ultimo decreto, all'articolo 10, comma 6, dispone che «Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con
scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e
verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria».
In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative di cui si tratta, si ritiene, pur nel diverso contesto applicativo, che i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico - FAQ n. 10.15 consultabile al seguente indirizzo
web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034260- nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti-faq#a10 - possano ritenersi estensibili anche in relazione a quanto disposto dal summenzionato comma 195.
(COME REGOLARIZZARE)
Ne consegue che:
· la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
· in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di
saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
· in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:
o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr
. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
(REGOLARIZZAZIONE PRIMA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO) La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata , da parte dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Tanto premesso, nel caso in esame, considerato che i documenti indicati dall'impresa istante risultano privi del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta
subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall'istante secondo le modalità sopra indicate.
...
Agenzia delle entrate - Riposto n.439 del 5.10.2020
OGGETTO: Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi
agevolabili.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che non formano oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio in argomento rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), riconosce un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il comma 195, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, dispone che "Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...".
Ciò posto, con riferimento al primo quesito oggetto d'interpello, con il quale l'istante chiede di sapere se sia causa di revoca dell'agevolazione la mancata indicazione in fattura e nel contratto di locazione finanziaria dello specifico riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160 del 2019, si evidenzia quanto segue.
Il richiamato comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Tali previsioni risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal Legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. In particolare, può farsi utile riferimento alla disciplina concernente il contributo
concesso in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.
Tale ultimo decreto, all'articolo 10, comma 6, dispone che "Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con
scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e
verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria".
In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative di cui si tratta, si ritiene, pur nel diverso contesto applicativo, che i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico - FAQ n. 10.15 consultabile al seguente indirizzo
web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034260- nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti-faq#a10 - possano ritenersi estensibili anche in relazione a quanto disposto dal summenzionato comma 195. Ne consegue che:
· la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di
agevolazione;
· in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di
saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
· in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:
o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr
. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell'impresa beneficiaria.
Tanto premesso, nel caso in esame, considerato che i documenti prodotti dall'impresa istante risultano privi del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta
subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall'istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate.
La scrivente ritiene, allo stato, assorbiti dalla risposta al primo quesito gl ulteriori quesiti, ...
......
Bonus investimenti in salvo se si sanano le fatture carenti
Non si decade dall’incentivo fiscale qualora l’omessa indicazione, sui documenti di spesa, della norma agevolativa venga regolarizzata entro l’avvio di eventuali attività di controll
Le risposte n. 438 e n. 439 forniscono la soluzione al quesito formulato da due diversi contribuenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla legge di bilancio 2020, nel caso in cui la relativa documentazione non riporti gli estremi della legge di riferimento. Integrando opportunamente le fatture, il beneficio non è perduto.
La questione riguarda la disciplina dettata dall’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019, ossia il bonus riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia. L’operazione deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato, in acconto, almeno il 20% del costo di acquisizione. Le norme dispongono che, pena la revoca del beneficio, va conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi…”.
Invece, in entrambi i casi rappresentati (nel primo si tratta di acquisto, nel secondo di locazione finanziaria), i relativi documenti non menzionano la norma di riferimento. Tuttavia, secondo gli interpellanti, tale circostanza non necessariamente comporta la perdita del beneficio, in quanto la quantificazione del bonus potrebbe comunque essere ricostruita a fine anno con appositi prospetti, nei quali inserire le fatture di acquisto, i costi sostenuti e il credito spettante.
L’Agenzia ribadisce, anzitutto, che – come stabilito dal comma 195 – i contribuenti che fruiscono del “bonus investimenti” devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono riportare il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019. In buona sostanza, sono le stesse regole fissate dal legislatore in riferimento ad altre agevolazioni per investimenti in beni strumentali, ad esempio la “Nuova Sabatini”, cioè il contributo per finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (articolo 2, commi 2 e seguenti, Dl 69/2013), il cui decreto attuativo dispone, che “Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiari” (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016).
Secondo l’Agenzia, pertanto, anche al caso in esame possono applicarsi i chiarimenti forniti dal Mise in ambito “Nuova Sabatini” (vedi faq 10.15). Ne consegue che:
- la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea, determinando, in sede di controllo, la revoca della corrispondente quota di agevolazione
- per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
- per le fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
- stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile
- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare 14/2019 (la circolare 13/2018, risposta 3.1, ha chiarito che, in caso di fattura elettronica veicolata tramite Sdi, a fronte della sua immodificabilità, il cessionario/committente - senza procedere alla materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa - può inviare tale documento all’Sdi).
La regolarizzazione dei documenti deve avvenire, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
......
AUTOFATTURA TD20 - (Ilsole24ore 28/1/2021)
Integrazione fattura industria 4.0
D. La Domanda Dovendo integrare la fattura elettronica, priva del riferimento normativo, ricevuta dal fornitore dei beni oggetto di credito industria 4.0, si può procedere con l'emissione di un'autofattura TD20 indicando i dati del cedente e del cessionario, ed inserendo la semplice indicazione normativa con importo pari a zero?
Sintesi della risposta del quotidiano (L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO - Rassegna stampa 4734)
....Motivo per cui si ritiene che la procedura relativa all’emissione di un’autofattura, con “TipoDocumento” TD20"........ Si reputa difatti che l’autofattura in esame realizzi “l'integrazione elettronica della fattura” – da unire all'originale e conservare insieme alla stessa ..... In tale caso, però, si reputa che l’autofattura emessa debba recare tutti i dati e le informazioni relative alle parti coinvolte nell’operazione (cedente e cessionario), ai beni compravenduti ed agli importi (imponibile e Iva) sulla base dei quali la cessione dei beni agevolabili ha avuto luogo......
AUTOFATTURA TD20 (AGENZIA ENTRATE - Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro)
Questa circolare è stata allegata dalla Regione Marche al - PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.2 – Intervento 1.3.2.1 - OSTEGNO ALLE MPI ARTIGIANE PER INVESTIMENTI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE - Bando scaduto a settembre 2023
....
TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)
Descrizione dell’operazione
1. Nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, ossia di omessa fattura da
parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, il C/C previo versamento
dell’IVA con F24, ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia
“TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali
non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o
prestatore e come C/C sé stesso.
2. Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993 ed in quelle ad esse
assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi
2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un
prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, il C/C non abbia
ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello
reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia
“TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali
non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o
prestatore e come C/C sé stesso.
In analogia ai casi precedenti, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n.
471/1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da
parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi
dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento
dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:
un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al
tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P
l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
Compilazione del documento
Campo cedente/prestatore: dati del fornitore.
Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o
l’integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere
riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto
dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/72.
Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata
dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o
esenzione).
Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” con il valore
“F24” nel caso in cui la regolarizzazione dell’imposta a debito sia avvenuta con versamento tramite
modello di versamento F24.
Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> solo nel caso di
emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.
Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.
Registrazione della fattura
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997,
l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione
del F24 con cui è stata versata l’IVA qualora dovuta.
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997,
l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture di acquisto. Con
l’annotazione del relativo documento integrativo TD16, sia nel registro delle fatture emesse che nel
registro delle fatture ricevute, l’IVA è assolta in liquidazione.
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993,
l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro
delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.
CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE NR. 14 DEL 17/6/2019
6.2 Inversione contabile
Nell’inversione contabile (“reverse charge”), a differenza delle ipotesi di
autofattura richiamate nel paragrafo precedente, il cedente/prestatore documenta
l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è
integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento
dell’imposta.
Rientrano nella fattispecie in esame specifiche operazioni (cfr. gli articoli 17 e 74
del decreto IVA, nonché l’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993):
a) con l’estero, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE;
b) con soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia, come, ad esempio,
nei casi di cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento, prestazioni
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici, ecc. [si rammenta che l’articolo 2, comma 2-
bis del d.l. n. 119 ha in ultimo prorogato al 30 giugno 2022 l’applicazione del
reverse charge per le fattispecie di cui all’articolo 17, sesto comma, lettere b), c),
d-bis), d-ter) e d-quater) del decreto IVA].
Pur a fronte del medesimo iter – in generale, per il cessionario/committente,
numerazione ed integrazione della fattura con i dati legislativamente richiesti,
nonché annotazione della stessa nei registri IVA – va rilevata la diversa forma
della fattura inizialmente ricevuta, che nel caso di reverse charge interno è
normalmente elettronica via SdI.
Secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al
quesito 3.1), ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque
in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte
dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza
procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro
documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati
necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale
documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di
consultazione e conservazione.
Nei casi di reverse charge esterno, di cui al punto a) precedente, resta comunque
fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127
del 2015, salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura
elettronica via SdI e quindi con le regole italiane.
.....
6.4 Compilazione dei documenti
Nelle Specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 [cfr., in ultimo, la versione 1.4.2
pubblicata il 24 maggio 2019 e disponibile sul sito istituzionale della scrivente
(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturaz
ione+elettronica/fatturazione+elettronica+site+area/normativa+e+prassi+fatture+
elettroniche/indice+normativa+prassi+fe)] sono riportate le definizioni e le
modalità di compilazione dei documenti, con relativa tipologia, per l’invio allo
SdI.
Rimettendo a tali Specifiche tecniche tutti i dettagli, va qui rammentato che il
“TipoDocumento” – ossia la «tipologia del documento oggetto della trasmissione
(fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella , nota di
credito, nota di debito, parcella, autofattura)» – per i casi esaminati nel presente
paragrafo 6, è costituito da “TD01” per gli acquisti in reverse charge interno
nonché per tutte le tipologie di autofatture, ovvero altro documento contenente i
dati necessari per l’integrazione, diverse da quelle relative alla regolarizzazione
di cui all’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997:
il “TipoDocumento” “TD20”.
In riferimento alle autofatture – ricordato che tali documenti costituiscono delle
fatture e, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono
verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere
gli elementi previsti dall’articolo 21 del decreto IVA – occorre specificare che,
per l’invio allo SdI:
- in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica
40 ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario/committente vanno
inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati
del cessionario/committente”;
- in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA,
i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del
cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.
Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia
nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere
documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per
l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti,
ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va
utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1
“CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore
“0”;
- in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del
cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del
cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (si
ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata
solo nel registro IVA vendite);
- in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni
all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti
extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura
elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore”
con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non
residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti
quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento
e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice
“CC” (cessionario/committente);
- in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs.
n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del
cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe
dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente”
vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il
documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC”
(cessionario/committente).
Si rappresenta che le medesime modalità di compilazione dovranno essere
seguite nel caso in cui si decidesse di inviare un altro documento, contenente sia i
dati necessari per l’integrazione sia i dati degli estremi della fattura, diverso
dall’autofattura.
Agenzia delle entrate circolare n.13 del 2 luglio 2018 - quesito 3.1
3 Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche
3.1 Criteri di registrazione
Si chiede se, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute
a partire dal prossimo 1° luglio 2018, le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa
stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.
Risposta
L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la legge n.
205 del 2017 - fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 -
non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati
dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni
fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia
Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del d.P.R. n. 633
del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI - di per
sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o
qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di
inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere
effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la
risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad
esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in
questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Regolarizzazione CUP titoli di spesa
In applicazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 6 del D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, il bando Marchi+2023, ai sensi dell’Articolo 7 comma 7 lettera h. punto I., prevede che tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, debbano riportare il Codice Unico di Progetto (CUP).
Le imprese beneficiarie dovranno dunque integrare le fatture per apporre il CUP che sarà fornito con apposita comunicazione dal soggetto gestore (un CUP per ciascuna domanda di partecipazione).
L’integrazione dovrà avvenire con le modalità descritte di seguito:
- le Fatture elettroniche dovranno essere regolarizzate mediante la predisposizione di un altro documento elettronico, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, punti 6.2, 6.4. In particolare, potrà essere utilizzato il codice di autofattura/integrazione TD01/TD20 (si veda la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate); unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura “Spesa richiesta a valere sul Bando Marchi+2023 (Decreto direttoriale del 3 agosto 2023 – G.U.R.I. n. 187 dell’11 agosto 2023) – Domanda MARC__________”;
GAL LAGHI E MONTI - Regolarizzazione delle fatture tramite un'integrazione elettronica da unire all'originale
Come previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471 e secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, tale modalità prevede l’integrazione elettronica della fattura senza CUP/dicitura utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate (TD20).
Nel caso in questione sarà necessario emettere un nuovo documento nel sistema informatico di generazione delle fatture con le seguenti caratteristiche:
- Tipo-Documento: TD20;
- Cedente/prestatore: dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
- Cessionario/committente: dati del soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
- Imponibile: imponibile non già fatturato o non indicato nella fattura che si sta integrando (se del caso);
- Imposta: imposta relativa all’imponibile non fatturato o non indicato in fattura (se del caso);
- Descrizione: tutte le indicazioni che consentano di individuare la fattispecie e utile a integrare il dato mancante – descrizione del bene/prestazione a cui si riferisce la fattura da integrare (obbligatorio), numero e data fattura (obbligatorio), CUP (obbligatorio), importo (facoltativo), data pagamento (facoltativo);
- Fatture collegate: estremi della fattura da integrare (non strettamente necessario ai fini della rendicontazione sul PSR/CSR se vi sono i riferimenti alla fattura errata).
Tutti di documenti integrati con autofattura TD20 dovranno essere allegati alla presentazione della domanda di pagamento, assieme alle fatture che vengono regolarizzate, o trasmessi come documentazione integrativa. Dovrà essere utilizzata la modalità di auto-fatturazione TD20 anche per sanare le fatture emanate da fornitori esteri.
Questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione. Inoltre, a seguito di tale integrazione, rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA E PRATO
Obbligo di apposizione del CUP sui titoli di spesa
Per dimostrare la correlazione tra spese sostenute e progetti finanziati con risorse pubbliche le fatture per l'acquisizione di beni e servizi devono contenere il Codice unico di progetto (CUP), come stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 13/2023, modificato dall'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).
Questo codice è riportato nell'atto di concessione o viene comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo oppure al momento della richiesta dello stesso.
Nel caso in cui siano ammesse a contributo spese sostenute prima dell'assegnazione del CUP, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure di agevolazione devono fornire le istruzioni necessarie per adempiere all'obbligo di apposizione del CUP, come previsto dalla stessa norma.
Le presenti istruzioni si applicano ai bandi emanati dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato dopo il 1° gennaio 2024.
Come regolarizzare le fatture
Fermo restando l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture emesse a partire dalla data di comunicazione del citato codice da parte della Camera di commercio, le fatture emesse prima di tale data dovranno essere regolarizzate seguendo queste modalità:
Fatture elettroniche
Le fatture elettroniche non possono essere modificate, pertanto la regolarizzazione deve avvenire tramite un documento elettronico a importo zero.
Tale documento deve contenere:
- i dati necessari per l'integrazione (codice CUP);
- gli estremi della fattura da integrare.
Al documento dovrà essere allegato il file della fattura originaria e dovrà essere trasmesso al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI), secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 anche se riferite all'inversione contabile (in particolare i paragrafi 6.2 e 6.4).
L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20":
- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" inserire i dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura con il CUP;
- nella sezione "Dati del cessionario/committente" inserire i dati del soggetto che emette e trasmette l'autofattura via SdI, beneficiario del contributo;
- nella sezione "Soggetto Emittente" utilizzare il codice "CC" (cessionario/committente).
La fattura elettronica, completa di integrazione, dovrà essere trasmessa alla Camera di commercio entro i termini previsti dal bando.
Tutta la documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo e dovrà essere esibita in caso di controlli successivi da parte della Camera di commercio.