Le novità
01/04/2025
Fatturazione elettronica: Aggiornata la guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro per descrivere l’utilizzo del nuovo tipo documento TD29 - Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (ex art. 6 c.8 d.lgs. 471/97).
31/01/2025
Fatturazione elettronica: pubblicate le nuove specifiche tecniche per la fatturazione (versione 1.9) in vigore dal 1° aprile 2025. I principali aggiornamenti riguardano: l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20; l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285); l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM; l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
Data Versione Descrizione Autore
1° aprile 2025
Versione 1.10: Introduzione del tipo documento TD29 “Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (ex art. 6 c.8 d.lgs. 471/97)” e modifica della descrizione del tipo documento TD20.
TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE
FATTURE (EX ART. 6 C. 9-BIS D.LGS. N. 471 DEL 1997 O ART. 46, COMMA 5, D.L. N. 331 DEL 1993
Descrizione dell’operazione:
1) Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di
un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o
di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del
d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta
mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo
al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P
l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere
effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI
(TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso
di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la
valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno
positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
2) Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI: 19
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.
La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
Compilazione del documento
Blocco : dati del C/P.
Blocco : identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o l’integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 della sezione del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).
Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente. Campo 2.1.1.4 : si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.
Registrazione della fattura
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture di acquisto. Con l’annotazione del relativo documento integrativo TD16, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute, l’IVA è assolta in liquidazione.
Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.