POLIZZA ASSICURATIVA EVENTI CATASTROFICI

INDICE

Sintesi


NORMATIVA

Decreto 30 gennaio 2025, 18

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213


RASSEGNA STAMPA

https://www.fiscoetasse.com - 1/3/2025


SINTESI

SOGGETTI OBBLIGATI: tutte le imprese iscritte al registro imprese

SCADENZA: 31/3/2025

EVENTI: sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

BENI ASSICURATI: sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)

B.  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

 II - Immobilizzazioni materiali

  1. Terreni e fabbricati;
  2. Impianti e macchinario;
  3. Attrezzature industriale e commerciali;
  4. Altri beni
  5. Immobilizzazioni in corso e acconti

Decreto 30/1/2025

1) terreni:   fondi   o   loro   porzioni,   con   differenti
caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e  alla  loro
conformazione; 
2) fabbricato: l'intera costruzione  edile  e  tutte  le  opere
murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di  fondazione
o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti  elettrici  fissi,
impianti  di  riscaldamento,  impianti  di  condizionamento   d'aria,
impianti di segnalazione e  comunicazione,  ascensori,  montacarichi,
scale mobili,  altri  impianti  o  installazioni  di  pertinenza  del
fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali
quote spettanti delle parti comuni; 
3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche  elettroniche
e a controllo  numerico  e  qualsiasi  tipo  di  impianto  atto  allo
svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato; 
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine,  attrezzi,
utensili  e  relativi  ricambi  e  basamenti,  altri   impianti   non
rientranti nella definizione  di  fabbricato,  impianti  e  mezzi  di
sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto  non  iscritti
al P.R.A.; 

ESCLUSI QUINDI I BENI NON DI PROPRIETA' in quanto non sono in bilancio
i beni detenuti in forza di un contratto di locazione, comodato, uso gratuito o altre forme simili non
possono essere considerati immobilizzazioni materiali o beni iscritti nello stato patrimoniale
,


SANZIONI: non sono previste per chi non si adegua

STOP AI CONTIBUTI PUBBLICI PER CHI NON SI ADEGUA

102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione
di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.


LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 296 che entrano in vigore il 30/12/2023. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2025)

 

Art. 1

 

101. (SOGGETTI OBBLIGATI) Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, (BENI ASSICURATI)  sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.  (EVENTI ASSICURATI)  Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. (22)

 

102. (STOP AI CONTRIBUTI PUBBLICI) Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

 

104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

 

105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.

 

105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

 

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

 

107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

 

108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

 

109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

 

110. Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 

Regolamento recante modalita' attuative e operative degli  schemi  di
assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027) 

(GU n.48 del 27-2-2025)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 

Regolamento recante modalita' attuative e operative degli  schemi  di
assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027) 

(GU n.48 del 27-2-2025)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                 e  
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo
1, comma 101, ai sensi del quale  «Le  imprese  con  sede  legale  in
Italia e le imprese aventi sede legale  all'estero  con  una  stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione  nel  registro  delle
imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute  a
stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura
dei danni ai beni di cui  all'articolo  2424,  primo  comma,  sezione
Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente
cagionati da calamita' naturali ed eventi  catastrofali  verificatisi
sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di  cui  al  primo
periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le  inondazioni
e le esondazioni»; 
  Visto l'articolo 1, comma 104, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213,  che  dispone,  tra  l'altro,  che  ai   fini   dell'adempimento
dell'obbligo di assicurazione  di  cui  al  comma  101  il  contratto
prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio; 
  Visto l'articolo 1, comma 105, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213, ai sensi del quale «Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
possono essere stabilite ulteriori modalita'  attuative  e  operative
degli schemi di assicurazione di cui ai  commi  da  101  a  107,  ivi
incluse le modalita' di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e
catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di  determinazione  e
adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del  principio  di
mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto
ai vigenti atti di regolazione e  vigilanza  prudenziale  in  materia
assicurativa anche con  riferimento  ai  limiti  della  capacita'  di
assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di  cui
al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di  cui  al  comma
104»; 
  Visto l'articolo 1, comma 108, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213, ai sensi del quale «Al fine di contribuire all'efficace gestione
del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura
dei danni di cui al comma 101, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata
a concedere a condizioni di mercato, in favore degli  assicuratori  e
riassicuratori del mercato  privato,  mediante  apposita  convenzione
approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura  fino  al
50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti  a  fronte
del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque
non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra  5.000
milioni di euro  e  le  risorse  libere,  al  31  dicembre  dell'anno
immediatamente precedente,  non  impiegate  per  il  pagamento  degli
indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla  contabilita'
della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110»; 
  Considerato  che  SACE  S.p.A.,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  ha
sottoposto per l'approvazione  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy lo schema di
convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni  intrattenute  con
l'Associazione nazionale fra le imprese  assicuratrici  (ANIA)  e  in
accordo con essa, contenente le condizioni  generali,  le  condizioni
speciali  e  l'allegato  tecnico  al  cui  rispetto  le  imprese   di
assicurazione aderenti alla  convenzione  si  impegneranno,  ai  fini
dell'ottenimento della garanzia di cui al citato  articolo  1,  comma
108, della legge n. 213 del 2023; 
  Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 novembre  2024,
n. 1439 e dalla Sezione Prima nella seduta del 9  dicembre  2024,  n.
1501; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
inviata con nota n. 58362 del 30 dicembre 2024 e con nota integrativa
n. 1086 del 10 gennaio 2025; 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e  le  imprese
aventi sede legale  all'estero  con  una  stabile  organizzazione  in
Italia, tenute all'iscrizione nel Registro  delle  imprese  ai  sensi
dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese  di
cui all'articolo 2135 del codice civile, per  le  quali  resta  fermo
quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) immobilizzazioni:  le  immobilizzazioni  di  cui  all'articolo
2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del
codice  civile,  a  qualsiasi  titolo   impiegati   per   l'esercizio
dell'attivita' di impresa, ossia: 
      1)   terreni:   fondi   o   loro   porzioni,   con   differenti
caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e  alla  loro
conformazione; 
      2) fabbricato: l'intera costruzione  edile  e  tutte  le  opere
murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di  fondazione
o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti  elettrici  fissi,
impianti  di  riscaldamento,  impianti  di  condizionamento   d'aria,
impianti di segnalazione e  comunicazione,  ascensori,  montacarichi,
scale mobili,  altri  impianti  o  installazioni  di  pertinenza  del
fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali
quote spettanti delle parti comuni; 
      3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche  elettroniche
e a controllo  numerico  e  qualsiasi  tipo  di  impianto  atto  allo
svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato; 
      4) attrezzature industriali e commerciali: macchine,  attrezzi,
utensili  e  relativi  ricambi  e  basamenti,  altri   impianti   non
rientranti nella definizione  di  fabbricato,  impianti  e  mezzi  di
sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto  non  iscritti
al P.R.A.; 
    c) imprese di assicurazione: le imprese di  cui  all'articolo  1,
comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  singole  o  facenti
parte di un gruppo di cui all'articolo 1, lettera r-bis)  del  Codice
delle assicurazioni private (CAP) di cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia  del  «ramo
8» di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo
n. 209 del 2005, anche se operanti in regime  di  stabilimento  o  di
libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi  tenuti
dall'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS),  che
svolgano attivita' di sottoscrizione  di  contratti  assicurativi,  a
livello singolo o di gruppo,  a  copertura  dei  danni  di  cui  alla
successiva lettera d). L'ultima societa' controllante italiana,  come
definita  dall'articolo  210,  commi  2  e  3,   del   Codice   delle
assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ha facolta' di designare una o piu' imprese del gruppo,
quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo  di  sottoscrizione
dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui  al  presente
decreto; 
    d)  oggetto  della   copertura   assicurativa:   i   danni   alle
immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli
eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto; 
    e)  premio  assicurativo:  l'importo  che  il  contraente,  anche
mediante   la   adesione   a   polizze   collettive,   deve    pagare
all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione; 
    f) franchigia: importo fisso convenuto in polizza,  calcolato  in
valore assoluto o in percentuale sulla  somma  assicurata  e  dedotto
dall'indennizzo in caso di sinistro; 
    g) scoperto: importo convenuto in polizza come limite  minimo  in
termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che
rimane a carico dell'assicurato; 
    h) massimale o limite di indennizzo: importo massimo  corrisposto
per sinistro che esaurisce gli  obblighi  da  parte  dell'impresa  di
assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e  che  puo'
essere minore o uguale alla somma assicurata; 
    i) indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di
assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno  degli  eventi
inclusi in copertura; 
    l)  valore  di   ricostruzione:   importo   necessario   per   la
ricostruzione  a  nuovo  del  fabbricato  con  beni  equivalenti  per
materiali,  tipologia,  caratteristiche  costruttive,  dimensioni   e
funzionalita'; 
    m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i  costi  di
sostituzione dei beni danneggiati con beni della  medesima  utilita',
correntemente offerti sul mercato; 
    n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei
lavori di  sgombero,  bonifica  e  ripristino  delle  caratteristiche
meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella
precedente all'evento assicurato; 
    o) grandi imprese: le imprese  che  alla  data  di  chiusura  del
bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 
      1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 
      2) numero di dipendenti pari o superiore a 500; 
    p) somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso
dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate; 
    q) copertura assicurativa a  primo  rischio  assoluto:  l'impegno
della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino  a
concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato
e'  inferiore  al  valore  effettivo  dei  beni   assicurati,   senza
l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del
codice civile. 
  2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i  beni  immobili  che
risultino gravati da abuso edilizio  o  costruiti  in  carenza  delle
autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente
alla data di costruzione. 
  3.  La  polizza  assicurativa,  stipulata  ai  sensi  del  presente
decreto, non copre: 
    a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento  attivo
dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati  a  seguito
di eventi; 
    b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti  di  conflitti
armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; 
    c)  i  danni  relativi  a  energia   nucleare,   armi,   sostanze
radioattive,  esplosive,  chimiche  o  derivanti  da  inquinamento  o
contaminazione. 
                               Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) le modalita'  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e
catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213; 
    b) le modalita' di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei
premi, anche tenuto conto del principio di mutualita'; 
    c) i limiti alla capacita' di assunzione  del  rischio  da  parte
delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
    d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
    e) le modalita'  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di
regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 
                               Art. 3 
 
                  Eventi calamitosi e catastrofali 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, si intende per: 
    a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua,
anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta
densita', dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o
artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e
bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio
artificiale,  derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono
considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni
entro le settantadue ore dalla prima manifestazione; 
    b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre
dovuto a cause endogene, purche' i  beni  assicurati  si  trovino  in
un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei
provvedimenti assunti dalle autorita' competenti,  localizzati  dalla
Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e
vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse
registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha
dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso
episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro; 
    c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia,
detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione
della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da
infiltrazioni  d'acqua.  Sono  considerate  come  singolo  evento  le
prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima
manifestazione. 
                               Art. 4 
 
          Determinazione e adeguamento periodico dei premi 
 
  1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  e'  determinato  in
misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione
del  rischio  sul  territorio  e  della   vulnerabilita'   dei   beni
assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente  disponibili,
delle  mappe  di  pericolosita'   o   rischiosita'   del   territorio
disponibili e della letteratura scientifica in materia, e  adottando,
ove  applicabili,  modelli   predittivi   che   tengono   in   debita
considerazione  l'evoluzione  nel   tempo   delle   probabilita'   di
accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati. 
  2.  Si  tiene  conto,  altresi',  in  misura   proporzionale   alla
conseguente   riduzione   del   rischio,   delle   misure    adottate
dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive
cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui
all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1),
2)  e  3),  del  codice  civile,  da  calamita'  naturali  ed  eventi
catastrofali. 
  3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione
del principio di mutualita', al fine di riflettere  l'evoluzione  dei
valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto
conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi  di  solvibilita'
dell'impresa di assicurazione. 
                               Art. 5 
 
                 Capacita' di assunzione del rischio 
                da parte delle imprese assicuratrici 
 
  1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di
assicurazione  autorizzate  in  Italia  nell'ambito  del  sistema  di
gestione  dei  rischi  e  della  propensione  al  rischio,   definita
dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018,  definiscono,  con
riferimento  ai  complessivi  rischi  da  assumere  con  i  contratti
assicurativi di  cui  all'articolo  1,  comma  101,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza  con  il
fabbisogno di solvibilita' globale delle stesse, fissando i  relativi
limiti di tolleranza al rischio. 
  2. I limiti di tolleranza  al  rischio  di  cui  al  comma  1  sono
aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento
all'intero portafoglio acquisito su tali rischi,  tenendo  conto  del
ricorso ai  meccanismi  di  cessione  del  rischio,  ivi  inclusa  la
cessione a SACE S.p.A. 
  3. Le imprese che superano il limite di tolleranza  al  rischio  di
cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori  rischi  nell'intero
territorio  nazionale.  Di  tale  circostanza  viene  data  immediata
informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito  web
della compagnia. 
  4. Il titolare  della  funzione  di  gestione  del  rischio,  nella
relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n.  38
del 2018, riferisce sulle  metodologie  e  modelli  utilizzati  nella
definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del  rispetto
dell'obbligo di  cui  all'articolo  1,  comma  107,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213. 
  5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica
di  sottoscrizione  globale  e  sull'adeguatezza  degli  accordi   di
riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti
delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere  g)  e  h),  del
Codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, fornisce specifica  evidenza  sull'assunzione
dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30  dicembre
2023, n. 213. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  4  e  5  si  applicano,
compatibilmente  con  quanto  previsto  nei  rispettivi   ordinamenti
nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia  del  «Ramo
8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera  prestazione  di
servizio.  Ove  tali  imprese  intendono  cessare   l'attivita'   per
superamento del limite di tolleranza al rischio  ne  danno  immediata
informativa all'IVASS e all'Autorita' di  vigilanza  dello  Stato  di
origine  e  ai  terzi  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  della
compagnia. 
  7.  In  caso  di  imprese  di  assicurazione  designate  ai   sensi
dell'articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al  rischio  sono
definiti tenendo conto della capacita' assuntiva di tutte le  imprese
del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di  cui  all'articolo
2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP)  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di  quanto
previsto dai commi da 1 a 5. 
                               Art. 6 
 
      Entita' di danno indennizzabile a carico dell'assicurato 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, per la fascia fino  a  30  milioni  di  euro  di  somma
assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni
assicurate,  le  polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora
convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto,   che   rimane   a   carico
dell'assicurato,  non  superiore  al   15   per   cento   del   danno
indennizzabile. 
  2.  Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia
superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al
totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi
imprese di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  o),  del  presente
decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile
che  rimane  a  carico  dell'assicurato  e'   rimessa   alla   libera
negoziazione delle parti. 
                               Art. 7 
 
                  Massimali o limiti di indennizzo 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre
2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere
l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto
dalle parti, rispettano i seguenti principi: 
    a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata
trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma
assicurata; 
    b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma
assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore
al 70 per cento della somma assicurata. 
  2.  Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia
superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero  per  le
grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la
determinazione di massimali o limiti di indennizzo  e'  rimessa  alla
libera negoziazione delle parti. 
  3. Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la
copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto,  fino  a
concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura
proporzionale alla superficie del terreno assicurato. 
  4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di
assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite  di
convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione
alle specifiche esigenze di copertura. 
                               Art. 8 
 
                Trasparenza dell'offerta assicurativa 
 
  1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle
offerte dei servizi assicurativi,  nonche'  un'adeguata  informazione
alle imprese che devono adempiere all'obbligo  di  assicurazione,  le
imprese di assicurazione  pubblicano  sul  proprio  sito  internet  i
documenti di cui all'articolo  185  del  Codice  delle  assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  le
condizioni di assicurazione, secondo le modalita'  individuate  dalla
regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS. 
                               Art. 9 
 
               Disposizioni relative all'operativita' 
            della riassicurazione da parte di SACE S.p.A. 
 
  1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si  avvalgono  della
copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma  108,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A.
i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a  copertura
dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge  n.  213  del
2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle  polizze
a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101,  della  legge
n. 213 del 2023 al netto delle polizze  sottoscritte  con  le  grandi
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o). 
  2. Restano escluse dalla copertura di  cui  all'articolo  1,  comma
108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le  polizze  non  conformi
alle disposizioni di legge,  ivi  comprese  quelle  beneficianti  del
regime transitorio di cui all'articolo  11,  comma  2,  del  presente
decreto. 
                               Art. 10 
 
Approvazione  dello  schema  di  convenzione  di  cui  al  comma  108
  dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 
 
  1. E' approvata la convenzione di cui all'Allegato  A,  alla  quale
possono aderire, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'articolo  1,
comma 108, della legge 30  dicembre  2023,  n.  213,  le  imprese  di
assicurazione, anche in forma consortile. 
  2. Il rilascio della copertura di cui all'articolo  1,  comma  108,
della legge 30 dicembre 2023, n.  213,  e'  subordinato  all'adesione
alla convenzione di cui al  comma  1,  attraverso  apposito  atto  di
adesione, per come disciplinato, nella forma e nella  sostanza  dalla
medesima  convenzione,  entro  il  termine  di  adesione,  come   ivi
previsto,  per  accettazione  espressa  di  tutti  i  termini  e   le
condizioni previste. 
                               Art. 11 
 
                Disposizioni transitorie e di rinvio 
 
  1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve
avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di  pubblicazione
del presente decreto. 
  2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni  di
legge decorre a partire dal  primo  rinnovo  o  quietanzamento  utile
delle stesse. 
  3. Qualora entro la scadenza del termine  di  cui  all'articolo  1,
comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si  verifica  taluno
degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto,  le  imprese
di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria
proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi  dell'evento
catastrofale, al  fine  di  proseguire  la  sottoscrizione  di  nuove
coperture. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa
rinvio  alle  pertinenti  disposizioni  del  codice  civile  e   alla
regolamentazione IVASS. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 30 gennaio 2025 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Giorgetti         
Il Ministro delle imprese 
    e del made in Italy   
          Urso            
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 196 
                                                           Allegato A 
 
            Convenzione di cui all'articolo 1, comma 108, 
                   legge 30 dicembre 2023, n. 213