4677 - Polizza Catastrofi: obbligatoria anche per i beni non di proprietà (Faq del Mise)

LINK DEL MISE CON LE FAQ

  1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.


LA NORMATIVA

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

  1. (SOGGETTI OBBLIGATI) Le imprese con sede legale in Italiae  le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, (BENI ASSICURATI)  sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.  (EVENTI ASSICURATI)  Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. (22)

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 

Art. 1  

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e  le  imprese

aventi sede legale  all'estero  con  una  stabile  organizzazione  in

Italia, tenute all'iscrizione nel Registro  delle  imprese  ai  sensi

dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese  di

cui all'articolo 2135 del codice civile, per  le  quali  resta  fermo

quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti,  della  legge

30 dicembre 2021, n. 234;

b) immobilizzazioni: le  immobilizzazioni  di  cui  all'articolo

2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del

codice  civile,  a  qualsiasi  titolo   impiegati   per   l'esercizio

dell'attivita' di impresa, ossia:

      1)   terreni:   fondi   o   loro   porzioni,   con   differenti

caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e  alla  loro

conformazione;

      2) fabbricato: l'intera costruzione  edile  e  tutte  le  opere

murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di  fondazione

o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti  elettrici  fissi,

impianti  di  riscaldamento,  impianti  di  condizionamento   d'aria,


ITALIA OGGI 3/4/2025 - L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO

L'obbligo di assicurare anche i beni non di proprietà non è condiviso da tutti, secondo alcuni è obbligatorio assicurare i soli beni  appostati nelle voci di bilancio indicate;  per il  Mimit il riferimento serve solo ad individuare i beni assicurabili.