Il sole 24 ore 18/5/2014
Il Fisco accende i fari sui crediti d'imposta
Termini doppi, niente adesione e sanzioni al 200%
PAGINA A CURA DI
Rosanna Acierno
Fari puntati del Fisco sull'utilizzo dei crediti d'imposta. È ormai frequente che gli uffici contestino – mediante avvisi di recupero – l'indebito utilizzo, anche in compensazione, di crediti d'imposta ritenuti non spettanti o inesistenti, a seguito ad esempio, del disconoscimento del bonus ricerca e sviluppo o del bonus assunzioni nelle aree svantaggiate.
Introdotti dalla Finanziaria 2005 e utilizzati esclusivamente ai fini del recupero di crediti di imposta, tali atti hanno sostanziale natura accertativa. Come tali, dunque, possono essere emanati dalla Direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio del contribuente o anche dal Centro operativo di Pescara o dalla sua sede distaccata di Reggio Calabria.
Alla stregua degli atti di accertamento, devono essere adeguatamente motivati e notificati secondo le consuete modalità ed entro precisi termini decadenziali:
e ove l'Ufficio voglia contestare un indebito utilizzo del credito d'imposta, l'atto di recupero deve essere notificato a pena di nullità entro i termini ordinari di accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
r se l'avviso di recupero concerne l'utilizzo di crediti inesistenti, cioè "inventati" nel modello F24 e utilizzati in compensazione, c'è la più gravosa procedura ex articolo 27 del Dl 185/2008: in questo caso, infatti, l'atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.Inoltre, le somme devono essere versate entro il termine indicato dall'ufficio nell'atto di recupero, comunque non inferiore a 60 giorni. Infine, l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi e, in caso di omesso versamento, le somme vengono iscritte nei ruoli straordinari (articolo 15-bis del Dpr 602/73).
Il legislatore ha precisato nella relazione illustrativa al Dl 185/2008 di aver voluto introdurre questa speciale procedura solo nel caso di recupero di crediti ritenuti inesistenti. Tuttavia, alcuni uffici applicano lo stesso sistema accertativo e di riscossione anche nei casi di crediti indebitamente utilizzati (ma pur sempre esistenti). Circostanza che, oltre a dar luogo a numerosi dibattiti, sta generando anche molto contenzioso.
Ad oggi non si registrano numerose pronunce sul tema. Interessante, però, appare la sentenza della Ctp Bari, con cui è stato precisato che la normativa che consente il raddoppio dei termini per l'accertamento non può essere oggetto di interpretazione estensiva, e quindi non può essere applicata ad ogni ipotesi di credito ritenuto non spettante (Ctp Bari, sentenza 140/4/2010).
Del resto, i crediti inesistenti non coincidono con quelli indebitamente utilizzati. Sono crediti inesistenti, in particolare, quelli totalmente disancorati dalla situazione fiscale del contribuente e, dunque, indicati fittiziamente in dichiarazione pur non avendone titolo. In sostanza, la speciale procedura troverebbe applicazione solo per:
- i crediti di imposta "inventati" dal contribuente e consapevolmente inseriti nel modello F24;
- i crediti di imposta istituiti da leggi speciali agevolative (quali, il bonus occupazioneo il bonus per ricerca e sviluppo) laddove il contribuente abbia beneficiato ugualmente del credito, pur non avendone titolo perché, ad esempio, non in possesso del decreto ministeriale.
Solo in questi casi, dunque, dovrebbe trovare applicazione la normativa speciale che prevede, tra l'altro, il raddoppio dei termini ai fini dell'accertamento e il recupero più celere delle somme dovute mediante l'iscrizione nei ruoli straordinari. Ove, invece, l'indebita compensazione derivi da poste esistenti, ma erroneamente indicate in dichiarazione, sarebbero applicabili in via ordinaria sia il termine dell'accertamento che la riscossione.
Diversamente, qualsiasi accertamento, anche analitico, con cui si disconosca ad esempio la deducibilità di spese di rappresentanza e che faccia emergere un'indebita compensazione di un credito di imposta, consentirebbe all'ufficio di godere del raddoppio dei termini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Rosanna Acierno
Fari puntati del Fisco sull'utilizzo dei crediti d'imposta. È ormai frequente che gli uffici contestino – mediante avvisi di recupero – l'indebito utilizzo, anche in compensazione, di crediti d'imposta ritenuti non spettanti o inesistenti, a seguito ad esempio, del disconoscimento del bonus ricerca e sviluppo o del bonus assunzioni nelle aree svantaggiate.
Introdotti dalla Finanziaria 2005 e utilizzati esclusivamente ai fini del recupero di crediti di imposta, tali atti hanno sostanziale natura accertativa. Come tali, dunque, possono essere emanati dalla Direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio del contribuente o anche dal Centro operativo di Pescara o dalla sua sede distaccata di Reggio Calabria.
Alla stregua degli atti di accertamento, devono essere adeguatamente motivati e notificati secondo le consuete modalità ed entro precisi termini decadenziali:
e ove l'Ufficio voglia contestare un indebito utilizzo del credito d'imposta, l'atto di recupero deve essere notificato a pena di nullità entro i termini ordinari di accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
r se l'avviso di recupero concerne l'utilizzo di crediti inesistenti, cioè "inventati" nel modello F24 e utilizzati in compensazione, c'è la più gravosa procedura ex articolo 27 del Dl 185/2008: in questo caso, infatti, l'atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.Inoltre, le somme devono essere versate entro il termine indicato dall'ufficio nell'atto di recupero, comunque non inferiore a 60 giorni. Infine, l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi e, in caso di omesso versamento, le somme vengono iscritte nei ruoli straordinari (articolo 15-bis del Dpr 602/73).
Il legislatore ha precisato nella relazione illustrativa al Dl 185/2008 di aver voluto introdurre questa speciale procedura solo nel caso di recupero di crediti ritenuti inesistenti. Tuttavia, alcuni uffici applicano lo stesso sistema accertativo e di riscossione anche nei casi di crediti indebitamente utilizzati (ma pur sempre esistenti). Circostanza che, oltre a dar luogo a numerosi dibattiti, sta generando anche molto contenzioso.
Ad oggi non si registrano numerose pronunce sul tema. Interessante, però, appare la sentenza della Ctp Bari, con cui è stato precisato che la normativa che consente il raddoppio dei termini per l'accertamento non può essere oggetto di interpretazione estensiva, e quindi non può essere applicata ad ogni ipotesi di credito ritenuto non spettante (Ctp Bari, sentenza 140/4/2010).
Del resto, i crediti inesistenti non coincidono con quelli indebitamente utilizzati. Sono crediti inesistenti, in particolare, quelli totalmente disancorati dalla situazione fiscale del contribuente e, dunque, indicati fittiziamente in dichiarazione pur non avendone titolo. In sostanza, la speciale procedura troverebbe applicazione solo per:
- i crediti di imposta "inventati" dal contribuente e consapevolmente inseriti nel modello F24;
- i crediti di imposta istituiti da leggi speciali agevolative (quali, il bonus occupazioneo il bonus per ricerca e sviluppo) laddove il contribuente abbia beneficiato ugualmente del credito, pur non avendone titolo perché, ad esempio, non in possesso del decreto ministeriale.
Solo in questi casi, dunque, dovrebbe trovare applicazione la normativa speciale che prevede, tra l'altro, il raddoppio dei termini ai fini dell'accertamento e il recupero più celere delle somme dovute mediante l'iscrizione nei ruoli straordinari. Ove, invece, l'indebita compensazione derivi da poste esistenti, ma erroneamente indicate in dichiarazione, sarebbero applicabili in via ordinaria sia il termine dell'accertamento che la riscossione.
Diversamente, qualsiasi accertamento, anche analitico, con cui si disconosca ad esempio la deducibilità di spese di rappresentanza e che faccia emergere un'indebita compensazione di un credito di imposta, consentirebbe all'ufficio di godere del raddoppio dei termini.
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