Valutazione dei rischi autocertificata ancora possibile nelle aziende piccole (Fonte: Eutekne.info)

sicurezza sul lavoro

Valutazione dei rischi autocertificata ancora possibile nelle aziende più piccole

In attesa delle procedure standardizzate, la possibilità è prorogata a dicembre

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/ Mercoledì 16 maggio 2012
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Come annunciato nei giorni scorsi, con il DM n. 57/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio) è stata prorogata la possibilità, per i datori di lavoro che occupino fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, senza dover procedere alla redazione del relativo documento.

Al riguardo, va ricordato che, nel sistema delineato dal DLgs. 81/2008, il primo e fondamentale obbligo posto a carico dei datori di lavoro è rappresentato dalla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo, considerata il “primo passo” per tutte le incombenze in materia di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi è un esame sistematico dei vari aspetti dell’attività aziendale, volto ad individuare: tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi esposti a rischi particolari (rischi collegati allo stress lavoro-correlato, relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza, connessi alle differenze tra uomo e donna, all’età e alla provenienza da altri Paesi, ovvero legati alla tipologia contrattuale utilizzata), valutandone l’entità; le misure di prevenzione e protezione da porre in essere, pianificandone l’attuazione, il miglioramento e il controllo al fine di verificarne l’efficacia.

Essa costituisce un obbligo del datore di lavoro (in collaborazione con il RSPP e il medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) non delegabile a terzi. Ciò non esclude che il datore possa ricorrere, ai fini dello svolgimento delle attività valutative, a professionalità interne all’azienda o a servizi esterni. Tuttavia, il carattere indelegabile dell’obbligo comporta che, a prescindere dal soggetto che abbia provveduto materialmente alla valutazione, la responsabilità per l’effettuazione della stessa in conformità alle normativa prevenzionistica gravi, in ogni caso, sul datore di lavoro.

L’obbligo di procedere alla valutazione dei rischi, inoltre, non è subordinato al raggiungimento di determinati requisiti occupazionali, insorgendo anche in presenza di un solo lavoratore ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata. Va, infatti, tenuto presente che il DLgs. 81/2008 si ispira ad un principio di “effettività della tutela”, il quale porta a ricomprendere nella nozione di “lavoratore” rilevante agli effetti della disciplina antinfortunistica, senza differenziazioni formali, tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (si pensi ai praticanti degli studi professionali o di singoli professionisti). Ciò posto, le dimensioni occupazionali possono rilevare sul piano procedurale.

In generale, è stabilito che, all’esito della valutazione, debba essere redatto il c.d. “documento di valutazione dei rischi”, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del DLgs. 81/2008, nonché dalle specifiche norme del medesimo DLgs., concernenti ambiti particolari. Con riferimento alle aziende che occupino fino a 50 lavoratori e non svolgano attività ad alto profilo di rischio, è, invece, prevista la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi, con conseguente redazione del DVR, in base a procedure standardizzate, da definire con un apposito DM, aggiungendosi che, fino all’emanazione di quest’ultimo e, comunque, non oltre una certa data, nei confronti dei datori di lavoro aventi fino a 50 lavoratori, si applichino le regole ordinarie, mentre i datori di lavoro con non più di 10 lavoratori possano autocertificare la valutazione dei rischi, senza procedere alla redazione del documento.

È proprio la data cui si è accennato ad essere stata fatta oggetto di proroga. Originariamente era, infatti, prevista la data del 30 giugno 2012. Difficilmente, però, entro tale termine, il DM recante le procedure standardizzate sarebbe riuscito ad approdare in G.U. Di conseguenza, al fine di evitare che, a decorrere dal 1° luglio 2012, anche i datori di lavoro con non più di 10 lavoratori fossero obbligati ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento secondo le regole ordinarie, con il DM n. 57/2012 è stata espressamente prorogata alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del DM di definizione delle procedure standardizzate – con termine ultimo, in ogni caso, al 31 dicembre 2012 – la possibilità, per i suddetti datori di lavoro, di avvalersi dell’autocertificazione.

Quest’ultima consiste in un sintetico documento in cui il datore dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver adottato le misure (comprese attività di informazione e formazione dei lavoratori) necessarie per prevenire, eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevati. Nelle aziende in questione, dunque, il processo di valutazione deve, comunque, essere svolto, pur non dovendo essere documentato. Una volta definite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e, comunque, a partire dal 2013, tutti i datori di lavoro con un organico fino a 50 unità (ad eccezioni di quelli con attività ad alto rischio) si avvarranno delle stesse, le quali sostituiranno, nelle realtà aziendali più piccole, la facoltà di autocertificazione.