Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!
Scritto da Davide Giampietri il 1 novembre 2011
Dai verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli
adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata identificazione del titolare effettivo.
In questo breve articolo analizziamo sinteticamente due casi esemplari per capire come procedere correttamente.
Vi riporto un estratto di verbale a titolo esemplificativo. Come vedete testimonia al punto b) il problema che stiamo
affrontando: “non risulta che sia stato identificato il TITOLARE EFFETTIVO.
Secondo quanto previsto dalla lett. u) co. 2 dell’art. 1 del decreto per titolare effettivo si intende:
- la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;
- nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza:
possiedono o controllano tale entità;
ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al decreto.
Durante l’identificazione di un cliente società o ente giuridico il professionista ha l’obbligo quindi di analizzare la struttura
di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza
controllano o possiedono il cliente tenendo in considerazione l’intera catena di controllo anche se l’operato del
professionista per individuare il titolare effettivo di una prestazione e/o operazione non può essere assimilabile
all’attività investigativa tipica degli organi di polizia giudiziaria.
Per quanto attiene alla catena di controllo l’art. 2 dell’allegato tecnico del D.Lgs 231/2007, stabilisce che nel caso in cui il
cliente sia una società per titolare effettivo s’intende:
“la persona fisica o le persone fisiche che – attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una
percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite
azioni al portatore, raggiungano il 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale. Tale criterio
non si applica nel caso di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a
obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.”
Ma come bisogna procedere quindi?
Detto che i dati da raccogliere per la verifica dell’identità del titolare effettivo sono i medesimi del cliente
persona fisica, vediamo alcune ipotesi.
Caso n.1
In data 1 gennaio 2011 la Società “Alfa S.r.l.” attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione Sig.
Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta
della contabilità. La compagine sociale della Società è così composta:
Socio B persona fisica titolare del 5%
Socio C persona fisica titolare del 25%
Socio D persona fisica titolare del 70%
Soluzione n.1
Il professionista una volta identificato il cliente-società (così come esposto nelle pagine precedenti) dovrà
contestualmente procedere all’identificazione del titolare effettivo.
Nel caso di specie, tenuto conto delle indicazioni dell’allegato tecnico al decreto, il titolare effettivo sarà il Socio D in
quanto detiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.
Caso n. 2
In data 1 gennaio 2011 la Società “Beta S.r.l”. attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione Sig.
Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l’incarico professionale per la tenuta
della contabilità. La compagine sociale della Società è così composta:
Socio B persona fisica titolare del 5%
Socio C persona giuridica titolare del 25%
Socio D persona giuridica titolare del 70%
Soluzione n.2
Nel caso di specie, è nuovamente il Socio D a possedere la quota del 25% più uno, (che ricordo ancora essere il criterio
fornito dalla relazione di accompagnamento al decreto per identificare il titolare effettivo di una società) ma essendo il
Socio D una persona giuridica e non fisica, si dovrà procedere ulteriormente all’analisi della compagine sociale di
D.
Ipotizzando quindi che la Società D sia posseduta da:
Socio G persona fisica al 50%
Socio H persona fisica al 40%
Socio I persona fisica al 10%
i titolari effettivi della Società “Beta S.r.l.” risulteranno essere i soci persone fisiche G e H in quanto
controllano la società “Gamma” S.r.l. tramite la loro quota di partecipazione sociale (che raggiunge e supera il 25% più
uno) della Società D, detentrice del 70% della “Beta S.r.l.”