In caso di rateazione è megio un atto scritto (Fonte: L'esperto risponade - Il Sole 24 Ore 10/9/2012)

Fonte: Il Sole 24 Ore -  L'Esperto risponde - 10.9.2012
- Antiriciclaggio-Tracciabilità dei pagamenti - IN CASO DI RATEAZIONE È MEGLIO UN ATTO SCRITTO

 

Non sono d'accordo con la risposta al quesito 2390 (« Per l'implantologia rileva il valore complessivo») pubblicata sull'Esperto risponde 39/2012. Se è, come più volte è stato detto, lecito pagare una fattura di importo superiore a mille euro in contanti in tre rate, ad esempio, previste sulla fattura a 30, 60, 90 giorni, perché dovrebbe essere vietato pagare in contanti varie fatture, peraltro chiaramente collegate fra loro, solo perché riferite a una prestazione complessivamente di valore superiore ai mille euro?




M. D. - GRAGNANO
-----
Per quanto riguarda il «frazionamento» del pagamento della fattura è stato rilevato dall’ Ufficio italiano cambi (ora sostituito dall’ Uif) come tale comportamento non costituisca solitamente violazione delle limitazioni all’uso del contante. Infatti, «la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un’ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti». In questo caso, non si configura alcuna infrazione in quanto è fisiologico che nella prassi commerciale il pagamento di determinati importi venga «rateizzato». Tuttavia, è stato anche osservato che, al fine di dimostrare le caratteristiche della dilazione che deve essere «ordinaria», le modalità di pagamento (frazionato) devono scaturire da un accordo preventivo tra le parti. In buona sostanza, al fine di prevenire possibili contestazioni, è necessaria l’esistenza di un atto o un documento dal quale si desuma che acquirente e venditore si siano accordati sin dall’inizio in relazione alla possibilità di effettuare un pagamento dilazionato in più rate. Ad esempio, tale accordo può correttamente risultare, come frequentemente si riverifica, dalle indicazioni apposte sulla stessa fattura oggetto di pagamento. Alla luce delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dall’ Uic è intuibile come il pagamento di una prestazione professionale non costituisca la prassi solitamente seguita. Inoltre, sulla fattura emessa dal professionista non risulta quasi mai fornita alcuna indicazione circa le modalità di pagamento. È più frequente che il professionista, obbligato ad emettere la fattura all’atto del pagamento (ed entro il limite massimo dell’importo effettivamente pagato), rilasci il predetto documento con l’indicazione dell’importo esattamente corrispondente al quantum riscosso. In sostanza, il comportamento descritto dal lettore potrebbe indurre i verificatori a ritenere che il frazionamento dell’operazione sia stato effettuato al solo fine di eludere le disposizioni in materia di antiriciclaggio. Resta confermato, però, che se le parti sono in grado di dimostrare l’esistenza di un accordo effettivo non con finalità elusive, ma allo scopo di beneficiare della rateazione, che il comportamento descritto è regolare.