19 - Principio della stabilità delle operazioni
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 57 del reg. (CE) n 1083/2006, la Provincia di Macerata, in qualità di
amministrazione concedente, accerterà che la partecipazione dei fondi resti attribuita all’ operazione finanziata fino
ad almeno n. 5 anni dal completamento dell’operazione e che non si verifichino modifiche di tipo sostanziale che:
a) ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un’ impresa o ad
un ente pubblico e,
b) risultino da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’ attività
produttiva.
comma 1 del medesimo art. 57 del reg. (CE) n. 1083/2006. I termini di 5 anni sono diminuiti a 3 anni nel caso venga esercitata dallo Stato membro l’opzione prevista al