22. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei 2 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
22. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei 2 anni successivi alla data di erogazione del saldo;