Rev. 27/11/2015
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento,
dovrebbero valere le ordinarie regole di competenza fiscale dettate dall’art. 109,
commi 1 e 2, TUIR; ne consegue, che occorre aver riguardo al momento in cui è
avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se diverso e successivo, al
momento in cui si realizza l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro
diritto reale. Per i beni realizzati in appalto, dovrebbe rilevare la data di
ultimazione della prestazione.
L’agevolazione dovrebbe, pertanto, riguardare anche investimenti avviati prima
del 15 ottobre u.s., purché la consegna o la spedizione avvengano dopo tale data.
(Approfondimento Confindustria)
NON RILEVA IL PAGAMENTO che può essere effettuato successivamente al periodo
agevolato oppure può essere effettuato anticipatamente