Imprese in difficoltà - Art.1, par 7, Regolamento (Ce) 800/2008 - GUUE C 244 del 01/10/2004

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.

[INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ]

 

N.

69/IRE

DEL

25/07/2012

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: POR MARCHE 2007-2013 – Intervento 1.1.1.04.02 – Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere  tecnologico-produttive - Approvazione bando e impegno risorse.

 

 

[1] Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è riportata all’art. 1, par. 7, Regolamento (CE) 800/2008:

“… per impresa in difficoltà si intende una P.M.I. che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora si tratti di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita

di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società,

abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto

capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro

confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che

essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

 

Nel caso di Grande Impresa, la definizione di impresa in difficoltà è riportata nel pt 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli

aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati in GUUE C 244 del 01/10/2004