(3152) Informazioni Antimafia: Validità (12 mesi) ed obbligo di comunicare le variazioni (entro 30 gg). Per la Comunicazione Antimafia non c'è l'obbligo di comunicare la variazioni. - Fonte: Prefettura di Ancona Agg. 22/04/2014

 

Link della Prefettura di Ancona: http://www.prefettura.it/ancona/contenuti/45082.htm

INFORMAZIONI ANTIMAFIA
(ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218)
VALIDITA'
 
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.
I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
 
Per quanto riguarda le Comunicazioni  antimafia non è previsto l'obbligo di comunicare le modificazioni
 
 
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n.218)
VALIDITA' 
                                                 
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (Co. 1 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).