A decorrere dal 14 febbraio 2013, al rilascio delle certificazioni antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) provvede esclusivamente la Prefettura – U.T.G. e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni. E’ quanto prevede il nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218. Infatti l’art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, cosi` come sostituito dall`art. 9, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 218/2012, ha disposto l’abrogazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il quale affidava alle Camere di Commercio la competenza al rilascio della certificazione antimafia. Con l’abrogazione di tale provvedimento e`, pertanto, venuta meno la competenza delle Camere di Commercio sulla materia. Gli enti pubblici od altri soggetti equiparati (privati gestori di pubblici servizi), per le verifiche antimafia, devono pertanto rivolgersi direttamente alle Prefetture competenti, ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice delle leggi antimafia, sia per il rilascio della comunicazione antimafia che delle informazioni antimafia.
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